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Indici della Rassegna

Titolo
DICHIARAZIONI DA RENDERE A PENA DI ESCLUSIONE: INTEGRAZIONE
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Ordinanza 24 novembre 2010 n. 5388.
Testo
In tema di gare pubbliche, deve ritenersi che l’osservanza dei principi in materia di favor partecipationis e di tutela dell’affidamento, osti all’esclusione di un’impresa in ipotesi di compilazione dell’offerta in conformità al modulo approntato dalla stazione appaltante, ove detto modulo presenti difformità rispetto alla lex specialis, potendo le eventuali parziali difformità rispetto al disciplinare costituire oggetto di richiesta di integrazione da parte della stazione appaltante e ciò anche nel caso di ipotesi di dichiarazioni da rendere a pena di esclusione, con la conseguente legittimità dell’aggiudicazione disposta in tale ipotesi.
La lex specialis della gara, infatti, va interpretata in modo tale da tutelare gli interessati di buona fede, salvaguardando così l’ammissibilità delle offerte e consentendo la maggiore partecipazione di offerenti, attesa la duplice necessità di tutelare sia l'affidamento ingenerato nelle imprese partecipanti, sia l'interesse pubblico al più ampio possibile confronto concorrenziale, al fine di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo quanto più vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi, per l’Amministrazione.
In un caso analogo, il T.A.R. Molise, in sede di esame della domanda cautelare, aveva espresso il principio opposto secondo cui la mancata indicazione nel fac simile di domanda di partecipazione allegata al disciplinare di alcune delle dichiarazioni da rendere a pena di esclusione presenti nel disciplinare non potesse essere considerata circostanza tale da indurre in errore l’impresa partecipante, non trattandosi di un’ipotesi di contrasto tra le prescrizioni contenute nel disciplinare e quelle contenute nella allegata modulistica ma di mancato richiamo nella seconda di dichiarazioni espressamente e chiaramente indicate come necessarie nel capitolato e presidiate dalla clausola di esclusione.
Tuttavia il Consiglio di Stato non aveva ritenuto di condividere quest’orientamento e, con ordinanza (di contenuto analogo a quella in rassegna) 18 novembre 2009 n. 5692, aveva riformato l’ordinanza del T.A.R., richiamando la prevalente giurisprudenza secondo cui l’applicazione dei principi in materia di favor partecipationis e di tutela dell’affidamento osta all’esclusione di un’impresa in caso di compilazione dell’offerta in conformità al modulo approntato dalla stazione appaltante, potendo eventuali parziali difformità rispetto al disciplinare costituire oggetto di richiesta di integrazione.
Il Consiglio di Stato ha quindi ammesso il potere di integrazione anche nella peculiare ipotesi in cui l’omissione riguardi dichiarazioni inequivocabilmente richieste dal bando a pena di esclusione ove l’errore, a prescindere dalla sua riconoscibilità, sia stato in qualche modo ingenerato dalla stazione appaltante (come accade in caso di modulistica non conforme al disciplinare).
a cura del dott. Roberto Bongarzone



Autore
Data
martedì 30 novembre 2010
 
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