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Indici della Rassegna

Titolo
ANOMALIA DELL’OFFERTA E CONSEGUENZE DELL’OMESSA VERIFICA
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 06 dicembre 2010 n. 8555.
Testo
Erra la stazione appaltante laddove non abbia valutato l’anomalia dell’offerta dell’impresa che è rimasta aggiudicataria laddove vi è prova che il costo complessivo del personale non era coerente con il numero di personale indicato, con le qualifiche possedute e con riferimento alle tabelle FISE in vigore.
Il costo complessivo per il personale così come prospettato è certo inferiore a quello individuabile nella concreta realtà dell’appalto, con evidenti problemi successivi anche e soprattutto ai fini della regolarità della prestazione da rendere.
Al giudice è rimessa l’esame della corretta formulazione dell’offerta e della coerenza tra prezzo e servizio da rendersi, senza che possa essere demandato ad esse di farsi carico delle difficoltà operativa in cui la pubblica amministrazione può imbattersi in conseguenza dell’annullamento dell’aggiudicazione di una gara di appalto di servizi, se la stessa intervenga quando è in corso il servizio dovendo ad esso essere rimesso solo il potere di decidere in ordine alla violazione delle situazioni soggettive.
Sarà prerogativa dell’Amministrazione individuare le migliori strategie per evitare una interruzione del servizio (nella specie si trattava del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e, contemporaneamente, dare esecuzione alla sentenza di annullamento dell’aggiudicazione.
Verificata la profonda discrasia tra quanto dichiarato e quanto effettivamente risultante dalle tabelle allegate e vigenti al momento della presentazione dell’offerta, non può che accogliersi il gravame atteso che l’offerta è palesemente incongrua e che l’Amministrazione non si è posta nella condizione di procedere alle esatte valutazioni.
Ciò premesso va anche notato che il sub procedimento di giustificazione dell’offerta anomala è volto a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile ed a tal proposito il vigente quadro normativo impone che le offerte siano corredate dalle relative giustificazioni sin dalla loro presentazione. Non è quindi ammissibile accettare giustificazioni postume, atteso che il giudizio di congruità non mira solo alla verifica della generica capienza dell’offerta, ma anche della sua serietà e tale non può appunto essere considerata quell’offerta con riferimento alla quale, in sede di giustificazioni, si registri una postuma trasmigrazione dei costi da una voce all’altra.

Alle tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera, seppur per alcune voci espongono dati non inderogabili, è assegnata la funzione di parametro legale con conseguente possibilità di scostamento per le voci di costo che risultano derogabili, ma se puntualmente giustificata la differenza.
a cura dell’Avv. Maria Teresa Stringola

Autore
Data
mercoledì 15 dicembre 2010
 
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