Indici della Rassegna
Titolo
CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte dei Conti â Sez. Regionale Controllo Veneto â Parere n. 275/2010
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. n. 165/2001.
Testo
Lâart. 19 comma 6 del D. Legislativo n. 165/2001 riconosce alle pubbliche amministrazioni la capacità di poter conferire incarichi dirigenziali, fornendone esplicita motivazione, âa persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionaleâ¦.â.
La norma, in particolare, riconosce la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti che ricoprano particolari posizioni professionali i quali abbiano maturato una professionalità tale da poter giustificare la condizione di ricoprire tale ruolo.
Nello specifico, come recita la disposizione sopra indicata, questa possibilità viene riconosciuta a chi ha acquisito unâesperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali in organismi pubblici o privati, ovvero a soggetti titolari di una particolare specializzazione professionale, culturale e/o scientifica e con esperienze lavorative almeno quinquennali in posizioni dirigenziali; ed in ultimo a soggetti che provengono da particolari settori, quali quelli universitari o della magistratura.
Il legislatore pone come primo requisito imprescindibile lâesperienza lavorativa, quantificata in almeno un quinquennio, al quale si aggiunge lâadeguato titolo di studio richiesto.
Esclusivamente la compresenza di entrambi i requisiti â laurea e pregressa attività lavorativa - sono alla base della possibilità del conferimento degli incarichi.
In riferimento al titolo di studio richiesto per ricoprire lâincarico a tempo determinato, esso deve essere necessariamente la laurea così come richiesto dal medesimo decreto legislativo, allâart. 28, per lâaccesso alla dirigenza tramite concorso.
Questa equiparazione tra le due posizioni non può che far affermare inconfutabilmente come il titolo richiesto non può che essere il diploma di laurea.
Le assunzioni in questo ambito non sono altro che una specificazione degli incarichi a contratto e tali assunzioni non possono prescindere, pur collocandosi allâinterno di un rapporto fiduciario con il sindaco, quale organo di vertice dellâente locale, da una attenta valutazione del curriculum nel quale parte integrante e vincolante rientra la laurea in considerazione della stretta interpretazione che intercorre tra lâart. 19 ed il successivo art. 28 del Testo Unico Enti Locali.
Lo svolgimento di funzioni dirigenziali trova completa applicazione nellâidoneità del livello di studi conseguiti che il legislatore identifica nella laurea.
a cura del dott. Stefano Grasselli
Data
venerdì 31 dicembre 2010
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