Indici della Rassegna
Titolo
COLPA IN ELIGENDO DELLâENTE APPALTANTE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 28 ottobre 2010 n. 7635.
Riferimenti Normativi:
- Articoli 2043 e 2049 del Codice Civile
Testo
In tema di esecuzione di un appalto pubblico, la responsabilità del committente (nella specie un Comune) per danni derivati a terzi dallâappalto non si basa soltanto sullâart. 2049 c.c. (secondo cui la particolare autonomia contrattuale di cui gode lâappaltatore esclude la possibilità di configurare in genere la esistenza di un rapporto di preposizione che giustificherebbe la responsabilità del committente stesso il quale non risponde, quindi, normalmente, dei danni cagionati a terzi dallâappaltatore), ma si basa, in talune ipotesi, come appunto quella in esame, sulla clausola generale dellâart. 2043 del codice civile; vale a dire sulla colpa "in eligendo", potendo il committente essere eccezionalmente corresponsabile in via diretta con lâappaltatore per i danni derivati a terzi dallâesecuzione dellâappalto.
In applicazione del principio, la Sez. VI, nella specie, ha ritenuto effettivamente sussistente, la responsabilità riconosciuta in capo allâente locale appellante in conseguenza dei danni derivati a terzi in sede di esecuzione dellâappalto affidato, a seguito della demolizione di un immobile vincolato.
Ha osservato, in particolare, che la distruzione dellâimmobile assoggettato a vincolo storico-artistico (nella specie, si trattava di una chiesetta rupestre), ad esclusiva opera della ditta appaltatrice - che, quale responsabile materiale dellâevento dannoso, aveva operato "senza alcun collegamento con il progetto delle opere da eseguire" e invadendo lâarea in cui si trovava il bene vincolato con i propri mezzi meccanici - non faceva venir meno la responsabilità dellâente appaltante per la violazione del principio del neminem laedere.
Infatti, il rispetto di tale principio incombe sulla stazione appaltante che aveva conferito lâesecuzione delle opere di allargamento stradale in area adiacente a quella in cui era situato il bene vincolato, affidandolo in definitiva ad una impresa poi risultata inidonea ad eseguire i lavori stessi senza determinare danni gravissimi al patrimonio culturale di che trattasi, responsabilità "in eligendo", quindi, esistente in capo allâente medesimo per il danno verificatosi al patrimonio indisponibile dello Stato, in conseguenza del mancato suo necessario controllo prima e nel corso dellâesecuzione dei lavori nei confronti della società predetta, controllo nella specie ancor più indispensabile a causa del pregio particolare del bene oggetto di tutela.
a cura del dott. Roberto Bongarzone
Data
lunedì 15 novembre 2010
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