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Indici della Rassegna

Titolo
FORMALITA’ IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CONSEGUENZE DELLA LORO INOSSERVANZA
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 23 novembre 2010 n. 8152.
Testo
L’aggiudicazione provvisoria di un appalto ha natura di atto endoprocedimentale e non ha immediata capacità lesiva definitiva dell’interesse della ditta che non è risultata vincitrice; la lesione si concretizza solo con l’aggiudicazione definitiva.
Il soggetto non aggiudicatario, quindi, non è tenuto all’impugnativa immediata dell’aggiudicazione provvisoria, sebbene solo di quella definitiva, atteso che quest’ultima non è atto meramente confermativo o esecutivo, ma provvedimento che concretizza una nuova ed autonoma valutazione pur se recepisca integralmente i risultati della provvisoria.
Se, di contro, si sia impugnato immediatamente e in via autonoma il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, ai fini della procedibilità, dovrà anche gravarsi l’aggiudicazione definitiva.
Riprendendo i coerenti insegnamenti del Supremo Consesso si è confermato che “nelle gare pubbliche le regole stabilite dalla lex specialis vincolano rigidamente l'Amministrazione, la quale è tenuta ad applicarle senza alcun margine di discrezionalità o di interpretazione estensiva pur nella doverosa applicazione del principio di tutela della par condicio e di quello generale che vieta la disapplicazione del bando quale atto con il quale l'Amministrazione si è in origine autovincolata" .
Al seggio di gara non può essere devoluta la facoltà di integrare le norme del procedimento di scelta, soprattutto quando contengono espresse clausole “a pena di esclusione”, dovendo darne esecuzione senza possibilità di entrare nel merito della rilevanza dell'inadempimento accertato.
Il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure per l'aggiudicazione dei contratti della pubblica amministrazione risponde, infatti, da un lato ad esigenze pratiche di certezza e celerità, dall'altro, alla necessità di garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti.
Né vale a porre a base della valutazione della opportunità di sanare la carenza documentale il richiamato principio della più ampia partecipazione alle gare pubbliche, per avere carattere recessivo rispetto al principio della “par condicio”. Le prescrizioni del bando sulle formalità di presentazione delle offerte hanno maggior rilievo, ai fini dell’esclusione dalla gara, rispondendo ad un particolare interesse dell’Amministrazione. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale “la violazione di oneri formali imposti a pena di esclusione dalla lex specialis esprime la prevalenza del principio di formalità collegato alla garanzia della par condicio che non può essere superato dall'opposto principio del favor partecipationis”
Laddove la lex specialis (disciplinare di gara) prevedeva che la formulazione dell’offerta economica sia caratterizzata dall’osservanza di particolari formalità, sanzionando con l’esclusione l’inosservanza delle riferite modalità, non è riconoscibile in capo alla commissione nessuna possibilità decisoria in merito alla rilevanza della commessa violazione. E’ da ritenersi illegittimo, quindi, l’operato della Commissione che non ha provveduto all’immediata esclusione della partecipante, pur avendo preso atto dell’inosservanza dell’adempimento per il quale, esplicitamente, il disciplinare di gara prevedeva la sanzione dell’esclusione.
E invero, la produzione della fotocopia della carta di identità contestualmente alla presentazione dell’autocertificazione è elemento imprescindibile della stessa e non può essere regolarizzata successivamente. L’omessa allegazione non integra una mera irregolarità, come tale suscettibile di emenda, ma costituisce un fondamentale onere del sottoscrittore dell’autocertificazione, configurandosi come elemento della fattispecie normativa diretto a comprovare non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
a cura dell’Avv. Maria Teresa Stringola
Autore
Data
martedì 30 novembre 2010
 
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