Indici della Rassegna
Titolo
GARA DI APPALTO E PRINCIPI DI CONCENTRAZIONE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 8155 del 2010.
Testo
In piena adesione d applicazione dei principi di imparzialità , pubblicità , trasparenza e speditezza allâazione amministrativa, la commissione di gara devono ossequiare i principi di concentrazione e di continuità .
Le attività di valutazione ed esame delle offerte tecniche ed economiche debbono svolgersi, in linea di principio, in una sola seduta, senza soluzione di continuità , dovendo scongiurare possibili interferenze e garantire lâassoluta indipendenza di giudizio dellâorgano di valutazione.
Il principio di continuità e di concentrazione della gara può essere derogato se le operazioni siano di difficoltà tale da rendersi obiettivamente necessario il differimento ad ulteriori seduta.
Possono annoverarsi tra i legittimi motivi, la particolare complessità delle valutazioni da svolgere o lâelevato numero delle offerte da analizzare e valutare.
Seppur debba garantirsi lâesigenza di continuità , la pubblica amministrazione è comunque tenuta allâosservanza dei principi della corretta ponderazione delle offerte che, se di peculiare complessità tecnica, debbono essere valutate nei singoli elementi. Ciò non esime di contro, da un lato, dallâosservare un minimo intervallo temporale tra una seduta e lâaltra e, dallâaltro, dallâindividuare ed attuare le massime garanzie di conservazione dei plichi contenenti le singole offerte.
Eâ stato considerato illegittimo lâoperato della commissione di gara che pur dovendo dirimere le incertezze interpretative affrontate in sede di esame della documentazione amministrativa (ai fini dellâammissione delle imprese concorrenti in piena adesione anche della più favorevole ed unâampia partecipazione), non ha fornito congrua spiegazione e motivazioni circa lâintollerabile intervallo tra le sedute (fissate a distanza di quaranta giorni), laddove in tale intervallo si sia proceduto solo allâapertura di tutte le offerte tecniche ed allâavvio del loro esame. A ciò va aggiunto che non è stata data notizia, né dimostrazione, di alcuna garanzia circa la custodia e conservazione dei plichi durante tale lungo lasso di tempo tale da assicurarli da eventuali manomissioni.
I verbali non recano riferimenti allâadeguata chiusura dei plichi o del loro affidamento ad un soggetto responsabile della loro conservazione e âla violazione dellâobbligo di adozione di misure organizzative in grado di garantire la genuinità della documentazione, rimessa ,nellâindividuazione delle concrete modalità , alla discrezionalità della commissione giudicatriceâ è dimostrata dalla circostanza del ritrovamento in plico di altra concorrente della dichiarazione asseritamente tempestivamente presentata da altro candidato.
Le operazioni di gara sono state altresì censurate per lâanomalia laddove non si è dato ossequio alla garanzia della pubblicità delle sedute anche con riferimento agli adempimenti concernenti la verifica dellâintegrità dei plichi contenenti lâofferta ( indipendentemente che si tratti di documentazione amministrativa ovvero di documentazione afferente lâofferta tecnica in ossequio ai canoni di pubblicità e trasparenza nei pubblici appalti).
a cura dellâAvv. Maria Teresa Stringola
Data
martedì 30 novembre 2010
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