Indici della Rassegna
Titolo
ESPROPRIAZIONE PER P.U.
PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
LE NOTIFICHE VANNO FATTE AI PROPRIETARI QUALI RISULTANTI DAI CERTIFICATI CATASTALI ATTUALIZZATI
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- CGA, Sez. Giurisdizionale, Sentenza 19 ottobre 2010 n. 1296.
Testo
Nellâambito della procedura ablativa, per la P.A. è sufficiente la notifica degli atti del procedimento di esproprio ai proprietari risultanti dai certificati catastali, non essendo la P.A. stessa tenuta ad alcuna indagine ulteriore finalizzata ad accertare l'identità di coloro che sono effettivamente proprietari dei terreni, ma dovendosi limitare a prendere in considerazione quanto viene indicato nei registri catastali, senza che per ciò risulti compromessa la legittimità della procedura ablativa
Conformemente al disposto dellâart. 16 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (T.U. espropriazione per p.u.), deve ritenersi che la mancata notifica degli atti espropriativi ai proprietari effettivi, diversi da quelli indicati in catasto, non solo non assume carattere invalidante degli atti espropriativi stessi, ma nemmeno legittima una difesa tardiva da parte di tali ultimi interessati. â in sede sia di impugnazione giurisdizionale, che di presentazione di osservazioni in sede amministrativa, in ordine alle scelte operate dallâAmministrazione - essendo comunque onere del privato interessato curare l'esatta corrispondenza delle risultanze catastali alla reale situazione giuridica del bene oggetto della procedura ablatoria, senza che
eventuali sue negligenze possano andare comunque a discapito del buon andamento dellâazione amministrativa, a tutela del quale può dirsi anche posto il principio della certezza delle situazioni giuridiche nellâattività della P.A..
Anche prima della entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001 (T.U. espropriazione per p.u.), la certificazione catastale attualizzata costituiva la sola fonte alla quale lâAmministrazione (o, comunque, lâespropriante) era tenuta ad attingere per lâindividuazione dei soggetti ai quali devono essere effettuate le comunicazioni e/o notificazioni degli atti della procedura espropriativa, necessarie per assicurare al proprietario lâeffettività della tutela giurisdizionale, costituzionalmente garantita
Da tale orientamento deve desumersi che lâobbligo dellâespropriante di attingere i nominativi dei proprietari dai certificati catastali si coniughi con lâonere di diligenza, dello stesso proprietario, di vigilare sulla correttezza delle annotazioni catastali che concernono le unità immobiliari di titolarità , in correlazione con la transitività degli effetti legali della "conoscenza" dallâiscritto o, in ogni caso, dal dante causa rispetto al nuovo titolare (anche in assenza di prova di formale comunicazione a questâultimo), oltre che della responsabilità della stessa Amministrazione del catasto, nei confronti del proprietario immobiliare, ove sia stato omesso lâaggiornamento tempestivo delle intestazioni; ciò è quanto è stato, di recente, messo a fuoco, con particolare rigore, nella decisione dal Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7014 del 30 novembre 2006.
a cura del Geom. Renzo Graziotti
Data
sabato 30 ottobre 2010
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