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Indici della Rassegna

Titolo
TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 25 novembre 2010 prot. n. 3428.
Testo
“La legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato Lavoro), in vigore dal 24 novembre 2010, ha concluso dopo poco più di un decennio l'esperienza del tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Direzioni provinciali del lavoro, avviato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Fase transitoria
In assenza di esplicite disposizioni di carattere transitorio nella legge n. 183/2010 si ritiene di fornire le seguenti indicazioni per quante attiene alle istanze già presentate presso le Direzioni provinciali del lavoro e giacenti alla data di entrata in vigore del "Collegato Lavoro", alle quali si applicano le procedure previste dalla disciplina vigente prima del 24 novembre.
Per quanto attiene alle istanze che siano state proposte prima del 24 novembre (che saranno state presentate, ovviamente, secondo la previgente formulazione dell'articolo 410 c.p.c.) le commissioni, sia nel caso in cui abbiano già convocato le parti prima del 24 novembre, sia nell'ipotesi io cui non abbiano ancora fissato la data di convocazione, dovranno informare le parti sulla intervenuta non obbligatorietà del tentativo di conciliazione e sulla possibilità di portare a termine la conciliazione avanti la sede adita al fine di pervenire ad una transazione che avrà, in ogni caso, l'efficacia di cui all'ultimo comma dell'art. 2113 c.c..
Per quanto attiene ai tentativi di conciliazione del settore pubblico, in considerazione dell'abrogazione degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2301, n. 165, si prospettano, inoltre, le seguenti soluzioni in relazione alle differenti fattispecie;
a) per quanto riguarda i collegi già costituiti operanti alla data del 24 novembre: il presidente dovrà comunicare agli altri arbitri ed alle parti che abbiano proposto il tentativo di conciliazione in base alla previgente normativa che, per effetto dell'abrogazione dell'art. 66 del d.lgs. n. 165/2001. il collegio cessa la propria attività "ope legis"., di conseguenza, se le parti intendono continuare l'esame della controversia (il tentativo è facoltativo), la stessa è trasferita avanti alla Commissione provinciale di conciliazione (ovvero alla sottocommissione), previa acquisizione del consenso di entrambi i soggetti interessati;
b) controversie del pubblico impiego non ancora portate all'esame del collegio, pur se il tentativo è stato richiesto con il vecchio rito e gli arbitri sono stati nominati (o in corso di nomina) alla data del 24 novembre: va comunicato che non è possibile attuare la vecchia procedura e che il tentativo facoltativo sarà svolto avanti alla commissione provinciale di conciliazione, ove ciascuna parte manifesti espressa volontà di procedere;
c) controversie del pubblico impiego richieste, ma per le quali non è terminala la fase prodromica alla costituzione del collegio (perché, ad esempio, manca la nomina dell'arbitro di parte pubblica) alla data del 24 novembre: occorrerà scrivere agli interessati che la procedura è cambiata e che, qualora le parti manifestino la volontà di procedere, il tentativo sarà svolto avanti alla commissione provinciale di conciliazione;
d) richieste di costituzione del collegio arbitrale ex artt. 65 e 66 del d.lgs. n. 165/2001, relative alle controversie del pubblico impiego presentale dopo il 24 novembre 2010: esse saranno necessariamente archiviate, avvertendo l'istante della necessità, ove voglia avvalersi della procedura facoltativa di conciliazione, di presentare la domanda seguendo il nuovo rito.
Si ricorda, infine che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 410 c.p.c. novellato, chi rappresenta dinanzi alla Commissione di conciliazione la P.A. può incorrere in responsabilità amministrativa ? contabile solo nei casi di dolo ? di colpa grave, e tale disposizione deve estendersi al Direttore della Direzione provinciale del lavoro ovvero al funzionario dallo stesso delegato che presiede la Commissione (o sottocommissione).
Un ulteriore profilo problematico che potrebbe insorgere in relazione al periodo transitorio riguarda le eventuali controversie proposte in sede giudiziale prima del 24 novembre e per le quali il Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 412 bis c.p.c. vigente al momento del deposito del ricorso, abbia sospeso il giudizio in ragione del principio tempus regit actum. In tali casi, il tentativo (obbligatorio) di conciliazione si dovrà svolgere - indipendentemente dalla composizione della commissione ? della sottocommissione (per cui varrà quanto sopra detto) - nelle modalità previste dall'articolo 410 c.p.c. come vigente al momento della proposizione del ricorso giudiziale. Pertanto, se il ricorso in giudizio è stato depositato prima del 24 novembre 2010 ed il giudice - in applicazione dell'art. 412 bis c.p.c. vigente al momento del deposito - sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio per la promozione del tentativo di conciliazione, la Commissione non dovrà ritenere improcedibile il tentativo di conciliazione promosso nelle modalità di cui al "nuovo" articolo 410 ?.?.?, bensì dovrà applicare la disciplina previgente.
Fino ?ll'8 gennaio 2011, la Commissione e le sottocommissioni dì conciliazione seguiteranno ad operare nella trattazione delle istanze già presentate alla data del 24 novembre 2010 secondo le modalità sopra riportate.
a cura dell’Avv. Maria Teresa Stringola
Autore
Data
martedì 30 novembre 2010
 
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