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Titolo
IL PIANO PARTICOLAREGGIATO CHE NON LOCALIZZI PUNTUALMENTE L’OPERA NON COSTITUISCE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
Argomento
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Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Lazio, Sez. Latina, Sentenza 16 novembre 2010 n. 1891.
Testo
La pianificazione urbanistica costituisce uno dei primi esempi di pianificazione del nostro ordinamento e probabilmente la più importante non solo per il suo carattere globale, ma anche perché non si esaurisce in un insieme di indicazioni generiche ma si atteggia come una vera e propria pianificazione coercitiva, sia per i soggetti pubblici che privati.
Al livello più alto della pianificazione urbanistica si trovano i piani territoriali di coordinamento, al livello intermedio i piani regolatori generali, alla base i piani attuativi o piani particolareggiati.
I piani particolareggiati costituiscono, assieme alle lottizzazioni, strumenti d’attuazione del piano regolatore generale. Dato il carattere essenzialmente esecutivo del piano particolareggiato, esso non può contraddire la disciplina stabilita nel p.r.g., dovendo, invece, sviluppare con prescrizioni più dettagliate le direttive di massima contenute in questa ultimo.
A differenza del p.r.g. che ha durata illimitata, il piano particolareggiato deve essere attuato nel tempo massimo di dieci anni. Scaduto inutilmente tale termine, esso diviene inefficace nella parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti nel piano stesso.

L’effetto fondamentale del piano particolareggiato è il vincolo di espropriazione sui beni destinati a sede di impianti pubblici: l’approvazione del piano equivale, infatti, a dichiarazione di pubblica utilità delle opere nello stesso previste. Le aree espropriabili sono anzitutto quelle destinate dal piano a sede di impianti pubblici comunali; in secondo luogo le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, a seguito dell’approvazione del p.r.g., per consentirne l’ordinata attuazione nelle zone di espansione.
Perchè un piano particolareggiato costituisca effettivamente dichiarazione di pubblica utilità, (sostiene il TAR del Lazio Sez. Latina, con la sentenza evidenziata in epigrafe) è necessario, però, che lo stesso localizzi su una determinata area una specifica opera pubblica. perché pur sempre di dichiarazione di pubblica utilità di un’opera si tratta; ciò è da escludersi nel caso in cui il piano si limiti a destinare genericamente a servizi i suoli privati e non localizzi sugli stessi l’opera pubblica (il cui progetto definitivo risulti approvato successivamente) delineandone le caratteristiche.
a cura del Geom. Renzo Graziotti


Autore
Data
mercoledì 15 dicembre 2010
 
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