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Indici della Rassegna

Titolo
APPALTO DI SERVIZI E LAVORATORI A PROGETTO
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 25 novembre 2010 n. 8229. Riferimenti Normativi: - D. Lgs. n. 276 del 2003..
Testo
In una gara di appalto di servizi, se la partecipante esprime l’intendimento di avvalersi di lavoratori a progetto, ai fini della valutazione della congruità dell’offerta non può farsi riferimento il principio dell’obbligo di osservare i minimi contrattuali del CCNL di categoria.
Da ciò si desume l’illegittimità del provvedimento di esclusione dalla gara di quella società che, non potendo far affidamento a personale proprio, si sia rivolta a collaboratori da assumersi con contratto di lavoro "a progetto" e la cui retribuzione è stata determinata, in contraddittorio ed in modo autonomo ( ed inferiore) rispetto ai minimi salariali previsti nel C.C.N.L. del settore commercio.
Parimenti non è da richiamarsi il principio di matrice costituzionale di doverosità di retribuzione sufficiente per essere pertinente unicamente al lavoro subordinato.
Il lavoro a progetto é disciplinato esclusivamente dalle norme dettate dal codice civile in materia di lavoro autonomo e dalle norme speciali di cui al D. Lgs. n. 276 del 2003. Dette disposizioni prevedono che si disponga la correlazione e corrispondenza tra compenso e quantità e qualità del lavoro eseguito, prendendo a parametro anche i compensi normalmente erogati per prestazioni di lavoro autonomo di pari valenza e responsabilità.
Giuridicamente il rapporto con i collaboratori a progetto è assimilabile al lavoro autonomo.
Secondo il giudicante ai fini della verifica della congruità dell’offerta non si deve, quindi, far riferimento ai minimi tabellari di cui alla contrattazione collettiva dei lavoratori subordinati.
Proprio il capitolato speciale d’appalto, nell’imporre all’ aggiudicataria l’applicazione delle condizioni dei contratti collettivi di lavoro del settore anche ai prestatori di manodopera, non fa altro che confermare la tesi dell’autonomia, non potendosi consentire l’ingerenza nella organizzazione della impresa, non ammessa dalla riserva di legge di cui alla Costituzione ed alla direttiva comunitaria.
Ed invero i contratti con lavoratori a progetto sono figure negoziali diverse da quelle relative ai lavoratori subordinati, atteso che l’art. 61, I c., del D. Lgs. n. 276 del 2003 riconosce che i “programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente sono gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa."
Se i detti rapporti “risultino instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”.
Né e applicabile il principio secondo cui laddove si sia in presenza di posizioni lavorative cui non siano applicabili i contratti collettivi debba essere determinato il costo del lavoro in relazione al contratto collettivo del settore più vicino.
a cura dell’Avv. Maria Teresa Stringola
Autore
Data
martedì 30 novembre 2010
 
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