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Indici della Rassegna

Titolo
DISTINZIONE TRA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 20 ottobre 2010 n. 7586. Riferimenti Normativi: - D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
Testo
L'aggiudicazione provvisoria di un appalto pubblico ha natura di atto endoprocedimentale, ad effetti ancora instabili e del tutto interinali, sicché è inidonea a produrre la definitiva lesione della ditta non risultata aggiudicataria, che si verifica solo con l'aggiudicazione definitiva, che non costituisce atto meramente confermativo della prima ed in riferimento esclusivamente alla quale, quindi, va verificata la tempestività del ricorso. Conseguentemente, l’onere per l'impresa di impugnare tempestivamente gli atti della procedura di evidenza pubblica, ad eccezione dell'esclusione dalla stessa e delle clausole del bando che rendano impossibile la partecipazione alla gara, sorge solo a seguito dell'emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicazione definitiva rappresenta un’autonoma fase di verifica in ordine alla regolarità delle operazioni compiute e al possesso dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto aggiudicatario.
Il Consiglio di Stato con la sentenza in rassegna ha osservato, infatti, che nell’ambito del quadro disciplinare anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006, anche in assenza di una puntuale disciplina normativa (solo in parte desumibile dalle disposizioni del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440), si era comunemente ritenuto che il discrimine fra l’aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva fosse da individuare nella diversa funzione dei due atti, il secondo dei quali poteva essere adottato solo all’esito di un’autonoma fase di verifica in ordine alla regolarità delle operazioni compiute e al possesso dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto aggiudicatario.
Pertanto, anche nel caso in cui il disciplinare richiami l’art. 12 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (che prevede la approvazione automatica dell’aggiudicazione provvisoria dopo trenta giorni dall’adozione), l’Amministrazione non può esimersi dall’osservanza dell’obbligo stabilito dall’art. 79, comma 5, del detto D.Lgs., di comunicare la aggiudicazione ai soggetti ivi indicati. Tale comunicazione, in effetti, assolve allo scopo imprescindibile di offrire al concorrente la conoscenza piena di un elemento essenziale del provvedimento lesivo, ossia l’identità del soggetto che trae vantaggio dall’atto, che, come tale, assume la veste di contraddittore necessario nell’eventuale giudizio di impugnazione, al quale, pertanto, il ricorso deve essere notificato a pena di inammissibilità.
Il termine per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione di gara pubblica da parte di chi ad essa ha partecipato decorre non già dalla pubblicazione della delibera di aggiudicazione definitiva all’albo pretorio, ma dalla data di piena conoscenza della delibera stessa, atteso che la pubblicazione o pubblicità della delibera costituisce forma di conoscenza legale solo per chi, non avendo partecipato alla procedura selettiva, non è direttamente contemplato nell'atto in questione.
a cura del dott. Roberto Bongarzone

Autore
Data
sabato 30 ottobre 2010
 
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