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Indici della Rassegna

Titolo
REVOCA DELL’ATTO AMMINISTRATIVO
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 06 ottobre 2010 n. 7334. Riferimenti Giurisprudenziali: - Art. 21-quinques della L. n. 241 del 1990.
Testo
Con l’entrata in vigore dell’art. 21-quinquies della L. n. 241 del 07 agosto 1990 (aggiunto dall’art. 14 della L. n. 15 del 2005, ed integrato dal comma 1 bis introdotto dall’art. 13 del D.L. n. 7 del 2007, convertito dalla L. n. 40 del 2007) è stata accolta una nozione ampia di revoca dell’atto amministrativo, prevedendo tre presupposti alternativi, che legittimano l’adozione di un provvedimento di revoca. Nello specifico la Pubblica Amministrazione ha la facoltà di revocare l’atto amministrativo: a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) per mutamento della situazione di fatto; c) per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (il cosiddetto jus poenitendi).
L’art. 21-quinquies prevede, inoltre, l’attribuzione di un indennizzo a favore del soggetto che subisce la revoca di un provvedimento amministrativo, sul presupposto, però, che la revoca del provvedimento stesso sia legittima, atteso che nel caso di revoca illegittima subentra altresì un problema di risarcimento del danno.
Anche in caso di revoca legittima, tuttavia, si può ipotizzare che al privato derivino danni risarcibili, e non meramente indennizzabili, ma ciò discende dal fatto che tali danni conseguono non già direttamente dall’atto di revoca, ma da altre illegittimità (procedimentali o di altro tipo) commesse dall’Amministrazione; nel caso invece in cui tali illegittimità non siano riscontrabili, e nessun addebito possa essere mosso all’Amministrazione sotto il profilo della correttezza della condotta, quest’ultima è tenuta a corrispondere il solo indennizzo (sempre se il privato abbia subito un pregiudizio), e non l’integrale risarcimento del danno.
La mancata liquidazione dell’indennizzo, unitamente all’atto di revoca non costituisce un vizio dell’atto di autotutela, ma consente al privato di agire per l’ottenimento dell’indennizzo previsto.
Altra questione è quella relativa alla necessità o meno di accertare la presenza di colpa dell’apparato amministrativo. Tale necessità non ricorre, atteso che l’indennizzo non costituisce risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale, ove la colpa del danneggiante è comunque essenziale, salvo un diverso regime probatorio in relazione a ciascun tipo di responsabilità civile. La responsabilità della P.A. ed il conseguente obbligo di risarcimento dei danni vanno riconosciuti, infatti, quando la violazione risulti non solo grave, ma anche commessa nell’ambito di circostanze di fatto e di riferimenti normativi e giuridici tali da rivelare negligenza ed imperizia nell’assunzione del provvedimento illegittimo; di contro, vanno esclusi quando l’indagine presupposta riveli la sussistenza degli estremi dell’errore scusabile per la presenza di incertezza del dato normativo o di contrasti giurisprudenziali o di complessità della situazione di fatto. Secondo il tenore del comma 1 bis dell’articolo 21-quinquies, l’indennizzo spettante al soggetto direttamente pregiudicato dalla revoca di un provvedimento amministrativo va circoscritto al “danno emergente”, nel quale debbono essere indubbiamente incluse anche le spese di partecipazione alla procedura, per lesione della pretesa dell’impresa interessata a non essere coinvolta in trattative inutili.
a cura del dott. Roberto Bongarzone
Autore
Data
venerdì 15 ottobre 2010
 
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