Indici della Rassegna
Titolo
REVOCA DELLâATTO AMMINISTRATIVO
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 06 ottobre 2010 n. 7334.
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Art. 21-quinques della L. n. 241 del 1990.
Testo
Con lâentrata in vigore dellâart. 21-quinquies della L. n. 241 del 07 agosto 1990 (aggiunto dallâart. 14 della L. n. 15 del 2005, ed integrato dal comma 1 bis introdotto dallâart. 13 del D.L. n. 7 del 2007, convertito dalla L. n. 40 del 2007) è stata accolta una nozione ampia di revoca dellâatto amministrativo, prevedendo tre presupposti alternativi, che legittimano lâadozione di un provvedimento di revoca. Nello specifico la Pubblica Amministrazione ha la facoltà di revocare lâatto amministrativo: a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) per mutamento della situazione di fatto; c) per nuova valutazione dellâinteresse pubblico originario (il cosiddetto jus poenitendi).
Lâart. 21-quinquies prevede, inoltre, lâattribuzione di un indennizzo a favore del soggetto che subisce la revoca di un provvedimento amministrativo, sul presupposto, però, che la revoca del provvedimento stesso sia legittima, atteso che nel caso di revoca illegittima subentra altresì un problema di risarcimento del danno.
Anche in caso di revoca legittima, tuttavia, si può ipotizzare che al privato derivino danni risarcibili, e non meramente indennizzabili, ma ciò discende dal fatto che tali danni conseguono non già direttamente dallâatto di revoca, ma da altre illegittimità (procedimentali o di altro tipo) commesse dallâAmministrazione; nel caso invece in cui tali illegittimità non siano riscontrabili, e nessun addebito possa essere mosso allâAmministrazione sotto il profilo della correttezza della condotta, questâultima è tenuta a corrispondere il solo indennizzo (sempre se il privato abbia subito un pregiudizio), e non lâintegrale risarcimento del danno.
La mancata liquidazione dellâindennizzo, unitamente allâatto di revoca non costituisce un vizio dellâatto di autotutela, ma consente al privato di agire per lâottenimento dellâindennizzo previsto.
Altra questione è quella relativa alla necessità o meno di accertare la presenza di colpa dellâapparato amministrativo. Tale necessità non ricorre, atteso che lâindennizzo non costituisce risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale, ove la colpa del danneggiante è comunque essenziale, salvo un diverso regime probatorio in relazione a ciascun tipo di responsabilità civile. La responsabilità della P.A. ed il conseguente obbligo di risarcimento dei danni vanno riconosciuti, infatti, quando la violazione risulti non solo grave, ma anche commessa nellâambito di circostanze di fatto e di riferimenti normativi e giuridici tali da rivelare negligenza ed imperizia nellâassunzione del provvedimento illegittimo; di contro, vanno esclusi quando lâindagine presupposta riveli la sussistenza degli estremi dellâerrore scusabile per la presenza di incertezza del dato normativo o di contrasti giurisprudenziali o di complessità della situazione di fatto. Secondo il tenore del comma 1 bis dellâarticolo 21-quinquies, lâindennizzo spettante al soggetto direttamente pregiudicato dalla revoca di un provvedimento amministrativo va circoscritto al âdanno emergenteâ, nel quale debbono essere indubbiamente incluse anche le spese di partecipazione alla procedura, per lesione della pretesa dellâimpresa interessata a non essere coinvolta in trattative inutili.
a cura del dott. Roberto Bongarzone
Data
venerdì 15 ottobre 2010
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