Indici della Rassegna
Titolo
DICHIARAZIONI DA RENDERE A PENA DI ESCLUSIONE: INTEGRAZIONE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Ordinanza 24 novembre 2010 n. 5388.
Testo
In tema di gare pubbliche, deve ritenersi che lâosservanza dei principi in materia di favor partecipationis e di tutela dellâaffidamento, osti allâesclusione di unâimpresa in ipotesi di compilazione dellâofferta in conformità al modulo approntato dalla stazione appaltante, ove detto modulo presenti difformità rispetto alla lex specialis, potendo le eventuali parziali difformità rispetto al disciplinare costituire oggetto di richiesta di integrazione da parte della stazione appaltante e ciò anche nel caso di ipotesi di dichiarazioni da rendere a pena di esclusione, con la conseguente legittimità dellâaggiudicazione disposta in tale ipotesi.
La lex specialis della gara, infatti, va interpretata in modo tale da tutelare gli interessati di buona fede, salvaguardando così lâammissibilità delle offerte e consentendo la maggiore partecipazione di offerenti, attesa la duplice necessità di tutelare sia l'affidamento ingenerato nelle imprese partecipanti, sia l'interesse pubblico al più ampio possibile confronto concorrenziale, al fine di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo quanto più vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi, per lâAmministrazione.
In un caso analogo, il T.A.R. Molise, in sede di esame della domanda cautelare, aveva espresso il principio opposto secondo cui la mancata indicazione nel fac simile di domanda di partecipazione allegata al disciplinare di alcune delle dichiarazioni da rendere a pena di esclusione presenti nel disciplinare non potesse essere considerata circostanza tale da indurre in errore lâimpresa partecipante, non trattandosi di unâipotesi di contrasto tra le prescrizioni contenute nel disciplinare e quelle contenute nella allegata modulistica ma di mancato richiamo nella seconda di dichiarazioni espressamente e chiaramente indicate come necessarie nel capitolato e presidiate dalla clausola di esclusione.
Tuttavia il Consiglio di Stato non aveva ritenuto di condividere questâorientamento e, con ordinanza (di contenuto analogo a quella in rassegna) 18 novembre 2009 n. 5692, aveva riformato lâordinanza del T.A.R., richiamando la prevalente giurisprudenza secondo cui lâapplicazione dei principi in materia di favor partecipationis e di tutela dellâaffidamento osta allâesclusione di unâimpresa in caso di compilazione dellâofferta in conformità al modulo approntato dalla stazione appaltante, potendo eventuali parziali difformità rispetto al disciplinare costituire oggetto di richiesta di integrazione.
Il Consiglio di Stato ha quindi ammesso il potere di integrazione anche nella peculiare ipotesi in cui lâomissione riguardi dichiarazioni inequivocabilmente richieste dal bando a pena di esclusione ove lâerrore, a prescindere dalla sua riconoscibilità , sia stato in qualche modo ingenerato dalla stazione appaltante (come accade in caso di modulistica non conforme al disciplinare).
a cura del dott. Roberto Bongarzone
Data
martedì 30 novembre 2010
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