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Indici della Rassegna

Titolo
ACCESSO AGLI ATTI
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - TAR Campania Sez. VI Sent. n. 3919 15 novembre 2010. Riferimenti normativi: - Legge n. 241/1990.
Testo
L’esercizio del diritto di accesso si estrinseca nel riconoscimento agli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, intendendo per questi ultimi “ogni rappresentazione …….del contenuto di atti…. .detenuti dalla pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse…”
La qualifica di documento quindi riguarda qualsiasi atto quale espressione di un’attività di pubblico interesse e, proprio in riferimento all’aspetto non privatistico, i soggetti passivi della richiesta risultano essere oltre che le pubbliche amministrazioni, tutti i gestori di un pubblico servizio come espressamente enunciato nell’ art. 23 L. 241/1990.
L’elemento qualificante è l’aspetto pubblicistico dell’ attività nei confronti della quale l’esercizio del diritto di accesso agli atti ha l’obiettivo di garantire un rapporto di trasparenza e correttezza tra il cittadino e le amministrazioni pubbliche.
Tutto ciò che esula da questo contesto non può essere riferito ad una attività pubblica o di gestione del servizio pubblico, né ad atti funzionalmente inerenti alla cura di interessi collettivi e come tale nei confronti di questi aspetti trova sofferenza l’applicazione della normativa sul diritto di accesso.
Laddove la relazione ha natura privatistica, infatti, non può in alcun modo farsi richiamo alla L. 241/1990, la quale non potrà mai trovare applicazione pur se ad essa si faccia riferimento per poter conoscere il contenuto del testo di messaggi tramite sms.
In questo contesto risulta evidente come la fattispecie non possa essere contemplata in nessuna delle ipotesi nelle quali la normativa riconosce il diritto di prendere visione ed estrarre coipia dei documenti amministrativi.
Non si è di fronte a nessun atto concernente attività di pubblico interesse, come preteso dalla normativa, pur se la richiesta fosse avanzata nei confronti di un gestore del servizio telefonico, che, nell’esercizio della sua attività, è certamente individuabile nei soggetti cui all’art. 23 L. 241/1990.
Manca, nell’ipotesi considerata, proprio quello aspetto tipico e razionale dell’esercizio del diritto di accesso ovvero quel rapporto di trasparenza e correttezza che deve permeare la relazione tra il singolo cittadino ed il soggetto pubblico o che esercita una attività pubblica.
Esula dal contesto normativo la richiesta di accesso ad atti, quale il contenuto di un sms, a prescindere dalla ragione per la quale la domanda risulti prodotta.
Si è al di fuori da qualsiasi pretesa legittimamente avanzabile in capo al richiedente al quale è sottratta la possibilità di venire a conoscenza del contenuto di atti i quali non rivestono alcun riferimento prettamente pubblicistico.
a cura del dott. Stefano Grasselli


Autore
Data
venerdì 31 dicembre 2010
 
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