Indici della Rassegna
Titolo
PERMESSO DI COSTRUIRE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 18 ottobre 2010 n. 7549.
Riferimenti Normativi:
- Legge n. 122 del 1989.
Testo
Lâart. 9 della L. 122/1989 riconosce come i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.
Continua il disposto normativo statuendo che tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purchéâ non in contrasto con i piani urbani del traffico.
Eâ necessario chiarire preliminarmente che il concetto edilizio di pertinenza a differenza di quello civilistico, è legato esclusivamente alla circostanza che la pertinenza risulti di per sé priva di qualsiasi autonoma destinazione o autonomo valore e la sua unica caratteristica è quella di essere funzionale allâimmobile principale non incidendo sullâ aspetto urbanistico.
Dallâ analisi dellâart. 9 emerge in maniera univoca una differenza tra i parcheggi collocati in sottosuolo o pian terreno e quelli posti in aree esterne agli immobili.
Per i primi la legittimazione a costruire è attribuita esclusivamente ai proprietari degli immobili interessati, per i secondi, da quanto emerge dalla seconda parte del comma 1 dellâart. 9, la facoltà è conferita anche ai terzi.
Riconoscendo a questi soggetti il diritto a richiedere il relativo permesso, il significato di pertinenza, che qui viene in rilievo, è esclusivamente quello giuridico, ovvero la presenza di un legame inscindibile tra parcheggio ed unità immobiliare, in base al quale la presenza del primo è condizionata dalla preesistenza dellâaltro cui risulta intrinsecamente legato.
Se lâelemento che caratterizza la relazione è quella giuridica, piuttosto che materiale, essendo lâ inscindibilità lâ aspetto caratterizzante il rapporto; la legittimazione cui allâart. 9 della L. 122/1989 si applica pur nellâipotesi in cui lâarea esterna non è in relazione di immediata contiguità materiale con lâimmobile, risultando comunque ad esso esclusivamente destinata e pur potendo essere originariamente lâarea di proprietà di soggetti differenti da quello dellâimmobile.
A sostegno della non necessaria contiguità materiale tra i due beni è il medesimo art. 9, laddove in riferimento ai parcheggi parla di â parcheggi da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliariâ, come se il vincolo possa essere non preesistente alla costruzione del parcheggio, ma nascere in base ad un successivo specifico atto.
Lâinterpretazione così come riportata del nesso esclusivamente giuridico è altresì coerente con il successivo comma quinto il quale commina con la nullità la cessione del parcheggio disgiuntamente dallâimmobile cui accede, applicandosi la relativa nullità a prescindere dalla situazione fisica dei due immobili in rapporto sia che possano essere contigui, sia che risultino distanti lâuno dallâaltro.
a cura del dott. Stefano Grasselli
Data
sabato 30 ottobre 2010
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