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Indici della Rassegna

Titolo
COMMISSIONE DI GARA
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 21 maggio 2010 n. 3203; - Tar Piemonte, Torino, Sez. II, Sentenza 07 luglio 2010 n. 3016.
Testo
L’art. 84 del T.U. appalti dispone obbligatoriamente la nomina della commissione se la scelta delle offerte avvenga secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Laddove l’amministrazion4e si diriga verso la scelta di componenti esterni, gli stessi debbono essere selezionati nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite agli ordini professionali.
Tutti i componenti sono assoggettati ad ipotesi di incompatibilità e per l’effetto non debbono aver svolto o svolgere alcuna attività o funzione nell’ambito del contratto da stipularsi all’esito del procedimento di scelta.
La nomina deve avvenire successivamente alla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle offerte.
L'illegittima costituzione di una commissione giudicatrice vizia la scelta finale e legittima l'impugnazione da parte di chi non ha ottenuto il provvedimento a sé favorevole. Non è a tal fine necessaria la dimostrazione che una diversa composizione della commissione avrebbero dato adito all’emanazione di un diverso provvedimento finale atteso che, in caso contrario, tutte le norme e garanzie procedurali verrebbero vanificate.
La commissione secondo concorde ed unanime interpretazione è un collegio perfetto ed opera quindi solo nel plenum dei suoi componenti, mai a maggioranza. Al fine dell’osservanza del detto precetto la commissione può essere integrata, nell’immediatezza dell’impossibilità della presenza titolare, da un supplente, garantendo così la legittimità del suo operato e quindi assicurando l’osservanza del principio della collegialità, tempestività e continuità dell’agire. Si suggerisce alle amministrazioni di procede alla nomina dei supplenti unitamente alla nomina dei componenti effettivi rendendo assicurazione sin dall’inizio delle operazioni della loro legittima partecipazione alle riunioni.
Alla commissione di gara deve far carico la predisposizione della cautele a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti le offerte facendone menzione nel verbale di gara. La omessa indicazione delle modalità di custodia non può essere sanata dalla dichiarazione postuma del presidente e del segretario della commissione (organi incompetenti) , atteso che tale dichiarazione non avrebbe l’effetto di sostituire le funzioni del verbale di gara.
Per completezza di analisi va accennato che alla commissione fa difetto ogni potere di rifiuto dell’accesso agli atti. E’ stato statuito che il diritto delle imprese alla tutela dei loro segreti commerciali va contemperato con la garanzia dei diritti della difesa, e non può, da solo, giustificare il rifiuto da parte del seggio di gara di rendere noti, ancorché in versioni non riservate o sotto forma di un elenco dei documenti raccolti, elementi del fascicolo che potrebbe essere utilizzati per la propria difesa.

a cura dell’Avv. Maria Teresa Stringola

Autore
Data
venerdì 15 ottobre 2010
 
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