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Indici della Rassegna

Titolo
PERMESSO DI COSTRUIRE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 18 ottobre 2010 n. 7549. Riferimenti Normativi: - Legge n. 122 del 1989.
Testo
L’art. 9 della L. 122/1989 riconosce come i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.
Continua il disposto normativo statuendo che tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché‚ non in contrasto con i piani urbani del traffico.
E’ necessario chiarire preliminarmente che il concetto edilizio di pertinenza a differenza di quello civilistico, è legato esclusivamente alla circostanza che la pertinenza risulti di per sé priva di qualsiasi autonoma destinazione o autonomo valore e la sua unica caratteristica è quella di essere funzionale all’immobile principale non incidendo sull’ aspetto urbanistico.
Dall’ analisi dell’art. 9 emerge in maniera univoca una differenza tra i parcheggi collocati in sottosuolo o pian terreno e quelli posti in aree esterne agli immobili.
Per i primi la legittimazione a costruire è attribuita esclusivamente ai proprietari degli immobili interessati, per i secondi, da quanto emerge dalla seconda parte del comma 1 dell’art. 9, la facoltà è conferita anche ai terzi.
Riconoscendo a questi soggetti il diritto a richiedere il relativo permesso, il significato di pertinenza, che qui viene in rilievo, è esclusivamente quello giuridico, ovvero la presenza di un legame inscindibile tra parcheggio ed unità immobiliare, in base al quale la presenza del primo è condizionata dalla preesistenza dell’altro cui risulta intrinsecamente legato.
Se l’elemento che caratterizza la relazione è quella giuridica, piuttosto che materiale, essendo l’ inscindibilità l’ aspetto caratterizzante il rapporto; la legittimazione cui all’art. 9 della L. 122/1989 si applica pur nell’ipotesi in cui l’area esterna non è in relazione di immediata contiguità materiale con l’immobile, risultando comunque ad esso esclusivamente destinata e pur potendo essere originariamente l’area di proprietà di soggetti differenti da quello dell’immobile.
A sostegno della non necessaria contiguità materiale tra i due beni è il medesimo art. 9, laddove in riferimento ai parcheggi parla di “ parcheggi da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari”, come se il vincolo possa essere non preesistente alla costruzione del parcheggio, ma nascere in base ad un successivo specifico atto.
L’interpretazione così come riportata del nesso esclusivamente giuridico è altresì coerente con il successivo comma quinto il quale commina con la nullità la cessione del parcheggio disgiuntamente dall’immobile cui accede, applicandosi la relativa nullità a prescindere dalla situazione fisica dei due immobili in rapporto sia che possano essere contigui, sia che risultino distanti l’uno dall’altro.
a cura del dott. Stefano Grasselli

Autore
Data
sabato 30 ottobre 2010
 
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