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Titolo
La sola visione degli atti e l'impossibilità di estrarne copia deve essere adeguatamente motivata
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Tar Lazio, sez. III - bis, sent. 19 aprile 2004, n. 3319)
Testo
? Il Fatto
La ricorrente richiedeva di poter esaminare ed estrarre copia dei documenti attestanti tutti i pagamenti con cui, nel periodo oggetto di controversia, erano stati corrisposti, ai Dirigenti Avvocati in servizio presso l'unità di Staff di una ASL, gli onorari ripartiti per un contenzioso riguardante l'azienda stessa.
La ASL acconsentiva la sola visione degli atti e negava, per generici motivi di riservatezza, la possibilità di estrarne copia.
? Il Principio
La legge n. 241/90, nel disciplinare i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione, ha riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo sviluppo imparziale.
L'attuale giurisprudenza - con orientamento nettamente opposto rispetto al passato - sostiene che il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla legge citata prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura e la difesa di interessi giuridici del richiedente.
"Ovviamente l'interesse vantato deve essere serio, non emulativo, e non riconducibile a mera curiosità , nonchè riferibile al medesimo in quanto titolare di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante e qualificata dall'ordinamento come meritevole di tutela".
Nel fattispecie in esame, il diniego di estrarre copia dei documenti richiesti è stato considerato illegittimo per difetto di motivazione. La ASL si sarebbe limitata a negare l'estrazione di copia dei documenti di cui all'istanza adducendo semplicemente e genericamente la riservatezza dei documenti, senza motivare in alcun modo tale qualificazione.
Più volte la giurisprudenza si è pronunciata sul tema chiarendo che la qualificazione di documenti come "riservati" deve essere adeguatamente motivata, pena l'illegittimità del diniego.
Ai sensi dell'art. 24, legge n. 241/90 e dell'art. 8, d. P.R. n. 352/92, l'esclusione del diritto di accesso ai documenti riguarda materie inerenti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari.
Ciò premesso, nel caso specifico, i giudici amministrativi hanno escluso che possa incidere sulla riservatezza dei terzi l'accesso ai mandati di pagamento emessi dall'Amministrazione, trattandosi di atti d'ufficio attuativi di disposizioni legislative o di delibere pubblicate nelle forme di legge.
Nella sentenza in analisi i giudici amministrativi hanno ribadito un ulteriore principio in materia di diritto di accesso.
Che la conoscenza ed il possesso degli atti richiesti siano finalizzati alla loro successiva utilizzazione innanzi all'AGO, nell'ambito di un eventuale giudizio innanzi alla stessa instaurato, è circostanza che non limita il diritto al soggetto istante a vedersi accolta la sua domanda di accesso.
Dalla circostanza secondo la quale l'interesse di cui parte ricorrente sia portatrice possa trovare tutela giurisdizionale nell'ambito della giurisdizione ordinaria, non può scaturire per ciò stesso, che sia esclusa o limitata nella sua entità , l'esperibilità dell'azione di accesso, posto che i criteri di riparto tra le varie giurisdizioni non incidano sull'ambito di applicazione della normativa sull'accesso, e che, d'altra parte, tale azione non può trovare preclusione alcuna nell'ulteriore circostanza che la documentazione richiesta, costituendo oggetto di giudizio instaurato innanzi a diversa Autorità Giurisdizionale, sia presidiata dall'ordinario principio di formazione processuale della prova.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 23 aprile 2004
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