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Indici della Rassegna

Titolo
DISCREZIONALITA’ TECNICA E POTERE DEL GIUDICE
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato Sez. VI, sentenza 11 novembre 2010 n. 8023.
Testo
Gli organismi associativi sono legittimati ad essere parte ed impugnare ovvero contestare, in veste di intervenienti, atti amministrativi ritenuti illegittimi e lesivi degli interessi sostanziali degli associati, in attuazione delle specifiche finalità statutarie di tali organismi.
Nel caso qui in esame le finalità statutariamente perseguite (tutela della salute e dell'integrità degli esseri viventi nonché dell'ambiente, rispetto al pregiudizio derivante da esposizione a campi elettromagnetici generati artificialmente) sono state ritenute idonee allo scopo atteso che non si trattava solo di questioni attinenti aspetti di tipo urbanistico, ma l’attenzione sempre crescente alle possibili fonti di rischio per i luoghi vicini ad impianti che potessero inquinare l’ambiente".
Nel nostro ordinamento vige il principio di tendenziale preordinazione delle previsioni di PRG rispetto alla localizzazione delle oo.pp. e solo apposita deliberazione (dello stesso ente locale o di altra Autorità amministrativa) che vale come variante al PRG, cioè come determinazione comunque correlata alle previsioni di piano regolatore, può porsi in alternativa ovvero a modifica.
In piena adesione della regola non della separatezza e dell’ autonomia, ma della correlazione e connessione tra strumenti urbanistici e localizzazione di singoli impianti di interesse generale, questi ultimi debbono ubicarsi in conformità alle previsioni urbanistiche di piano.
In ogni caso, anche la discrezionalità tecnica dell’amministrazione - nell’individuazione dei siti e nell’analisi della correlazione tra idoneità di essi a realizzare l’interesse pubblico e l’interesse del privato a contrastarne l’identificazione - è soggetta al sindacato del giudice, quando non giunga a risultati univoci ed inconfutabili, ovvero anche solo plausibili e verisimili.
La statuizione finale del giudice trova un limite nell’accertamento della ragionevolezza, proporzionalità ed attendibilità delle valutazioni dell'autorità amministrativa.
Al giudicante, quindi, accertati i fatti e verificato che il processo logico-valutativo svolto sia coerente e conforme al buon agire amministrativo è inibita ogni altra attività o considerazione, assumendo, altrimenti, la titolarità del potere già esercitato.
Quando la realizzazione di interventi pubblici si caratterizzi “per la necessità del rispetto di regole tecniche complesse, la scelta del dove collocare l' opera è il frutto, anche, di una tipica discrezionalità amministrativa, coinvolgente la comparazione e ponderazione dell'interesse pubblico fondamentale con gli altri interessi, pubblici o privati, in gioco. Dovrà garantirsi l’osservanza sia con il precetto costituzionale di imparzialità e buon andamento, sia con quello di difesa contro gli atti della P. A. ( artt. 97 e 113 Cost. ) di consentire un adeguato controllo esterno ed imparziale in un settore tanto delicato per la compresenza di rilevanti interessi economici, ambientali, sanitari, dominicali, imprenditoriali”.
Ne consegue che va censurato l’operato dell’amministrazione che consapevole della dubbia idoneità dei siti prescelti (con incontrovertibile omissione di ogni preventiva valutazione tecnica in sede di elaborazione del piano regolatore generale ed una carenza istruttoria in grado di inficiare la legittimità del piano) ha consentito l’adozione dei successivi atti pianificatori, oltre che progettuali e da ultimo ha autorizzato la realizzazione delle opere in quel sito.
Palese il difetto di razionalità, congruità, adeguatezza ed efficienza che affligge tutte le statuizioni anche di altri soggetti che hanno dato adito alla conclusione del procedimento.
a cura dell’Avv. Maria Teresa Stringola


Autore
Data
lunedì 15 novembre 2010
 
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