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Indici della Rassegna

Titolo
NATURA ECCEZIONALE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Veneto, Sez. I, Sentenza 4 ottobre 2010 n. 5267. Riferimenti Giurisprudenziali: - Art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice Contratti Pubblici).
Testo
Il ricorso al sistema di scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, previsto dall’art. 55, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che si sostanzia in una vera e propria trattativa privata, rappresenta un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorsualità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva.
Al fine di poter fare legittimamente ricorso al sistema della procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, è necessario che sussistano i seguenti presupposti (elencati tassativamente dal comma 2° dell’art. 57 D.Lgs. citato): a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; c) quando l'estrema urgenza non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara.
Vi è da aggiungere che in quest’ultimo caso (urgenza di provvedere) occorre che l’urgenza non sia addebitabile in alcun modo all’Amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione, ovvero per sua inerzia o responsabilità.
Qualora la stazione appaltante violi il dettato della norma sopra citata le imprese operanti in un determinato settore sono legittimate ad impugnare la delibera di affidamento di un appalto a trattativa privata (o di indizione di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, che è assimilabile alla trattativa privata) e ciò anche al solo fine di ottenere l’annullamento della gara e della eventuale aggiudicazione e il rinnovo della procedura cui aspirano di partecipare, non dovendo neppure documentare il possesso di una capacità operativa paragonabile a quella del soggetto prescelto, trattandosi quest’ultimo di elemento che assume rilevanza solo in sede di successiva partecipazione alla gara e di aggiudicazione.
Sussiste, pertanto, la legittimazione di un’impresa ad impugnare una delibera di indizione di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando nel caso in cui, la stessa impresa, abbia documentato il possesso della qualifica necessaria per partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori in appalto, essendo irrilevante la circostanza della mancata presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, nel caso in cui sia stato lamentato proprio il mancato invito alla procedura.
a cura del dott. Roberto Bongarzone

Autore
Data
venerdì 15 ottobre 2010
 
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