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Indici della Rassegna

Titolo
CONTRATTI P.A. CONVENZIONE CONSIP – ADESIONE ELUSIONE DELL’OBBLIGO DI GARA
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 1 ottobre 2010 n. 7261.
Testo
La Legge Finanziaria 2000 ha introdotto delle regole innovative per l'acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di ridurne le spese ed ottimizzarne i servizi e le procedure. La Consip, infatti, società incaricata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di agire da amministrazione aggiudicatrice per conto di Enti ed Amministrazioni, come stabilito nella Finanziaria ha elaborato diverse convenzioni tipo.
Un Ente Pubblico che si avvale del sistema centrale di acquisto di beni e di servizi attraverso l’adesione alla convenzioni della società Consip Spa (ai sensi dell’art. 24 L.289/2002) non viola gli obblighi comunitari e nazionali di individuazione del contraente tramite procedure ad evidenza pubblica, infatti se è vero che, in attuazione di principi posti anche a livello comunitario, l'affidamento dei servizi pubblici non può prescindere da procedure di gara, a tali principi (volti a garantire la concorrenza attraverso meccanismi di selezione imparziali, atti a perseguire il migliore possibile rapporto fra costi e risultati) non viene meno la procedura di scelta adottata attraverso l’adesione alla convenzioni della Consip.
L'Amministrazione, infatti, si avvale del sistema centralizzato di acquisto di beni e di servizi per la pubblica amministrazione, istituito dalla legge 23/12/1999 n. 488 e gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la società concessionaria Consip s.p.a. che funge da stazione appaltante per la stipula di convenzioni quadro per l'acquisizione di beni e servizi. L'art. 26, comma 3 della citata legge, in particolare, dispone che le "amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" sono "tenute ad approvvigionarsi", utilizzando dette convenzioni; a conferma del principio, l'art. 24 della legge 27/12/02 n. 289 (finanziaria 2003) prescrive che "le pubbliche amministrazioni, di cui alla tabella C" hanno "l'obbligo di utilizzare" le convenzioni stesse.
Con la sentenza evidenziata i Giudici del Consiglio di Stato rilevano che la scelta di aderire alla convenzione Consip, proprio perché la individuazione del miglior contraente avviene nel rispetto dei principi comunitari, non richiede da parte della amministrazione che se ne avvale una specifica motivazione dell’interesse pubblico che la sottende.
Per le amministrazioni non statali, infatti, vi è una facoltà implicitamente desumibile dalla norma senza che per questo incomba sulla stesse un obbligo di motivazione sul perché della scelta di avvalersi o di non avvalersi della convenzione.
E’ l’ente (sostiene il Consiglio di Stato) che in piena autonomia (nell’esercizio di una attività non imposta ma consentita dalla norma) assume la decisione di aderire alla convenzione e tale adesione non necessita neppure del supporto di una specifica delibera e
l’adesione alle convenzioni Consip non sono a detrimento dei principi di concorrenza.

a cura del Geom. Renzo Graziotti
Autore
Data
venerdì 15 ottobre 2010
 
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