Indici della Rassegna
Titolo
FORMALITAâ IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CONSEGUENZE DELLA LORO INOSSERVANZA
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 23 novembre 2010 n. 8152.
Testo
Lâaggiudicazione provvisoria di un appalto ha natura di atto endoprocedimentale e non ha immediata capacità lesiva definitiva dellâinteresse della ditta che non è risultata vincitrice; la lesione si concretizza solo con lâaggiudicazione definitiva.
Il soggetto non aggiudicatario, quindi, non è tenuto allâimpugnativa immediata dellâaggiudicazione provvisoria, sebbene solo di quella definitiva, atteso che questâultima non è atto meramente confermativo o esecutivo, ma provvedimento che concretizza una nuova ed autonoma valutazione pur se recepisca integralmente i risultati della provvisoria.
Se, di contro, si sia impugnato immediatamente e in via autonoma il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, ai fini della procedibilità , dovrà anche gravarsi lâaggiudicazione definitiva.
Riprendendo i coerenti insegnamenti del Supremo Consesso si è confermato che ânelle gare pubbliche le regole stabilite dalla lex specialis vincolano rigidamente l'Amministrazione, la quale è tenuta ad applicarle senza alcun margine di discrezionalità o di interpretazione estensiva pur nella doverosa applicazione del principio di tutela della par condicio e di quello generale che vieta la disapplicazione del bando quale atto con il quale l'Amministrazione si è in origine autovincolata" .
Al seggio di gara non può essere devoluta la facoltà di integrare le norme del procedimento di scelta, soprattutto quando contengono espresse clausole âa pena di esclusioneâ, dovendo darne esecuzione senza possibilità di entrare nel merito della rilevanza dell'inadempimento accertato.
Il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure per l'aggiudicazione dei contratti della pubblica amministrazione risponde, infatti, da un lato ad esigenze pratiche di certezza e celerità , dall'altro, alla necessità di garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti.
Né vale a porre a base della valutazione della opportunità di sanare la carenza documentale il richiamato principio della più ampia partecipazione alle gare pubbliche, per avere carattere recessivo rispetto al principio della âpar condicioâ. Le prescrizioni del bando sulle formalità di presentazione delle offerte hanno maggior rilievo, ai fini dellâesclusione dalla gara, rispondendo ad un particolare interesse dellâAmministrazione. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale âla violazione di oneri formali imposti a pena di esclusione dalla lex specialis esprime la prevalenza del principio di formalità collegato alla garanzia della par condicio che non può essere superato dall'opposto principio del favor partecipationisâ
Laddove la lex specialis (disciplinare di gara) prevedeva che la formulazione dellâofferta economica sia caratterizzata dallâosservanza di particolari formalità , sanzionando con lâesclusione lâinosservanza delle riferite modalità , non è riconoscibile in capo alla commissione nessuna possibilità decisoria in merito alla rilevanza della commessa violazione. Eâ da ritenersi illegittimo, quindi, lâoperato della Commissione che non ha provveduto allâimmediata esclusione della partecipante, pur avendo preso atto dellâinosservanza dellâadempimento per il quale, esplicitamente, il disciplinare di gara prevedeva la sanzione dellâesclusione.
E invero, la produzione della fotocopia della carta di identità contestualmente alla presentazione dellâautocertificazione è elemento imprescindibile della stessa e non può essere regolarizzata successivamente. Lâomessa allegazione non integra una mera irregolarità , come tale suscettibile di emenda, ma costituisce un fondamentale onere del sottoscrittore dellâautocertificazione, configurandosi come elemento della fattispecie normativa diretto a comprovare non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima lâimprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
a cura dellâAvv. Maria Teresa Stringola
Data
martedì 30 novembre 2010
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