Indici della Rassegna
Titolo
DISTINZIONE TRA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 20 ottobre 2010 n. 7586.
Riferimenti Normativi:
- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
Testo
L'aggiudicazione provvisoria di un appalto pubblico ha natura di atto endoprocedimentale, ad effetti ancora instabili e del tutto interinali, sicché è inidonea a produrre la definitiva lesione della ditta non risultata aggiudicataria, che si verifica solo con l'aggiudicazione definitiva, che non costituisce atto meramente confermativo della prima ed in riferimento esclusivamente alla quale, quindi, va verificata la tempestività del ricorso. Conseguentemente, lâonere per l'impresa di impugnare tempestivamente gli atti della procedura di evidenza pubblica, ad eccezione dell'esclusione dalla stessa e delle clausole del bando che rendano impossibile la partecipazione alla gara, sorge solo a seguito dell'emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Lâaggiudicazione definitiva rappresenta unâautonoma fase di verifica in ordine alla regolarità delle operazioni compiute e al possesso dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto aggiudicatario.
Il Consiglio di Stato con la sentenza in rassegna ha osservato, infatti, che nellâambito del quadro disciplinare anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006, anche in assenza di una puntuale disciplina normativa (solo in parte desumibile dalle disposizioni del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440), si era comunemente ritenuto che il discrimine fra lâaggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva fosse da individuare nella diversa funzione dei due atti, il secondo dei quali poteva essere adottato solo allâesito di unâautonoma fase di verifica in ordine alla regolarità delle operazioni compiute e al possesso dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto aggiudicatario.
Pertanto, anche nel caso in cui il disciplinare richiami lâart. 12 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (che prevede la approvazione automatica dellâaggiudicazione provvisoria dopo trenta giorni dallâadozione), lâAmministrazione non può esimersi dallâosservanza dellâobbligo stabilito dallâart. 79, comma 5, del detto D.Lgs., di comunicare la aggiudicazione ai soggetti ivi indicati. Tale comunicazione, in effetti, assolve allo scopo imprescindibile di offrire al concorrente la conoscenza piena di un elemento essenziale del provvedimento lesivo, ossia lâidentità del soggetto che trae vantaggio dallâatto, che, come tale, assume la veste di contraddittore necessario nellâeventuale giudizio di impugnazione, al quale, pertanto, il ricorso deve essere notificato a pena di inammissibilità .
Il termine per lâimpugnazione del provvedimento di aggiudicazione di gara pubblica da parte di chi ad essa ha partecipato decorre non già dalla pubblicazione della delibera di aggiudicazione definitiva allâalbo pretorio, ma dalla data di piena conoscenza della delibera stessa, atteso che la pubblicazione o pubblicità della delibera costituisce forma di conoscenza legale solo per chi, non avendo partecipato alla procedura selettiva, non è direttamente contemplato nell'atto in questione.
a cura del dott. Roberto Bongarzone
Data
sabato 30 ottobre 2010
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