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Indici della Rassegna

Titolo
COLPA IN ELIGENDO DELL’ENTE APPALTANTE
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 28 ottobre 2010 n. 7635. Riferimenti Normativi: - Articoli 2043 e 2049 del Codice Civile
Testo

In tema di esecuzione di un appalto pubblico, la responsabilità del committente (nella specie un Comune) per danni derivati a terzi dall’appalto non si basa soltanto sull’art. 2049 c.c. (secondo cui la particolare autonomia contrattuale di cui gode l’appaltatore esclude la possibilità di configurare in genere la esistenza di un rapporto di preposizione che giustificherebbe la responsabilità del committente stesso il quale non risponde, quindi, normalmente, dei danni cagionati a terzi dall’appaltatore), ma si basa, in talune ipotesi, come appunto quella in esame, sulla clausola generale dell’art. 2043 del codice civile; vale a dire sulla colpa "in eligendo", potendo il committente essere eccezionalmente corresponsabile in via diretta con l’appaltatore per i danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’appalto.
In applicazione del principio, la Sez. VI, nella specie, ha ritenuto effettivamente sussistente, la responsabilità riconosciuta in capo all’ente locale appellante in conseguenza dei danni derivati a terzi in sede di esecuzione dell’appalto affidato, a seguito della demolizione di un immobile vincolato.
Ha osservato, in particolare, che la distruzione dell’immobile assoggettato a vincolo storico-artistico (nella specie, si trattava di una chiesetta rupestre), ad esclusiva opera della ditta appaltatrice - che, quale responsabile materiale dell’evento dannoso, aveva operato "senza alcun collegamento con il progetto delle opere da eseguire" e invadendo l’area in cui si trovava il bene vincolato con i propri mezzi meccanici - non faceva venir meno la responsabilità dell’ente appaltante per la violazione del principio del neminem laedere.
Infatti, il rispetto di tale principio incombe sulla stazione appaltante che aveva conferito l’esecuzione delle opere di allargamento stradale in area adiacente a quella in cui era situato il bene vincolato, affidandolo in definitiva ad una impresa poi risultata inidonea ad eseguire i lavori stessi senza determinare danni gravissimi al patrimonio culturale di che trattasi, responsabilità "in eligendo", quindi, esistente in capo all’ente medesimo per il danno verificatosi al patrimonio indisponibile dello Stato, in conseguenza del mancato suo necessario controllo prima e nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti della società predetta, controllo nella specie ancor più indispensabile a causa del pregio particolare del bene oggetto di tutela.
a cura del dott. Roberto Bongarzone
Autore
Data
lunedì 15 novembre 2010
 
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