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Indici della Rassegna

Titolo
SERVIZIO PUBBLICO
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - CGA, Sicilia, Sez. Giurisdizionale Sentenza 6 ottobre 2010 n. 1266.
Testo
La natura giuridica di un servizio pubblico è riscontrabile nella vigenza di una norma che lo istituisca e ne regoli l’attività.
Tale qualifica può essere altresì riscontrabile qualora rientri all’interno dell’organizzazione pubblica.
L’elemento peculiare quindi è legato al tipo di attività esercitata la quale deve essere posta al servizio esclusivo della collettività mirando a perseguire un interesse pubblico.
La centralità dell’elemento oggettivo fa conseguentemente perdere rilievo all’aspetto soggettivo non essendo indispensabile la natura pubblica dell’ente gestore, ben potendo l’attività essere gestita da un privato.
Trattandosi di una attività comunque economica, dal servizio deve essere tratto un vantaggio a favore della collettività consistente in un beneficio a favore di un numero più o meno ampio di soggetti o terzi beneficiari qualora si tratti di servizi indivisibili.
In riferimento a tali requisiti è identificabile come servizio pubblico l’attività di bonifica e messa in sicurezza predisposta in base al D. Lgs. 152/2006 ovvero quella attività consistente in interventi idonei a fronteggiare situazioni di inquinamento cui è necessario far fronte immediatamente a tutela degli interessi della collettività sottintesi, nel caso di specie, nella difesa di un bene giuridicamente rilevante quale la salute.
Impostato in questi termini; tutti gli interventi a ciò finalizzati non possono che essere riscontrabili come servizi pubblici avendone tutti i requisiti poiché si tratta di attività obbligatorie previste da disposizioni legislative da cui vengono dettagliatamente regolate e rivolte ad una collettività indeterminata pur se individuabile di persone, quali i cittadini residenti nella zona inquinata.
L’attività in questo senso è esercitata esclusivamente per la tutela di un interesse pubblico, come la salubrità dell’ambiente, risultando del tutto irrilevante che tale iniziativa possa avere un rilievo economico ed essere esercitata da imprese private.
La possibilità che l’attività risulti remunerata, infatti, non ha alcuna incidenza su quello che è l’obiettivo dell’intervento – tutela della salute – essendo questo il requisito fondamentale, non avendo l’aspetto economico un valore qualificante della natura di servizio pubblico, poiché il presupposto preponderante è l’utilità che ne trae la cittadinanza.
Il lavoro esercitato per il trattamento delle acque con il loro convogliamento e depurazione dei reflui è certamente qualificabile come pubblico.
Perseguendo un obiettivo a favore della collettività, la sua collocazione è indiscutibilmente pubblica ed esclusivamente in tal senso deve essere ricostruita, rimarcando come l’assenza dell’elemento economico ovvero del corrispettivo per essere l’attività esercitata da privati, non integri, trattandosi di un servizio, il venir meno che tale attività possa essere inquadrata a favore dei cittadini e pertanto qualificandosi come pubblica.

a cura del dott. Stefano Grasselli

Autore
Data
venerdì 15 ottobre 2010
 
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