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Indici della Rassegna

Titolo
PARERI LEGALI TRA TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTO DI ACCESSO
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 30 settembre 2010 n. 7237.
Testo
Ai fini della corretta risoluzione del dibattito va premesso che il legislatore si è preoccupato di dare certezza ai diversi e contrapposti interessi e diritti: da un lato garantisce la tutela della trasparenza nell’attività amministrativa, dall’altro assicura la riservatezza e segretezza di atti che contengono impostazioni difensive relativi a contenziosi attuali o futuri.
In detta prospettiva va confermato che all’ampia portata della regola dell’accesso vanno introdotte limitazioni di carattere oggettivo tali da sottratte alla ostensione alcune categorie di atti, evitando che la segretezza (preclusiva dell’accesso ai documenti) non vada a precludere ogni possibilità di trasparenza riaffermando, implicitamente, il principio di assoluta riservatezza dell’azione amministrativa. Si evidenzia che il segreto fatto salvo dalla legge n. 241/1990 deve riferirsi esclusivamente ad ipotesi in cui si debbono salvaguardare interessi di natura e consistenza diversa da quelli genericamente amministrativi.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 24, comma 1, della L 241/1990 (in virtù del segreto professionale già previsto dall’ordinamento) al fine di preservare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difeso, sono sottratti all’accesso i pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza e gli atti defensionali.
La regola, di portata generale, sottrae all’acceso, in attuazione del riferito segreto professionale, “tutti gli scritti defensionali, al fine della salvaguardia della strategia processuale della parte, che non è tenuta a rivelare ad alcun soggetto e, tanto meno, al proprio contraddittore, attuale o potenziale, gli argomenti in base ai quali intende confutare le pretese avversarie”.
Il parere legale, però, che ha perso l’ assoggettamento al segreto professionale, acquisendo la natura e la funzione di atto endoprocedimentale, non è più riservato.
A ciò fa speculare riscontro il principio secondo cui il diritto di accesso agli atti amministrativi, essendo dettagliatamente disciplinato da una normativa di tipo vincolato nell’esclusivo interesse dell’istante, assume la configurazione di un vero e proprio diritto soggettivo.
La consulenza, quindi, che si inserisce nell’ambito di un’apposita istruttoria con funzione endoprocedimentale è soggetta all’accesso, per essere oggettivamente correlata ad un procedimento amministrativo e destinata a dar vita all’atto amministrativo.
Sintetizzando e concludendo
Se la consulenza è richiesta al fine di dirimere una fase precontenziosa definendo la strategia difensiva, fornendo all’ente gli elementi tecnico–giuridici utili per tutelare i propri interess,i si ricade nella riservatezza per garantire e proteggere non solo l’opera intellettuale del legale, ma anche la stessa posizione dell’Amministrazione. Il parere reso in una fase che certamente concerne sia una lite già in corso, che una lite "in potenza" è applicabile la disposizione che tutela l’attività processuale. E’ innegabile che laddove sia presente una "obiettiva conflittualità" tale da far ragionevolmente prevedere all’esito di un esame prognostico che il contrasto possa avere esito in iniziative giurisdizionali è indubbia l’essenza e potenzialità di una controversia. Ne consegue che i pareri debbono coperti dal segreto professionale quando attengano alle tesi difensive in un procedimento giurisdizionale.
Se il parere in parola è presupposto essenziale per l’adozione dei vari provvedimenti che hanno inciso sulla sfera giuridica degli interessati, ad essi non può essere negato il diritto di prenderne visione.

a cura dell’Avv. Maria Teresa Stringola

Autore
Data
venerdì 15 ottobre 2010
 
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