Indici della Rassegna
Titolo
STRADE PUBBLICHE E PRIVATE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 7 dicembre 2010 n. 8624.
- sentenza 3 dicembre
Testo
Con la sentenza in rassegna il Collegio ha statuito che la semplice indicazione di una strada nellâelenco delle strade comunali (o vicinali) non risulta dirimente al fine di accertare la sua natura pubblica, atteso che tali elenchi hanno natura meramente dichiarativa, e non costitutiva, per cui detta inclusione non è di per sé sufficiente a comprovare la natura pubblica di una strada.
Tale indicazione (nellâelenco delle strade comunali), pertanto, pone una semplice presunzione di pubblicità dellâuso ed è superabile con la prova contraria della natura della strada e dellâinesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante unâazione negatoria di servitù (vedi al riguardo Cass. Civ., Sez. Un., 27 gennaio 2010, n. 1624).
Ai fini dellâaccertamento della natura pubblica di una strada, occorre fare riferimento a vari elementi, quali lâuso pubblico (inteso come lâutilizzo da parte di un numero indeterminato di persone), lâubicazione della strada allâinterno di luoghi abitati, nonché il comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione nel settore dellâedilizia e dellâurbanistica.
Gli elementi presuntivi a cui occorre far riferimento devono avere i requisiti di gravità , precisione e concordanza prescritti dallâart. 2729 del Codice Civile, non potendo reputarsi, a tal fine, elemento da solo sufficiente lâinclusione o meno della strada stessa nel relativo elenco (già previsto dallâart. 8 della Legge n. 126 del 1958) avente natura dichiarativa e non costitutiva, ed avendo carattere relativo la presunzione di demanialità di cui allâart. 22 della Legge n. 2248 del 1865, allegato F.
Per tali motivi è da ritenersi che abbia natura pubblica una strada che non è una via cieca, ma anzi ha la conformazione di una strada di collegamento, è destinata al transito di un numero indifferenziato di persone e non allâutilizzo di un numero circoscritto di persone e, quindi, è accessibile al pubblico e non è lontana dallâabitato comunale.
Nel caso di specie le risultanze dellâaccertamento condotto dalla Regione non dimostrano la proprietà privata della strada in questione, o che essa sia stata costituita solo per accedere ad una serie di fondi dai proprietari dei fondi stessi, ma semmai lâappartenenza della stessa allâente pubblico territoriale, nella specie il Comune, né risulta intervenuto alcun provvedimento di sdemanializzazione o altro provvedimento in grado di incidere sulla natura pubblica del bene in questione.
Eâ pertanto illegittima una deliberazione con la quale il Consiglio comunale, sullâerroneo presupposto della natura privata e vicinale di una strada, ha stabilito di costituire un Consorzio per la stessa, nel caso in cui, a seguito di apposita verificazione disposta dal Giudice Amministrativo, sia risultato invece che detta strada sia di proprietà comunale e da sempre destinata allâuso pubblico; infatti, lâistituzione di un Consorzio - ai sensi dellâart. 54, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (All. F) - Legge fondamentale sui lavori pubblici - per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione di una strada, è ammissibile esclusivamente in ipotesi di strade vicinali private.
a cura del dott. Roberto Bongarzone
Data
venerdì 31 dicembre 2010
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