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Indici della Rassegna

Titolo
SANZIONI DISCIPLINARI DEI PUBBLICI DIPENDENTI
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15-09-2010, n. 6876.
Testo
Ai fini del computo dei termini di cui all’art. 120 del DPR n. 3 del 10 gennaio 1957, il limite di novanta giorni deve essere calcolato con riferimento al momento di adozione degli atti del procedimento sanzionatorio e dei provvedimenti determinativi della volontà dell’Amministrazione, non già sul momento della notifica di essi, la quale non attiene al tempo perfezionativo.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in rassegna, facendo proprio il dedotto principio giurisprudenziale e considerando nel caso concreto doversi applicare l’art. 653 c.p.p., dichiara di dover precisare che l’illiceità penale e quella disciplinare operano su piani differenti, ben potendo un determinato comportamento del dipendente rilevare sotto il profilo disciplinare, anche se lo stesso non è punito dalla legge penale; del resto, in ordine alla dedotta identità materiale tra fatto penale e fatto disciplinare sanzionato, è da rilevare la diversità che assicura che siffatta condotta sia censurabile ed incauta sotto il profilo della correttezza professionale e sia rivelatrice di leggerezza o di ingenuità.
Quanto alla valutazione dell’autorità disciplinare intorno alla punibilità del fatto in sé ed all’entità della sanzione, va ricordato, in primo luogo, che le sanzioni di stato prevedute dalla legge hanno per effetto il venire meno dello status militare in via temporanea (ad esempio nell'ipotesi di sospensione disciplinare dall’impiego o dal servizio) o definitiva (come nell'ipotesi della perdita del grado per rimozione), mentre quelle di corpo, indicate dal Regolamento Militare, incidono sullo status del militare all’interno dell’organizzazione militare, limitando alcune sue facoltà o posizioni giuridiche in tale ristretto contesto.
Orbene, nel caso che ci occupa, la condotta funzionalmente posta in essere all’esterno, avendo recato “nocumento al prestigio ed alla reputazione dell’Istituzione”, ha inciso nei riguardi della prima condizione e non limitatamente alla seconda e per un comportamento più grave, non passibile di sanzioni strumentali o minori previste per le infrazioni di corpo (richiamo-rimprovero-consegna-consegna di rigore).
In secondo luogo, inoltre, nel procedimento disciplinare il giudizio si svolge con una larga discrezionalità da parte dell'Amministrazione sull'apprezzamento della gravità delle infrazioni addebitate e della conseguente sanzione da irrogare, non potendo il giudice amministrativo sostituirsi agli organi dell'amministrazione in ordine alla valutazione dei fatti contestati, se non nei limiti in cui detta valutazione contenga un travisamento dei fatti, ovvero, il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente.
Per concludere, l’appello va respinto e la sentenza confermata, risultando l’atto impugnato in primo grado anche adeguatamente motivato, in relazione alla condotta stigmatizzata e con riguardo all’inferiore sanzione applicata, in luogo di quella espulsiva.

a cura della Dott.ssa Mercedes Petroni

Autore
Data
giovedì 30 settembre 2010
 
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