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Indici della Rassegna

Titolo
ATTO AMMINISTRATIVO
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Lazio, Roma, Sez. II Q, Sentenza 21 ottobre 2010 n. 32942. Riferimenti normativi: - Legge n. 241 del 1990.
Testo
Tra i requisiti costitutivi dell’atto amministrativo rientra la sottoscrizione, con la quale si individua la provenienza del provvedimento dal soggetto titolare del relativo potere.
L’eventuale mancanza o la mancata autentica della copia non integra un’ illegittimità, ma una semplice irregolarità, qualora si sia comunque in grado di risalire al sottoscrittore.
La sottoscrizione, pur essendo un elemento essenziale e necessario, è irrilevante la illeggibilità della firma, nel caso in cui si riesca ad individuarne l’autore, desumibile da ulteriori elementi, come la presenza del timbro apposto sull’atto.
L’ irrilevanza del vizio, in caso di firma illeggibile, implica l’assenza di qualsiasi invalidità o nullità, come nessuna illegittimità è identificabile nel caso in cui manchi l’autentica sulla copia qualora non vi siano elementi che possano provare che l’atto non corrisponda all’originale o il provvedimento originale possa essere carente nei suoi elementi essenziali.
Ogni atto pubblico, in quanto tale, per la sua natura di fede privilegiata, può essere contestato se non tramite quel procedimento previsto dal legislatore, quale la querela di falso, con il quale si nega l’autenticità del provvedimento ed i relativi effetti.

Valore di atto pubblico riscontrabile nei confronti di qualsiasi atto riferibile all’organo amministrativo competente, come può essere anche il registro di protocollo, quale documento creato, tenuto e conservato dagli uffici della pubblica amministrazione nel quale si riportano dati ed informazioni relativi all’attività dell’ Ente.
Essendo qualificabile come atto pubblico, il protocollo, pur in assenza della sottoscrizione od in caso di sottoscrizione illeggibile è in grado comunque di produrre i suoi effetti, essendo identificabile l’autore dell’ atto quale organo competente ad adottare la manifestazione di volontà espressione dell’ ente pubblico.
La ratio che sottintende a tale ricostruzione è quella di far prevalere l’aspetto sostanziale rispetto a quello formale, considerando che, nei confronti di questo ultimo elemento, l’eventuale mancanza o non esattezza del requisito, non incidendo sulla validità dell’atto, garantisce al provvedimento di produrre comunque i suoi effetti, essendo la carenza superabile dall’esistenza di tutti gli altri aspetti che rendono inequivoca l’ originarietà dell’atto ed il suo essere espressione dell’organo a ciò preposto.
La capacità dell’atto a raggiungere ugualmente il suo obiettivo, può trovare sofferenza solo laddove si contesti la sua provenienza ovvero il contenuto, che possono essere avversati, considerando il valore di pubblica fede del quale gode il provvedimento, con la querela di falso, unico strumento che possa far venir meno quella forza riconosciuta all’atto pubblico.
a cura del dott. Stefano Grasselli

Autore
Data
sabato 30 ottobre 2010
 
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