Indici della Rassegna
Titolo
ANOMALIA DELLâOFFERTA E CONSEGUENZE DELLâOMESSA VERIFICA
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 06 dicembre 2010 n. 8555.
Testo
Erra la stazione appaltante laddove non abbia valutato lâanomalia dellâofferta dellâimpresa che è rimasta aggiudicataria laddove vi è prova che il costo complessivo del personale non era coerente con il numero di personale indicato, con le qualifiche possedute e con riferimento alle tabelle FISE in vigore.
Il costo complessivo per il personale così come prospettato è certo inferiore a quello individuabile nella concreta realtà dellâappalto, con evidenti problemi successivi anche e soprattutto ai fini della regolarità della prestazione da rendere.
Al giudice è rimessa lâesame della corretta formulazione dellâofferta e della coerenza tra prezzo e servizio da rendersi, senza che possa essere demandato ad esse di farsi carico delle difficoltà operativa in cui la pubblica amministrazione può imbattersi in conseguenza dellâannullamento dellâaggiudicazione di una gara di appalto di servizi, se la stessa intervenga quando è in corso il servizio dovendo ad esso essere rimesso solo il potere di decidere in ordine alla violazione delle situazioni soggettive.
Sarà prerogativa dellâAmministrazione individuare le migliori strategie per evitare una interruzione del servizio (nella specie si trattava del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e, contemporaneamente, dare esecuzione alla sentenza di annullamento dellâaggiudicazione.
Verificata la profonda discrasia tra quanto dichiarato e quanto effettivamente risultante dalle tabelle allegate e vigenti al momento della presentazione dellâofferta, non può che accogliersi il gravame atteso che lâofferta è palesemente incongrua e che lâAmministrazione non si è posta nella condizione di procedere alle esatte valutazioni.
Ciò premesso va anche notato che il sub procedimento di giustificazione dellâofferta anomala è volto a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile ed a tal proposito il vigente quadro normativo impone che le offerte siano corredate dalle relative giustificazioni sin dalla loro presentazione. Non è quindi ammissibile accettare giustificazioni postume, atteso che il giudizio di congruità non mira solo alla verifica della generica capienza dellâofferta, ma anche della sua serietà e tale non può appunto essere considerata quellâofferta con riferimento alla quale, in sede di giustificazioni, si registri una postuma trasmigrazione dei costi da una voce allâaltra.
Alle tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera, seppur per alcune voci espongono dati non inderogabili, è assegnata la funzione di parametro legale con conseguente possibilità di scostamento per le voci di costo che risultano derogabili, ma se puntualmente giustificata la differenza.
a cura dellâAvv. Maria Teresa Stringola
Data
mercoledì 15 dicembre 2010
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