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Indici della Rassegna

Titolo
MUTAMENTO ABUSIVO DELLA DESTINAZIONE D’USO
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 27 novembre 2010 n. 8298.
Testo
In tema di abusi edilizi, è onere del privato fornire la prova sulla data di ultimazione dell’abuso, in base al principio generale previsto dall’art. 2697 del codice civile, secondo cui "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".
L’onere della prova circa la data di realizzazione dell’immobile abusivo (o anche della attività edilizia abusiva da sanare) spetta, pertanto, a colui che ha commesso l’abuso e solo la deduzione, da parte di quest’ultimo, di concreti elementi, che non possono limitarsi a sole allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni, trasferisce il suddetto onere in capo all’Amministrazione. La P.A., infatti, non può di solito materialmente accertare quale sia la situazione dell’intero suo territorio a quella data prevista dalla legge, mentre il privato, che propone l’istanza di concessione edilizia in sanatoria, è normalmente in grado di fornire idonea documentazione che comprovi la ultimazione dell’abuso entro la data prevista dalla legge, a costui spettando l’onere di fornire quantomeno un principio di prova su tale ultimazione e in caso contrario restando integro il potere di non concedere il condono e di irrogare la sanzione prescritta.
Nel caso di mutamento abusivo senza opere edilizie della destinazione di un immobile, il rilascio della concessione in sanatoria è ammesso solo quando, sulla base di elementi obiettivi, sia possibile verificare in concreto l’uso diverso da quello assentito.
Non può essere accolta una domanda di condono edilizio presentata per un abusivo mutamento d’uso nel caso in cui il mutamento di destinazione non risulti provato come ultimato alla data di riferimento della legge sul condono e comunque nel caso in cui tale mutamento non risulti idoneo in concreto, per quantità e per qualità, a determinare un uso diverso da quello consentito.
Il mutamento abusivo di destinazione di uso di un immobile senza l’esecuzione di opere edilizie, realizzato in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici normativi o amministrativi (regolamenti edilizi, atti di concessione, ecc.), deve comportare una traslazione non precaria dall’una all’altra delle categorie urbanistiche considerate dalla normativa vigente (uso residenziale, uso agricolo, uso industriale, uso commerciale), atteso che il mutamento di destinazione di uso giuridicamente rilevante è quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico.
Il mutamento di destinazione di uso va quindi escluso nel caso di mutamento del tipo di attività industriale.
a cura del dott. Roberto Bongarzone

Autore
Data
martedì 30 novembre 2010
 
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