Indici della Rassegna
Titolo
PARERI LEGALI TRA TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTO DI ACCESSO
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 30 settembre 2010 n. 7237.
Testo
Ai fini della corretta risoluzione del dibattito va premesso che il legislatore si è preoccupato di dare certezza ai diversi e contrapposti interessi e diritti: da un lato garantisce la tutela della trasparenza nellâattività amministrativa, dallâaltro assicura la riservatezza e segretezza di atti che contengono impostazioni difensive relativi a contenziosi attuali o futuri.
In detta prospettiva va confermato che allâampia portata della regola dellâaccesso vanno introdotte limitazioni di carattere oggettivo tali da sottratte alla ostensione alcune categorie di atti, evitando che la segretezza (preclusiva dellâaccesso ai documenti) non vada a precludere ogni possibilità di trasparenza riaffermando, implicitamente, il principio di assoluta riservatezza dellâazione amministrativa. Si evidenzia che il segreto fatto salvo dalla legge n. 241/1990 deve riferirsi esclusivamente ad ipotesi in cui si debbono salvaguardare interessi di natura e consistenza diversa da quelli genericamente amministrativi.
Nello specifico, ai sensi dellâart. 24, comma 1, della L 241/1990 (in virtù del segreto professionale già previsto dallâordinamento) al fine di preservare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difeso, sono sottratti allâaccesso i pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza e gli atti defensionali.
La regola, di portata generale, sottrae allâacceso, in attuazione del riferito segreto professionale, âtutti gli scritti defensionali, al fine della salvaguardia della strategia processuale della parte, che non è tenuta a rivelare ad alcun soggetto e, tanto meno, al proprio contraddittore, attuale o potenziale, gli argomenti in base ai quali intende confutare le pretese avversarieâ.
Il parere legale, però, che ha perso lâ assoggettamento al segreto professionale, acquisendo la natura e la funzione di atto endoprocedimentale, non è più riservato.
A ciò fa speculare riscontro il principio secondo cui il diritto di accesso agli atti amministrativi, essendo dettagliatamente disciplinato da una normativa di tipo vincolato nellâesclusivo interesse dellâistante, assume la configurazione di un vero e proprio diritto soggettivo.
La consulenza, quindi, che si inserisce nellâambito di unâapposita istruttoria con funzione endoprocedimentale è soggetta allâaccesso, per essere oggettivamente correlata ad un procedimento amministrativo e destinata a dar vita allâatto amministrativo.
Sintetizzando e concludendo
Se la consulenza è richiesta al fine di dirimere una fase precontenziosa definendo la strategia difensiva, fornendo allâente gli elementi tecnicoâgiuridici utili per tutelare i propri interess,i si ricade nella riservatezza per garantire e proteggere non solo lâopera intellettuale del legale, ma anche la stessa posizione dellâAmministrazione. Il parere reso in una fase che certamente concerne sia una lite già in corso, che una lite "in potenza" è applicabile la disposizione che tutela lâattività processuale. Eâ innegabile che laddove sia presente una "obiettiva conflittualità " tale da far ragionevolmente prevedere allâesito di un esame prognostico che il contrasto possa avere esito in iniziative giurisdizionali è indubbia lâessenza e potenzialità di una controversia. Ne consegue che i pareri debbono coperti dal segreto professionale quando attengano alle tesi difensive in un procedimento giurisdizionale.
Se il parere in parola è presupposto essenziale per lâadozione dei vari provvedimenti che hanno inciso sulla sfera giuridica degli interessati, ad essi non può essere negato il diritto di prenderne visione.
a cura dellâAvv. Maria Teresa Stringola
Data
venerdì 15 ottobre 2010
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