Indici della Rassegna
Titolo
SCELTA DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 3 dicembre 2010 n. 8408.
Riferimenti Normativi:
- Artt. 81 e 82 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
- sentenza 3 dicembre 2010 n. 8408
Testo
La scelta, ad opera della Pubblica Amministrazione, del criterio di aggiudicazione, giusta lâevoluzione della giurisprudenza comunitaria, deve essere operata sulla base delle caratteristiche del singolo appalto avendo di mira unicamente la garanzia della libera concorrenza e la selezione della migliore offerta. Da tale principio discende la sindacabilità del criterio prescelto solo in caso di manifesta illogicità , inadeguatezza o travisamento.
Va rilevato, tuttavia, che lâapplicazione del criterio della âofferta economicamente più vantaggiosaâ implica lâesercizio di un adeguato potere di scelta tecnico-discrezionale, mentre al criterio del "prezzo più basso" consegue una scelta di carattere sostanzialmente automatico da effettuare mediante il mero utilizzo dei tassativi parametri prescritti dal disciplinare di gara.
La scelta tra i detti criteri, che sono quindi astrattamente equiordinati, deve orientarsi tenendo presente lâunicità e lâautomatismo del criterio del prezzo più basso e la pluralità e variabilità dei criteri dellâofferta economicamente più vantaggiosa, quali il prezzo, la qualità , il pregio tecnico, il servizio successivo alla vendita, lâassistenza tecnica, ecc.
Pertanto, è da considerare manifestamente illogica la scelta del criterio del prezzo più basso quando la legge di gara attribuisca rilievo ad aspetti qualitativi variabili dellâofferta, in riferimento al particolare valore tecnologico delle prestazioni, al loro numero, al livello quantitativo e qualitativo dei servizi di formazione del personale e di manutenzione delle apparecchiature. In questi casi la pluralità di elementi presi in considerazione dalla lex specialis si pone in contrasto con la caratteristica unicità del criterio del prezzo più basso comportando la violazione degli articoli 81 e 82 del d.lgs. n. 163 del 2006.
Nel caso di specie, quindi, il rilievo attribuito agli elementi qualitativi, evidentemente di fondamentale importanza ai fini della selezione della migliore offerta, smentisce vistosamente lâimpostazione difensiva delle appellate, accolta dal primo giudice, secondo cui lâunico criterio che avrebbe guidato lâaffidamento dellâappalto sarebbe quello di economicità della prestazione a livelli qualitativi più che sufficienti, posto che la legge di gara ed, in particolare, il capitolato lasciano margini di definizione alle imprese concorrenti inducendole ad avanzare lâofferta tecnologicamente e complessivamente migliore, secondo elementi di valutazione ulteriori rispetto a quello del prezzo più basso.
Né può attribuirsi rilievo alla motivazione emergente dalle premesse della delibera di indizione della gara n. 70 del 14 novembre 2008, posto che le esigenze di contenimento della spesa pubblica non sono di per sé sole idonee a superare il principio di adeguatezza del criterio di aggiudicazione rispetto alle caratteristiche dellâoggetto dellâappalto sancito dallâart. 81, c. 2 del Codice dei contratti.
a cura del dott. Roberto Bongarzone
Data
mercoledì 15 dicembre 2010
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