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Indici della Rassegna

Titolo
DIVIETO DI RICORSO CUMULATIVO
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
- Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 27 novembre 2010 n. 8251. Riferimenti Normativi: - Art. 32 del D.Lgs. n. 104 del 2010. - sentenza 3 dicembre 2010 n. 8408
Testo
Innanzi al giudice amministrativo, non è possibile la proposizione con lo stesso ricorso di un’azione avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione di cui all’art. 21-bis della legge n. 1034 del 1971, come integrata dall’art. 2 della legge 21 luglio 2000 n. 205, e di altra volta all’annullamento di specifici provvedimenti, non potendosi introdurre due distinti mezzi, disciplinati da differenti riti ed aventi diverso oggetto e contenuto, attesa l’incompatibilità del procedimento camerale in materia di silenzio-rifiuto (sostitutivo anche di ogni pronunzia cautelare) con quello ordinario di sostanziale natura impugnatoria, che si svolge in pubblica udienza e nel quale il primo di detti procedimenti giurisdizionali (silenzio-rifiuto) non può essere convertito, operando soltanto sul piano processuale e rivelandosi, quindi, non idoneo al conseguimento di statuizioni attinenti al merito della vertenza.
Nel processo amministrativo, il divieto di ricorso cumulativo, tuttavia, non è assoluto ed è finalizzato ad evitare confusione tra controversie del tutto differenti o innescate da atti amministrativi promananti da autorità diverse e senza alcun collegamento tra loro.
Il principio secondo cui il ricorso deve essere rivolto a pena d'inammissibilità contro un solo atto ovvero contro atti diversi, purché collegati, va inteso senza formalismi, in termini di ragionevolezza e di giustizia sostanziale, sicché risulta ammissibile il ricorso cumulativo quando sussistono oggettivi elementi di connessione tra i diversi atti, ovvero quando le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto.
Nel caso di ricorso proposto cumulativamente contro un "titolo" edilizio formatosi per effetto di DIA e avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sulla istanza tesa all’annullamento del titolo stesso, non è possibile dichiarare inammissibile il ricorso nel suo complesso, ma deve considerarsi ammissibile, quanto meno, l’azione alla quale il ricorrente risulta avere maggiore interesse. Peraltro questo principio è stato pienamente recepito dal nuovo codice del processo amministrativo, approvato con Decreto Legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il quale, all’art. 32, dispone che è sempre ammesso il cumulo di domande connesse, chiarendo inoltre che se le azioni proposte sono soggette a riti differenti, si applica il rito ordinario.
a cura del dott. Roberto Bongarzone


Autore
Data
mercoledì 15 dicembre 2010
 
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