Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - C G A Sez. Giurisdizionale Sent. 09 novembre 2010 n. 1368; Riferimenti normativi: L. 241/1990
Testo
L’attività procedimentale amministrativa ha come obiettivo quello di garantire lo svolgimento di una serie di atti finalizzati all’adozione del provvedimento finale.
L’intero iter deve essere improntato nel rispetto dei principi fissati dalla L. 241/1990, quali quelli di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, non potendo la pubblica amministrazione aggravare il procedimento, se non, come stabilisce l’art. 1 comma 3, per straordinarie e motivate esigenze conferendo alla legge di fissare il termine entro il quale deve concludersi il procedimento.
Il limite temporale che il legislatore stabilisce tiene conto delle eventuali difficoltà operative nelle quali le amministrazioni si trovano ad agire, implicitamente riconoscendo alle medesime una capacità a risolvere i vari problemi entro tempi ragionevoli.
In questo contesto un ruolo di estrema importanza è rivestito dalle conferenze dei servizi, il cui obiettivo è quello di definire in un contesto unico le soluzioni ai vari aspetti che potrebbero insorgere, razionalizzando l’intero intervento in un’attività che possa assorbire in sé tutti o alcuni degli aspetti che debbono essere trattati.
Il legislatore pone quindi in capo agli enti tutti gli strumenti idonei per rispondere con celerità alle esigenze e richieste dei cittadini sia essi singole persone fisiche ovvero giuridiche.
L’eventuale incertezza delle amministrazioni nell’intervenire per definire i vari punti non possono ricadere sul richiedente il provvedimento amministrativo.
La legge 241/1990, di carattere generale, trova poi in specifiche disposizioni normative la sua piena attuazione come nel caso del procedimento regolamentato dal D. Lgs 387/2003, per il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili rilasciata a seguito di un procedimento unico.
Il ritardo con il quale l’ente arriva ad emettere il provvedimento e dal quale scaturisce un danno per l’ istante, non può che essere a carico dell’amministrazione procedente tenuta, per tale ragione, a risarcire il nocumento, che può anche consistere nella perdita di un contributo europeo previamente concesso.
Il ritardo con il quale l’ente conclude il procedimento, incidendo su interessi legati ad investimenti, rappresenta un onere che necessariamente deve essere risarcito, poiché l’elemento temporale è un aspetto essenziale nell’attuare progetti finanziari riguardanti interventi economici.
Le difficoltà nell’individuare i tempi per procedere ad un investimento fa aumentare i rischi e quindi i costi in considerazione delle esigenze di effettuare adeguati investimenti, ed il ritardo nel procedere non può che rimanere in capo all’organo amministrativo.
a cura del dott. Stefano Grasselli


Autore
Data
lunedì 15 novembre 2010
 
Valuta questa Pagina
stampa