Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
GARA DI APPALTO E PRINCIPI DI CONCENTRAZIONE
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 8155 del 2010.
Testo
In piena adesione d applicazione dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza e speditezza all’azione amministrativa, la commissione di gara devono ossequiare i principi di concentrazione e di continuità .
Le attività di valutazione ed esame delle offerte tecniche ed economiche debbono svolgersi, in linea di principio, in una sola seduta, senza soluzione di continuità, dovendo scongiurare possibili interferenze e garantire l’assoluta indipendenza di giudizio dell’organo di valutazione.
Il principio di continuità e di concentrazione della gara può essere derogato se le operazioni siano di difficoltà tale da rendersi obiettivamente necessario il differimento ad ulteriori seduta.
Possono annoverarsi tra i legittimi motivi, la particolare complessità delle valutazioni da svolgere o l’elevato numero delle offerte da analizzare e valutare.
Seppur debba garantirsi l’esigenza di continuità, la pubblica amministrazione è comunque tenuta all’osservanza dei principi della corretta ponderazione delle offerte che, se di peculiare complessità tecnica, debbono essere valutate nei singoli elementi. Ciò non esime di contro, da un lato, dall’osservare un minimo intervallo temporale tra una seduta e l’altra e, dall’altro, dall’individuare ed attuare le massime garanzie di conservazione dei plichi contenenti le singole offerte.
E’ stato considerato illegittimo l’operato della commissione di gara che pur dovendo dirimere le incertezze interpretative affrontate in sede di esame della documentazione amministrativa (ai fini dell’ammissione delle imprese concorrenti in piena adesione anche della più favorevole ed un’ampia partecipazione), non ha fornito congrua spiegazione e motivazioni circa l’intollerabile intervallo tra le sedute (fissate a distanza di quaranta giorni), laddove in tale intervallo si sia proceduto solo all’apertura di tutte le offerte tecniche ed all’avvio del loro esame. A ciò va aggiunto che non è stata data notizia, né dimostrazione, di alcuna garanzia circa la custodia e conservazione dei plichi durante tale lungo lasso di tempo tale da assicurarli da eventuali manomissioni.
I verbali non recano riferimenti all’adeguata chiusura dei plichi o del loro affidamento ad un soggetto responsabile della loro conservazione e “la violazione dell’obbligo di adozione di misure organizzative in grado di garantire la genuinità della documentazione, rimessa ,nell’individuazione delle concrete modalità , alla discrezionalità della commissione giudicatrice” è dimostrata dalla circostanza del ritrovamento in plico di altra concorrente della dichiarazione asseritamente tempestivamente presentata da altro candidato.
Le operazioni di gara sono state altresì censurate per l’anomalia laddove non si è dato ossequio alla garanzia della pubblicità delle sedute anche con riferimento agli adempimenti concernenti la verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta ( indipendentemente che si tratti di documentazione amministrativa ovvero di documentazione afferente l’offerta tecnica in ossequio ai canoni di pubblicità e trasparenza nei pubblici appalti).
a cura dell’Avv. Maria Teresa Stringola

Autore
Data
martedì 30 novembre 2010
 
Valuta questa Pagina
stampa