Indici della Rassegna
Titolo
ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEL BANDO DI GARA
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 01 ottobre 2010 n. 7273.
Testo
Come più volte precisato dalla giurisprudenza, la pubblica amministrazione conserva, anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente, il potere di annullare in via di autotutela il bando, le singole operazioni di gara e lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici, ovvero in presenza di gravi vizi dellâintera procedura, dovendo tener conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse.
Tale potere di autotutela, che trova fondamento nei principi costituzionali predicati dall'articolo 97 della Costituzione, cui deve ispirarsi notoriamente l'azione amministrativa, così che neppure il provvedimento di aggiudicazione definitiva e tanto meno quello di aggiudicazione provvisoria ostano all'esercizio di un siffatto potere, il quale incontra il solo limite insuperabile nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la pubblica amministrazione, e nella tutela dell'affidamento ingenerato.
L'amministrazione è tenuta a fornire una adeguata motivazione in ordine alla natura e alla gravità delle anomalie contenute nel bando o verificatesi nel corso delle operazioni di gara o comunque negli atti della fase procedimentale che, alla luce della comparazione dell'interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei partecipanti alla gara, giustificano il provvedimento di autotutela: pertanto i provvedimenti emanati nell'esercizio del potere di autotutela ai fini della rimozione degli effetti di una procedura oramai perfezionata devono contenere una precisa individuazione dei vizi di legittimità dell'atto da annullare o delle gravi ragioni di inopportunità dell'atto da revocare, nonché dell'interesse pubblico alla rimozione stessa.
Nel caso di specie e sulla scorta di tali consolidati principi, dai quali non vi è motivo per discostarsi, la determinazione del Capo Settore Lavori Pubblici del Comune, che ha annullato lâaggiudicazione, come correttamente ritenuto dai primi giudici, è esente dalle critiche appuntate.
Invero, come si ricava dalla sua attenta lettura, essa è fondata sulla doverosa valutazione della documentazione prodotta dal raggruppamento temporaneo di imprese, resosi aggiudicatario dellâappalto, nonché sulla mancata produzione della documentazione richiesta, e, per altro verso, su di una serie di vizi procedimentali puntualmente indicati.
La determinazione impugnata è stata poi preceduta dalla comunicazione dellâavvio del procedimento di autotutela che ha consentito allâaggiudicataria appellante di far pervenire le proprie osservazioni.
Il potere di autotutela è stato, pertanto, correttamente esercitato nel puntuale rispetto di tutti i presupposti previsti dalla legge.
a cura del dott. Roberto Bongarzone
Data
venerdì 15 ottobre 2010
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