Indici della Rassegna
Titolo
ESECUZIONE DEL GIUDICATO E TERMINE DILATORIO
Argomento
Diritto amministrativo
Testo
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 23 dicembre 2010 n. 9348.
Il privato può legittimamente attivare il giudice amministrativo in sede di ottemperanza per lâesecuzione coattiva del giudicato civile in relazione agli importi riconosciuti come dovuti dalla pubblica amministrazione.
Non vale come esimente e fondato motivo per contrastare la pretesa creditoria lâassunto della grave situazione debitoria in cui lâente versa, in ordine al sistema di indennizzo per ritardata giustizia ordinaria.
Indubbio che il decreto di condanna emesso ai sensi dellâart. 3 l. n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato e, quindi, è titolo per lâazione di ottemperanza.
Parimenti non ha mai destato dubbi che ogni azione di recupero debba essere rispettosa dei termini dilatori di cui allâart. 14 d.l. n. 669/1996 (come convertito in l. n. 30/1997 e successivamente modificato ed integrato) che dispone che "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti lâobbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto". La citata norma è applicabile anche nei giudizi di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo.
Ma a nulla valgono per contrastare lâobbligo di pagamento dedotte incapienze dei capitoli di bilancio su cui far gravare i relativi impegni e ordinativi di spesa, in quanto secondo costante giurisprudenza nessuna rilevanza esterna, né effetti pregiudizievoli al creditore, possono avere le difficoltà di organizzazione, anche contabile, interne allâapparato burocratico proprio alla luce del citato art. 14 che assolve alla funzione di permettere alla p.a. di svolgere spontaneamente lâiter contabile.
Verificata la idoneità del titolo giudiziale allâesecuzione coatta e permanendo lâinerzia dellâAmministrazione, il giudice amministrativo è posto nella condizione di dichiarare lâobbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato e di provvedere al pagamento.
Solo allâesito dellâinutile decorso del termine di cui sopra, potrà darsi seguito allâattività del commissario ad acta nominato, cui sono conferite facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso ufficio.
Il commissario dovrà provvedere allâinoltro della denuncia alla competente Procura della Corte dei Conti degli specifici comportamenti omissivi di amministratori e funzionari che ne abbiano reso necessario lâintervento, con consequenziale danno erariale corrispondente alle spese per lâintervento commissariale e quantâaltro collegato allâinesecuzione del predetto giudicato.
a cura dellâAvv. Maria Teresa Stringola
Data
venerdì 31 dicembre 2010
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