Indici della Rassegna
Titolo
PREGIUDIZIO ERARIALE IN CONSEGUENZA DEL MANCATO RISPETTO DELLâORARIO DI LAVORO DEL PUBBLICO DIPENDENTE
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte dei Conti, Sez. I Giur. Centrale dâAppello.
Testo
Preliminarmente va segnalata lâinesistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale ed il processo contabile pur in presenza di ipotesi di illiceità del comportamento per mancato rispetto dellâosservanza dellâorario di lavoro, ovvero la non corrispondenza delle presenze in relazione alle timbrature. Certo, invece, che gli atti dellâistruttoria penale, come da consolidata giurisprudenza della magistratura contabile, possono ampiamente essere tenuti a fondamento ai fini della formazione del proprio libero convincimento.
Il dipendente pubblico è tenuto al rispetto di un orario lavorativo giornaliero predeterminato, nel rispetto delle definite turnazioni di servizio, ed articolato su 5 o su sei giorni alla settimana.
Pur potendo ammettersi un orario giornaliero "flessibile" (âdipendenti autorizzati allâorario libero su cinque giorni, ossia che, fermo restando il limite di 36 ore settimanali, possono prendere servizio sino alle ore 9.00 e svolgere successivamente le ore di lavoro giornaliereâ), purtuttavia occorre attenersi alla regola dellâobbligatorio ossequio dellâorario determinato almeno nellâinizio giornata e che preveda lo svolgimento del servizio per il numero di ore prestabilito.
Eâ arbitrario sussumere il concetto di "orario libero" quale sinonimo di totale assenza di vincoli giornalieri nellâentrata e nellâuscita, atteso che lâarbitrarietà sarebbe altamente deleteria ai fini dellâefficienza organizzativa della pubblica amministrazione, provocando effetti devastanti laddove lâattività concretizzi un pubblico servizio.
Se poi il pubblico dipendente abbia scientemente agito in totale dispregio dei propri obblighi, dei quali era comunque ben conscio, stante le continue preoccupazioni di regolarizzare le proprie presenze con adeguate timbrature del cartellino ed acquisita la prova del comportamento antidoveroso del dipendente ( che non ha effettuato per diverse giornate le prescritte timbrature; che non è stato presente in servizio per innumerevoli circostanze; che, pur essendo in reperibilità , non ha dato riscontro alle necessità ; che è arrivato in ritardo o si è allontanato in orario di servizio), non può non procedersi ai fini dellâaccertamento della responsabilità contabile.
Non solo è inammissibile ed antidoverosa ma in alcuni casi inqualificabile la condotta laddove vi è prova, dalle testimonianze rese, dellâirreperibilità quando necessaria era la relativa presenza a fini di immediata assistenza (sanitaria).
E quandâanche si ritenesse che non si sia raggiunta la prova piena nella dimostrazione del comportamento doloso è certa lâapplicabilità del principio di cui allâart. 192, comma secondo, c.p.p., in base al quale lâesistenza di un fatto può essere desunta anche da indizi, purché siano gravi, precisi e concordanti. E nella presente fattispecie si ha prova della grave antigiuridicità del comportamento, avvalorato anche dalle testimoniate false timbrature rese da altri soggetti, da sottoscrizioni altrettanto false ed atteggiamenti genericamente fraudolenti.
Il danno recato allâAmministrazione è quantificabile nelle ore di servizio retribuito e non prestato e, come sopra ricordato, la gestione e lâorganizzazione di un ufficio e di un servizio pubblico non possono essere considerati alla stregua di un fatto privato ed essere di conseguenza trattati come tali.
a cura dellâAvv. Maria Teresa Stringola
Data
venerdì 31 dicembre 2010
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