Indici della Rassegna
Titolo
ASSUNZIONI ENTI LOCALI
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte dei Conti, Lombardia, Parere n. 989 del 2010.
Riferimenti normativi:
- Legge n. 122 del 2010.
Testo
Lâ art. 14 comma 9 della L. 122/2010, afferma come negli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti non si può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Quelli che rispettano tale limite possono procedere ad assunzioni di personale fino al 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La disposizione del presente comma si applica per tutti gli Enti, siano o meno soggetti al Patto di Stabilità , a decorrere dal 1 ° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010. La normativa deve essere letta in combinato disposto con lâart. 1 comma 562 L. 296/2006 (L.F. 2007) il quale riconosce agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dellâIRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dellâanno 2004 potendo procedere allâassunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.
Questa ultima normativa, quale âlegge speciale per i comuniâ, prevede quindi una disciplina favorevole per gli enti non sottoposti al patto di stabilità , favore che risulterebbe completamente eliminato dalla normativa 2010, di applicazione generale applicabile, pertanto a tutti gli enti compresi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Queste deduzioni inducono inevitabilmente ad alcuni chiarimenti. La pedissequa applicazione del rispetto, per le assunzioni del personale, del limite del 20% sulle spese corrispondenti alle cessazioni dellâanno precedente applicabile ai comuni con meno di 5.000 abitanti, è soggetta a critiche tenuto conto delle limitate dimensioni dellâente e della dotazione organica molto ridotta.
Certamente la collocazione della normativa porta alla sua applicabilità per i comuni con più di 5.000 abitanti; norma che deve essere interpretata tenendo conto del limite quantitativo parametrato sulla incidenza della spesa del personale rispetto alle voci correnti e sul limite specifico circa le nuove assunzioni.
I comuni con meno di 5.000 abitanti debbono rispettare il limite di carattere generale ovvero che la complessiva spesa del personale non può essere superiore al 40% di quella dellâanno precedente, ma lâaltro limite - rispetto del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente - non può trovare applicazione, in considerazione della peculiarità dellâente interessato.
Il limite imposto ai piccoli comuni (tetto del 40%) è di per sé sufficiente a garantire lâesigenza di contenere la crescita della spesa del personale, senza sacrificare la funzionalità dellâ ente locale.
A conferma di quanto sopra, secondo il parere della Corte dei Conti Lombardia, i piccoli comuni a partire dal 1° gennaio 2011 possono effettuare assunzioni esclusivamente per sostituire personale cessato nellâanno 2010 con un ammontare di spesa che deve comunque essere inferiore al 40% di quella sostenuta nellâanno precedente.
Introdurre per questi comuni lâulteriore limite previsto dalla L. 122/2010 significherebbe contrastare completamente con la L. 296/2006 attualmente in vigore che afferma la possibilità dellâintegrale sostituzione del personale cessato nel rispetto delle regole contenute nella medesima disposizione legislativa.
Ritenere che le sostituzioni per ogni ente locale possa essere nel limite del 20% rispetto allâanno precedente precluderebbe ai piccoli comuni di effettuare assunzioni, in conseguenza del numero limitato dei dipendenti pubblici, e con il rischio di potersi trovare con carenza di personale senza possibilità di sopperire in alcun modo a tale mancanza.
In conclusione si può affermare come il rispetto per le nuove assunzioni in base alla L. 122/2010, trova piena applicazione per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, mentre per gli altri continua ad applicarsi il limite riferito alle cessazioni dellâanno precedente.
a cura del dott. Stefano Grasselli
Data
martedì 30 novembre 2010
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