Indici della Rassegna
Titolo
ATTO AMMINISTRATIVO
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, Roma, Sez. II Q, Sentenza 21 ottobre 2010 n. 32942.
Riferimenti normativi:
- Legge n. 241 del 1990.
Testo
Tra i requisiti costitutivi dellâatto amministrativo rientra la sottoscrizione, con la quale si individua la provenienza del provvedimento dal soggetto titolare del relativo potere.
Lâeventuale mancanza o la mancata autentica della copia non integra unâ illegittimità , ma una semplice irregolarità , qualora si sia comunque in grado di risalire al sottoscrittore.
La sottoscrizione, pur essendo un elemento essenziale e necessario, è irrilevante la illeggibilità della firma, nel caso in cui si riesca ad individuarne lâautore, desumibile da ulteriori elementi, come la presenza del timbro apposto sullâatto.
Lâ irrilevanza del vizio, in caso di firma illeggibile, implica lâassenza di qualsiasi invalidità o nullità , come nessuna illegittimità è identificabile nel caso in cui manchi lâautentica sulla copia qualora non vi siano elementi che possano provare che lâatto non corrisponda allâoriginale o il provvedimento originale possa essere carente nei suoi elementi essenziali.
Ogni atto pubblico, in quanto tale, per la sua natura di fede privilegiata, può essere contestato se non tramite quel procedimento previsto dal legislatore, quale la querela di falso, con il quale si nega lâautenticità del provvedimento ed i relativi effetti.
Valore di atto pubblico riscontrabile nei confronti di qualsiasi atto riferibile allâorgano amministrativo competente, come può essere anche il registro di protocollo, quale documento creato, tenuto e conservato dagli uffici della pubblica amministrazione nel quale si riportano dati ed informazioni relativi allâattività dellâ Ente.
Essendo qualificabile come atto pubblico, il protocollo, pur in assenza della sottoscrizione od in caso di sottoscrizione illeggibile è in grado comunque di produrre i suoi effetti, essendo identificabile lâautore dellâ atto quale organo competente ad adottare la manifestazione di volontà espressione dellâ ente pubblico.
La ratio che sottintende a tale ricostruzione è quella di far prevalere lâaspetto sostanziale rispetto a quello formale, considerando che, nei confronti di questo ultimo elemento, lâeventuale mancanza o non esattezza del requisito, non incidendo sulla validità dellâatto, garantisce al provvedimento di produrre comunque i suoi effetti, essendo la carenza superabile dallâesistenza di tutti gli altri aspetti che rendono inequivoca lâ originarietà dellâatto ed il suo essere espressione dellâorgano a ciò preposto.
La capacità dellâatto a raggiungere ugualmente il suo obiettivo, può trovare sofferenza solo laddove si contesti la sua provenienza ovvero il contenuto, che possono essere avversati, considerando il valore di pubblica fede del quale gode il provvedimento, con la querela di falso, unico strumento che possa far venir meno quella forza riconosciuta allâatto pubblico.
a cura del dott. Stefano Grasselli
Data
sabato 30 ottobre 2010
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