Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
ESPROPRIAZIONE PER P.U. PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO LE NOTIFICHE VANNO FATTE AI PROPRIETARI QUALI RISULTANTI DAI CERTIFICATI CATASTALI ATTUALIZZATI
Argomento
Espropri
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - CGA, Sez. Giurisdizionale, Sentenza 19 ottobre 2010 n. 1296.
Testo
Nell’ambito della procedura ablativa, per la P.A. è sufficiente la notifica degli atti del procedimento di esproprio ai proprietari risultanti dai certificati catastali, non essendo la P.A. stessa tenuta ad alcuna indagine ulteriore finalizzata ad accertare l'identità di coloro che sono effettivamente proprietari dei terreni, ma dovendosi limitare a prendere in considerazione quanto viene indicato nei registri catastali, senza che per ciò risulti compromessa la legittimità della procedura ablativa
Conformemente al disposto dell’art. 16 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (T.U. espropriazione per p.u.), deve ritenersi che la mancata notifica degli atti espropriativi ai proprietari effettivi, diversi da quelli indicati in catasto, non solo non assume carattere invalidante degli atti espropriativi stessi, ma nemmeno legittima una difesa tardiva da parte di tali ultimi interessati. – in sede sia di impugnazione giurisdizionale, che di presentazione di osservazioni in sede amministrativa, in ordine alle scelte operate dall’Amministrazione - essendo comunque onere del privato interessato curare l'esatta corrispondenza delle risultanze catastali alla reale situazione giuridica del bene oggetto della procedura ablatoria, senza che






eventuali sue negligenze possano andare comunque a discapito del buon andamento dell’azione amministrativa, a tutela del quale può dirsi anche posto il principio della certezza delle situazioni giuridiche nell’attività della P.A..
Anche prima della entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001 (T.U. espropriazione per p.u.), la certificazione catastale attualizzata costituiva la sola fonte alla quale l’Amministrazione (o, comunque, l’espropriante) era tenuta ad attingere per l’individuazione dei soggetti ai quali devono essere effettuate le comunicazioni e/o notificazioni degli atti della procedura espropriativa, necessarie per assicurare al proprietario l’effettività della tutela giurisdizionale, costituzionalmente garantita
Da tale orientamento deve desumersi che l’obbligo dell’espropriante di attingere i nominativi dei proprietari dai certificati catastali si coniughi con l’onere di diligenza, dello stesso proprietario, di vigilare sulla correttezza delle annotazioni catastali che concernono le unità immobiliari di titolarità, in correlazione con la transitività degli effetti legali della "conoscenza" dall’iscritto o, in ogni caso, dal dante causa rispetto al nuovo titolare (anche in assenza di prova di formale comunicazione a quest’ultimo), oltre che della responsabilità della stessa Amministrazione del catasto, nei confronti del proprietario immobiliare, ove sia stato omesso l’aggiornamento tempestivo delle intestazioni; ciò è quanto è stato, di recente, messo a fuoco, con particolare rigore, nella decisione dal Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7014 del 30 novembre 2006.

a cura del Geom. Renzo Graziotti

Autore
Data
sabato 30 ottobre 2010
 
Valuta questa Pagina
stampa