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Indici della Rassegna

Titolo
SCELTA DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 3 dicembre 2010 n. 8408. Riferimenti Normativi: - Artt. 81 e 82 del D.Lgs. n. 163 del 2006. - sentenza 3 dicembre 2010 n. 8408
Testo
La scelta, ad opera della Pubblica Amministrazione, del criterio di aggiudicazione, giusta l’evoluzione della giurisprudenza comunitaria, deve essere operata sulla base delle caratteristiche del singolo appalto avendo di mira unicamente la garanzia della libera concorrenza e la selezione della migliore offerta. Da tale principio discende la sindacabilità del criterio prescelto solo in caso di manifesta illogicità, inadeguatezza o travisamento.
Va rilevato, tuttavia, che l’applicazione del criterio della “offerta economicamente più vantaggiosa” implica l’esercizio di un adeguato potere di scelta tecnico-discrezionale, mentre al criterio del "prezzo più basso" consegue una scelta di carattere sostanzialmente automatico da effettuare mediante il mero utilizzo dei tassativi parametri prescritti dal disciplinare di gara.
La scelta tra i detti criteri, che sono quindi astrattamente equiordinati, deve orientarsi tenendo presente l’unicità e l’automatismo del criterio del prezzo più basso e la pluralità e variabilità dei criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quali il prezzo, la qualità, il pregio tecnico, il servizio successivo alla vendita, l’assistenza tecnica, ecc.
Pertanto, è da considerare manifestamente illogica la scelta del criterio del prezzo più basso quando la legge di gara attribuisca rilievo ad aspetti qualitativi variabili dell’offerta, in riferimento al particolare valore tecnologico delle prestazioni, al loro numero, al livello quantitativo e qualitativo dei servizi di formazione del personale e di manutenzione delle apparecchiature. In questi casi la pluralità di elementi presi in considerazione dalla lex specialis si pone in contrasto con la caratteristica unicità del criterio del prezzo più basso comportando la violazione degli articoli 81 e 82 del d.lgs. n. 163 del 2006.
Nel caso di specie, quindi, il rilievo attribuito agli elementi qualitativi, evidentemente di fondamentale importanza ai fini della selezione della migliore offerta, smentisce vistosamente l’impostazione difensiva delle appellate, accolta dal primo giudice, secondo cui l’unico criterio che avrebbe guidato l’affidamento dell’appalto sarebbe quello di economicità della prestazione a livelli qualitativi più che sufficienti, posto che la legge di gara ed, in particolare, il capitolato lasciano margini di definizione alle imprese concorrenti inducendole ad avanzare l’offerta tecnologicamente e complessivamente migliore, secondo elementi di valutazione ulteriori rispetto a quello del prezzo più basso.
Né può attribuirsi rilievo alla motivazione emergente dalle premesse della delibera di indizione della gara n. 70 del 14 novembre 2008, posto che le esigenze di contenimento della spesa pubblica non sono di per sé sole idonee a superare il principio di adeguatezza del criterio di aggiudicazione rispetto alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto sancito dall’art. 81, c. 2 del Codice dei contratti.

a cura del dott. Roberto Bongarzone

Autore
Data
mercoledì 15 dicembre 2010
 
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