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Indici della Rassegna

Titolo
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RICHIESTE DAL BANDO: ALLEGAZIONE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 22 ottobre 2010 n. 7608. Riferimenti Normativi: - Art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000.
Testo
In base al combinato-disposto degli artt. 21, comma 1 e 38, commi 2-3 del d.P.R. n. 445 del 2000, nel caso di dichiarazioni sostitutive, l'allegazione della copia fotostatica, sia pure non autenticata, del documento di identità dell'interessato vale a conferire legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce ad una istanza o ad una dichiarazione, e non rappresenta un vuoto formalismo ma semmai si configura come l'elemento della fattispecie normativa diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
Tale allegazione costituisce un fondamentale onere del sottoscrittore e rappresenta uno dei casi di forma essenziale stabiliti dalla legge, riveste natura nodale ed è insuscettibile di regolarizzazione.
Le autocertificazioni di cui all'art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, necessitano, per la loro giuridica esistenza ed efficacia, della sottoscrizione del legale rappresentante del dichiarante, resa in presenza di un dipendente addetto, ovvero dell'allegazione di copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento del sottoscrittore; va, pertanto, disposta l'esclusione dalla gara di appalto della P.A. per la mancata allegazione, da parte del concorrente, della fotocopia del documento di riconoscimento alla dichiarazione sostitutiva ed ai documenti prodotti in fotocopia autocertificata, atteso che l'obbligo di produrre copia del documento di identità risulta inderogabile in considerazione della sua introduzione quale forma di semplificazione, nè è data possibilità di regolarizzazione o integrazione del documento mancante, nel rispetto anche della "par condicio" tra i concorrenti.
Tuttavia la stazione appaltante non può esigere che "più dichiarazioni rese dalla stessa persona in un medesimo procedimento e facenti parte di un medesimo insieme probatorio (inserite in una stessa busta, contenente la "documentazione amministrativa" per la gara), debbano necessariamente essere accompagnate, ciascuna, da una copia del documento" tramutando l’incombente "in un formalismo senza scopo", poiché la prova del nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione alla persona fisica determinata da cui proviene emerge oggettivamente dal riscontro del contesto documentale, risultando raggiunta la finalità della normativa in materia e con ciò della legge di gara che ne costituisce applicazione.
E’, pertanto, da ritenersi conforme alla lettera dell'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000 e rispondente alla finalità dallo stesso perseguita, non potendo comportare l'esclusione dalla gara di appalto, l’inserimento di una sola copia fotostatica del documento di identità nella busta contenente le dichiarazioni sostitutive, giacché questo elemento (come anche una dichiarazione con firma autenticata) è sufficiente alla identificazione del rappresentante che ha reso le dichiarazioni sostitutive, e ad instaurare un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore.
a cura del dott. Roberto Bongarzone


Autore
Data
sabato 30 ottobre 2010
 
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