Indici della Rassegna
Titolo
PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- C G A Sez. Giurisdizionale Sent. 09 novembre 2010 n. 1368;
Riferimenti normativi:
L. 241/1990
Testo
Lâattività procedimentale amministrativa ha come obiettivo quello di garantire lo svolgimento di una serie di atti finalizzati allâadozione del provvedimento finale.
Lâintero iter deve essere improntato nel rispetto dei principi fissati dalla L. 241/1990, quali quelli di economicità , efficacia, imparzialità , pubblicità e trasparenza, non potendo la pubblica amministrazione aggravare il procedimento, se non, come stabilisce lâart. 1 comma 3, per straordinarie e motivate esigenze conferendo alla legge di fissare il termine entro il quale deve concludersi il procedimento.
Il limite temporale che il legislatore stabilisce tiene conto delle eventuali difficoltà operative nelle quali le amministrazioni si trovano ad agire, implicitamente riconoscendo alle medesime una capacità a risolvere i vari problemi entro tempi ragionevoli.
In questo contesto un ruolo di estrema importanza è rivestito dalle conferenze dei servizi, il cui obiettivo è quello di definire in un contesto unico le soluzioni ai vari aspetti che potrebbero insorgere, razionalizzando lâintero intervento in unâattività che possa assorbire in sé tutti o alcuni degli aspetti che debbono essere trattati.
Il legislatore pone quindi in capo agli enti tutti gli strumenti idonei per rispondere con celerità alle esigenze e richieste dei cittadini sia essi singole persone fisiche ovvero giuridiche.
Lâeventuale incertezza delle amministrazioni nellâintervenire per definire i vari punti non possono ricadere sul richiedente il provvedimento amministrativo.
La legge 241/1990, di carattere generale, trova poi in specifiche disposizioni normative la sua piena attuazione come nel caso del procedimento regolamentato dal D. Lgs 387/2003, per il rilascio dellâautorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili rilasciata a seguito di un procedimento unico.
Il ritardo con il quale lâente arriva ad emettere il provvedimento e dal quale scaturisce un danno per lâ istante, non può che essere a carico dellâamministrazione procedente tenuta, per tale ragione, a risarcire il nocumento, che può anche consistere nella perdita di un contributo europeo previamente concesso.
Il ritardo con il quale lâente conclude il procedimento, incidendo su interessi legati ad investimenti, rappresenta un onere che necessariamente deve essere risarcito, poiché lâelemento temporale è un aspetto essenziale nellâattuare progetti finanziari riguardanti interventi economici.
Le difficoltà nellâindividuare i tempi per procedere ad un investimento fa aumentare i rischi e quindi i costi in considerazione delle esigenze di effettuare adeguati investimenti, ed il ritardo nel procedere non può che rimanere in capo allâorgano amministrativo.
a cura del dott. Stefano Grasselli
Data
lunedì 15 novembre 2010
Valuta questa Pagina stampa