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Indici della Rassegna

Titolo
OPPOSIZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI INTERESSE PUBBLICO E POSIZIONE DEL COMUNE
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato Sez. IV, sentenza 12 ottobre 2010 n. 7443.
Testo
Ogni giudizio – e, quindi, anche quello amministrativo – è ammissibile solo se finalizzato ad eliminare una lesione concreta ed attuale dell’interesse preteso, valutando l’idoneità che il provvedimento (che si chiede di emettere) possa concretamente soddisfare la posizione vantata. Deve, quindi, essere di effettiva utilità l’eventuale annullamento dell’atto impugnato.
E’ onere della parte, conseguentemente, dare conto della correlazione tra interesse sostanziale dedotto in giudizio la lesione prospettata, ed il provvedimento richiesto.
Il riferito interesse, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione.
In una procedura espropriativa non ha veste di parte il soggetto che non vanta alcun diritto di proprietà ( o altro diritto reale contemplato dalla legge) sul terreno destinato alla realizzazione dell’opera pubblica e non è quindi ammissibile la sua opposizione alla procedura espropriativa diretta alla realizzazione di un’opera.
Non è a tal fine sufficiente l’interesse ad una diversa localizzazione dell’impianto da realizzare sui detti terreni, neppure se la detta realizzazione possa avere interconnessioni negative con altri interventi di competenza comunale.
“Anche nel sistema giurisdizionale amministrativo, infatti, sarebbe del tutto inutile eliminare un provvedimento o modificarlo nel senso richiesto dal ricorrente, se questi non possa trarne alcun beneficio concreto in relazione alla sua posizione legittimante”.
Secondo una opinione di recente formazione, la sussistenza di tale condizione dell’azione è ravvisabile anche quando si tende ad ottenere dal giudice amministrativo l’interpretazione o l’orientamento ossia una anticipazione degli esiti di possibili contenziosi ulteriori per prevenire ipotesi contenziose.
Mette conto osservare che sotto l’aspetto ambientale la “vicinitas” va valutata non in termini di distanza ossia di stretta contiguità, bensì di stabile e significativo collegamento, da indagare caso per caso, con la zona il cui ambiente si intende proteggere.
Certo occorre dare conto e congrua dimostrazione, costituente condizione del radicamento dell’interesse, di un concreto e sicuro pregiudizio dalla realizzazione dell’impianto stesso, ovvero dell’inesistenza anche di potenziale improduttività del miglioramento dell’ambiente locale.
Nè il dato che si tratti di zona industriale e di opera di interesse pubblico non esime gli organi procedenti dalle stesse valutazioni, aventi ad oggetto gli effetti sull’esistente e senza che abbia rilievo la destinazione urbanistica. Proprio la possibile e prevedibile compromissione ambientale dell’area deve indurre a richiedere che le indagini siano condotte in modo più pregnante possibile al fine di prevenire l’aggravamento dei siti.
Ma se può essere provato che l’impianto non arrechi pregiudizio alcuno o, comunque, un pregiudizio accettabile nella comparazione tra necessità di salvaguardia dell’ambiente ed interesse pubblico all’esecuzione dell’opera, è vero anche che di detta assenza di pregiudizio si deve dare atto proprio e solo all’esito delle valutazioni e non essere esimente per lo svolgimento delle stesse, pervenendo alle conclusioni con formule di stile e per deduzioni apodittiche.
a cura dell’Avv. Maria Teresa Stringola

Autore
Data
lunedì 15 novembre 2010
 
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