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Indici della Rassegna

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Testo
SINTESI E SEGNALAZIONI

UN CREDITO PRESUNTO PUO’ COSTITUIRE IL PRESUPPOSTO PER ASSUNZIONI STRAORDINARIE?
Riferimenti Giurisprudenza:
- Corte dei Conti, Sez. Toscana, Delibera del 15 settembre 2010 n. 104.
La ratio legis della norma dell’art. 208 del codice della strada, sin dalla sua versione originaria, è duplice: da un lato, il legislatore persegue la finalità di accrescere la sicurezza sulle strade imponendo alle Amministrazioni locali di utilizzare una parte delle risorse derivanti dall’accertamento di violazioni, alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, per effettuare interventi per tale finalità, sia attraverso l’educazione degli utenti, che attraverso interventi diretti a rendere più sicuro l’utilizzo delle vie pubbliche; dall’altro, viene perseguito un fine di natura contabile, teso a garantire gli equilibri di bilancio delle Amministrazioni locali, evitando che queste possano destinare a spese correnti, di natura stabile e ricorrenti, entrate che, invece, sono tendenzialmente aleatorie ed incerte nel loro ammontare.
La Sezione Controllo Toscana, sulla base di tali considerazioni, in sede di esame dei questionari al Bilancio di Previsione e al Rendiconto, ha definito tali proventi di “natura eccezionale e straordinaria”, in quanto non correlati ad alcuna previsione normativa che assicuri flussi costanti e periodici in entrata, ma, in effetti, influenzati dalla propensione degli utenti a trasgredire le regole del codice della strada o dalla presenza costante sul territorio del personale e/o mezzi tecnici per rilevare le medesime. Conseguenza di ciò è stato il sorgere di svariate problematiche, tra cui quella riguardante le componenti dei proventi da prendere in considerazione ai fini della loro destinazione vincolata. L’argomento si pone in considerazione del fatto che i medesimi si realizzano, in termini di cassa, in anni successivi rispetto all’esercizio in cui sono stati accertati, atteggiandosi come ratei (ossia, come un debito o un credito presunto che misura una quota di costo o di ricavo di competenza dell’esercizio in corso che non è stato ancora incassato o pagato, i relativi incassi o pagamenti avverranno solo in esercizi futuri) per cui il valore iniziale subisce sostanziali aumenti connessi con l’applicazione delle sanzioni, degli interessi, del recupero delle spese di notifica, postali, ecc.

RISARCIMENTO DANNI
PER LESIONE DI INTERESSI LEGITTIMI
Riferimenti Giurisprudenza:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 17 settembre 2010 n. 6979.
In sede di giudizio di risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, l’illegittimità dell’atto costituisce indizio presuntivo della colpa, restando a carico dell’Amministrazione l’onere di dimostrare la scusabilità dell’errore per contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della norma, per la complessità del fatto ovvero per l’influenza di altri soggetti, elementi questi liberamente valutabili dal giudice al fine di escludere la colpevolezza, non potendo l’imputazione avvenire sulla base del dato meramente oggettivo dell’illegittimità del provvedimento.

DECORRENZA DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE DELLA CONCESSINE EDILIZIA

Riferimenti Giurisprudenza:
- Tar Sicilia, Catania, Sez. I, Sentenza 27 settembre 2010 n. 3835.

E’ tempestivo un ricorso giurisdizionale con il quale è stata impugnata una concessione edilizia, rilasciata per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato, che sia stato proposto e/o notificato entro il termine di sessanta giorni dal momento dell’effettivo esame documentale degli elaborati progettuali da parte del ricorrente, ove detto esame abbia consentito di rilevare i modesti scostamenti rispetto all’edificio originario; in tal caso, infatti, il temine di impugnazione non può farsi decorrere dal completamento della struttura essenziale del fabbricato, accertato a seguito di semplice monitoraggio della evoluzione dei lavori, atteso che tale monitoraggio non consente di percepire se ed in che misura la nuova costruzione sia in tutto od in parte diversa dal vecchio fabbricato
ATTO AMMINISTRATIVO E PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’
Riferimenti Giurisprudenza:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 21 settembre 2010 n. 7031.

Costituisce principio generale dell’ordinamento, di derivazione comunitaria, quello secondo il quale deve sussistere una proporzionalità tra l’azione amministrativa e l’interesse pubblico concretamente perseguito; tale principio implica che l’Amministrazione debba adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minore sacrificio possibile per gli interessi compresenti e si risolve nell’affermazione per cui l’Autorità non può imporre, con atti normativi od amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino in misura superiore, cioè sproporzionata, a quella strettamente necessaria nel pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo che l’Autorità è tenuta a realizzare, in modo che il provvedimento emanato sia idoneo, cioè adeguato all’obiettivo da perseguire, e necessario, nel senso che nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile

FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE
Riferimenti Giurisprudenza:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 14 settembre 2010 n. 6671.
L'art. 338 del Testo unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934, il quale vieta l'edificazione nelle aree ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale (di 200 metri o del limite inferiore di cui al D.P.R. n. 285/1990 che ha previsto la possibilità di riduzione della fascia di rispetto da 200 mt a 100 mt.), prevede un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico-sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale
INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE
MEDIANTE TOTEM
Riferimenti Giurisprudenza:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 17 settembre 2010 n. 6981.
E’ illegittima l’imposizione di un divieto di installazione di impianto pubblicitario a tempo indeterminato non supportato da ragioni di interesse pubblico; tale illegittimità sussiste, a maggior ragione, per una insegna insistente su area privata, considerato che l’art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prevede che i Comuni, nel disciplinare con proprio regolamento le modalità di effettuazione della pubblicità, stabiliscano limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie esclusivamente in relazione ad esigenze di pubblico interesse. Anche la sottoposizione ad autorizzazione della collocazione di insegne pubblicitarie, configurabili come forma di attività economica, riposa sulla necessità da parte del Comune di salvaguardare esigenze di pubblico interesse quali il decoro urbano.
E’ illegittimo, pertanto, il diniego di autorizzazione alla collocazione di una insegna a totem in area privata motivato facendo riferimento al divieto di pubblicità individuale previsto dal regolamento comunale della pubblicità e delle pubbliche affissioni, il quale è valevole solo per le insegne apposte in aderenza alla facciata di edificio, ove tale diniego non sia sorretto da adeguata motivazione quanto ad ulteriori ragioni ostative connesse al decoro urbano nel contesto interessato

SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI

DELLA MANCATA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO RISPONDE IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Riferimenti Giurisprudenza:
- Corte dei Conti, Sez. Calabria, Sentenza 16 giugno 2010 n. 383.

In un procedimento espropriativo nel quale il Responsabile dell’ufficio tecnico abbia curato gli atti preparatori e che, alla conclusione del periodo di validità della dichiarazione di pubblica utilità non abbia condotto a compimento gli atti necessari alla definizione della procedura per la conseguente emissione del decreto definitivo di esproprio lo stesso è responsabile del danno conseguente.

DELLA RESTITUZIONE O ACQUISIZIONE DI UN BENE OCCUPATO SENZA TITOLO DECIDE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


Riferimenti Giurisprudenza:
- Tar Campania, Sez. V, Napoli, Sentenza 16 luglio 2010 n. 16822.

Qualora la Pubblica Amministrazione abbia occupato senza titolo un bene trasformandolo irreversibilmente , la valutazione in ordine alla eventuale restituzione del bene o acquisizione dello stesso è di esclusiva competenza della P.A. titolare di potere discrezionale.
L’acquisizione al Patrimonio indisponibile dell’Ente - qualora ne ricorrano le condizioni - potrà avvenire mediante emissione di un formale e motivato decreto , ai sensi dell’art. 43 del DPR 327/2001.

AL POSSESSORE DEL BENE VA COMUNICATO L’AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO


Riferimenti Giurisprudenza:
- Tar Lazio, Sez. II Bis, Roma, Sentenza 29 luglio 2010 n. 29120.

E’ illegittimo il provvedimento di immissione in possesso, emanato ai sensi dell’art. 49 del DPR 327/2001 in mancanza dell’avviso personale di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della L. 241/90 ai possessori del bene.




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Data
giovedì 30 settembre 2010
 
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