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Indici della Rassegna

Titolo
CONVALIDA ATTO PUBBLICO
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato Sez. V, sent. 11 agosto 2010 n. 5636 Riferimenti normativi: - L. 249/1968; – L. 241/1990.
Testo
La legge 18 marzo 1968 n. 249, all'art. 6, riconosce all'organo competente il potere di legittimamente convalidare con efficacia retroattiva, in sede di autotutela, gli atti viziati da incompetenza dell'organo emanante, anche se avverso di essi penda impugnativa, e ciò fino a quando non ne sia intervenuto l’annullamento.
Il provvedimento così adottato costituisce un atto di ratifica - o di convalida secondo la terminologia adottata dal legislatore - il quale sostituendosi all'atto viziato, lo sana con effetto retroattivo.
Il principio risulta confermato dall’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, il quale nel riconoscere che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, conferisce la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone opportune valutazioni che fanno ritenere la necessità di mantenere in essere l’ atto emesso.
La natura retroattiva garantisce all’atto convalidato la piena legittimità sin dalla sua emanazione. All’operatività del principio di retroattività della convalida disposta dall’organo competente, non osta l’esistenza di un termine perentorio entro il quale avrebbe dovuto essere adottato l’atto, ove esso sia stato, entro il predetto termine, effettivamente emesso, sia pure dall’organo incompetente.
Ne consegue che il consiglio comunale, competente all’adozione di un atto, emanato invece dalla giunta, può convalidare il provvedimento purché entro un arco temporale piuttosto ristretto.
Rientra nella competenza del consiglio l’adozione degli atti di organizzazione dei servizi pubblici locali poiché è in capo a tale organo esercitare il potere di indirizzo e controllo politico sul modo di effettuazione e svolgimento del servizio pubblico.
Il comune fissa i parametri qualitativi, quantitativi, ambientali per il conferimento dell’incarico di un servizio pubblico mediante un procedimento ad evidenza pubblica.
La fissazione di tali criteri, in base all’art. 42 comma 2 lett. e) è conferita al consiglio comunale e qualora il relativo atto fosse emesso dalla giunta esso sarebbe viziato da incompetenza, la cui illegittimità è sanabile in autotutela da parte dell’organo preposto il quale ha tra i suoi poteri quello di far propria, convalidandola, l’opzione adottata dall’ autorità incompetente.
Rientra infatti tra i suoi poteri quello di emendare ovvero conservare l’atto implicando in tal modo uno stretto collegamento tra atto convalidato e atto convalidante, andando questo ultimo a sostituire in tutto il precedente.
a cura del dott. Stefano Grasselli

Autore
Data
lunedì 15 novembre 2010
 
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