Indici della Rassegna
Titolo
ANNULLAMENTO DELLA GARA E SUOI EFFETTI PRECLUSIVI ALLâESECUZIONE DEI LAVORI O ALLA CONCLUSIONE DELLA FORNITURA
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, Sent. 04 novembre 2010 n. 4552;
- Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 11 novembre 2010 n. 8008.
Testo
Se a seguito di ricorso giurisdizionale, si pervenga allâannullamento dellâaggiudicazione della gara di appalto e risulti integralmente eseguita la prestazioni di cui al contratto già stipulato, non può ovviamente pervenirsi, allâesito dellâautomatica declaratoria dellâinefficacia del contratto, al conseguente subentro della parte vittoriosa.
Ai sensi della disposizione dellâart. 122 del Codice del processo amministrativo (approvato con il D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) il giudice nel procedere allâeventuale annullamento stabilisce se si è nella condizione di poter dichiarare inefficace il contratto, tenendo conto tra lâaltro "dello stato di sua esecuzione e della possibilità di subentrare" nel medesimo.
Eâ la stessa giurisprudenza che sorregge la conclusione, che deve essere conforme anche a logica ed allâinteresse della stessa stazione appaltante oltre che allâinteresse generale, di dover privilegiare e garantire la continuità del servizio in corso, favorendo lâopzione del risarcimento per equivalente nel caso di contratti in avanzato stato di esecuzione.
Il medesimo principio va poi applicato, a maggior ragione, alle fattispecie in cui i lavori o la fornitura si è conclusa propendendo per la soluzione della riparazione pecuniaria.
A tal proposito va ricordato che la Corte di giustizia ha ritenuto che non si possa subordinare il risarcimento del danno al riconoscimento del carattere colpevole della violazione della normativa sugli appalti pubblici.
La direttiva 89/665 non correla il diritto al risarcimento a favore del soggetto alla prova o presunzione di responsabilità dellâamministrazione aggiudicatrice.
Sul quantum risarcitorio, nel caso di annullamento dellâaggiudicazione di una gara, il criterio del 10% del prezzo a base dâasta â se pure è in grado di fondare una presunzione su quello che normalmente è lâutile che unâimpresa ritrae dallâappalto â non può essere oggetto di applicazione automatica e indifferenziata, poiché rischierebbe di rendere, per lâimprenditore, il risarcimento dei danni più favorevole rispetto allâimpiego del capitale.
Appare invece preferibile lâindirizzo che esige la prova rigorosa, a carico dellâimpresa, della percentuale dellâutile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dellâappalto, prova desumibile in primis dallâesibizione dellâofferta economica presentata al seggio di gara.
Tale principio trova oggi conferma nellâart. 124 del Codice del processo amministrativo che, nel rito degli appalti, prevede il risarcimento del danno (per equivalente) "subìto e provato" . Vanno accertatequindi, le condizioni di cui allâart. 2043 del c.c. ossia lâelemento oggettivo e quello soggettivo.
Secondo lâultimo indirizzo della giurisprudenza il danneggiato può invocare lâillegittimità del provvedimento lesivo quale indice presuntivo della colpa, mentre spetta alla P.A. dimostrare lâeventuale errore scusabile in caso di contrasti giurisprudenziali o di formulazioni incerte di norme.
La richiesta di risarcimento del danno per equivalente può essere legittimamente intrapresa a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento della revoca dellâaggiudicazione della gara di appalto laddove i lavori siano stati eseguiti non essendo più possibile la reintegrazione in forma specifica ovverosia la "reviviscenza degli atti di aggiudica della gara" se il giudicato si sia formato sulla parte demolitoria della pronuncia, di talchè che la domanda risarcitoria può essere proposta con autonomo ricorso in via ordinaria.
Lâazione di danno, infatti, è indipendente da quella di annullamento e la pretesa risarcitoria sorge con lâinizio del fatto illecito generatore del nocumento e può essere proposta nel termine di prescrizione, che decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia con la conoscenza dellâesecuzione dei lavori.
a cura dellâAvv. Maria Teresa Stringola
Data
lunedì 15 novembre 2010
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