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Indici della Rassegna

Titolo
ASSUNZIONI NEGLI ENTI LOCALI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte dei Conti, Sez. Riunite, Delib. n. 523 del 2010. Riferimenti normativi: - Legge n. 296 del 2006.
Testo
Ritornando sulla problematica relativa alle assunzioni nella pubblica amministrazione alla luce della nuova disposizione introdotta con la L. 122/2010; in considerazione dei pareri contrastanti tra le differenti Sezioni circa la sua applicabilità ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sono intervenute le Sezioni Riunite della Corte dei Conti.
L’intera questione verte in riferimento alla applicabilità della nuova normativa con quella, più favorevole per i piccoli enti locali, dell’art. 1 comma 562 L. 296/2006, il quale riconosce agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004 potendo procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.
Alcune Sezioni, sulla scorta di un’interpretazione restrittiva della novella del 2010, in base alla quale la sostituzione dei dipendenti riguarda esclusivamente quelli usciti nell’anno precedente, ritiene, in base ad una interpretazione esclusivamente letterale che la capacità per gli enti di procedere a nuove assunzioni riguarda solo i lavorati il cui rapporto lavorativo sia stato concluso nel 2009.
In sostanza la possibilità di procedere a nuove assunzioni deve necessariamente avvenire entro l’anno successivo a quello della cessazione di precedenti rapporti lavorativi.
L’altra teoria, in una interpretazione sistematica, riconosce come nel computo delle assunzioni si può tenere conto delle cessazioni anche degli anni precedenti.
Premettendo che tale problematica riguarda esclusivamente gli enti non soggetti al patto, a fronte di queste differenti interpretazioni legislative, le Sezioni Riunite hanno espresso il loro parere partendo dall’assunto che l’intento che il legislatore persegue è esclusivamente quello di garantire alle amministrazioni locali cui sopra di poter procedere ad assunzioni per sopperire alle deficienze organiche che si verrebbero a creare con la formazione di posti rimasti vacanti.
Un’interpretazione esclusivamente restrittiva porterebbe al paradosso che un ente il quale non riuscisse ad espletare l’intera procedura concorsuale nell’anno si priverebbe della possibilità di coprire il posto, con conseguenze maggiormente evidenti per quei comuni di piccole dimensioni il cui numero di dipendenti è piuttosto esiguo.
Pertanto le Sezioni Riunite, aderendo all’interpretazione più aperta, riconosce come il riferimento alle cessazioni complessivamente intervenute nell’anno precedente deve essere intesa nel senso che esse si riferiscono a quelle complessive prendendo in considerazione anche quelle in più anni.
L’interpretazione è perfettamente coerente con la normativa cui alla L. 296/2006, poiché gli enti nel procedere alle assunzioni debbono comunque rispettare quei limiti che il medesimo articolo 1 comma 256 indica ovvero che la spesa complessiva per il personale non superi il 40% di quella corrente e che comunque il costo non superiori l’ammontare complessivo riferito per ogni comune inferiore ai 5.000 abitanti quello indicato nel 2004.
a cura del dott. Stefano Grasselli


Autore
Data
mercoledì 15 dicembre 2010
 
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