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Indici della Rassegna

Titolo
BANDO E LETTERA D’INVITO: CLAUSOLE EQUIVOCHE OD ERRONEE
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - CGA, Sez. Giurisdizionale, Sentenza 20 dicembre 2010 n. 1515.
Testo
DIPENDENTI PUBBLICI
Riferimenti Giurisprudenza:
- Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24689/2010.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale della L. 339/2003, nella parte in cui prevede che l’avvocato pubblico dipendente pur se assunto con contratto di part – time, non possa essere iscritto nell’albo e pertanto esercitare in contemporanea la professione forense.
La questione è stata sollevata in particolare facendo riferimento agli avvocati già iscritti all’albo sotto il vigore della precedente normativa (L. 662/1996, oggi appunto modificata dalla L. 339/2003), la quale riconosceva la perfetta compatibilità tra le due attività lavorative.
Nulla esclude ad una legge di modificare e/o abrogare una precedente di pari grado o di grado inferiore, ma la nuova disciplina deve necessariamente tener conto delle situazioni di fatto e dei rapporti giuridici consolidati quali espressione della certezza del diritto.
La questione sollevata risulta di preminente importanza in quanto è sufficiente ricordare che recentemente la Corte di Giustizia Europea con Sent. C -225/2009, ha riconosciuto perfettamente legittima una normativa, come quella italiana, la quale riconosce all’ordine di appartenenza dell’avvocato di procede alla cancellazione d’ufficio dell’iscritto il quale non dichiari se optare per la professione o mantenere la qualifica di dipendente pubblico.
Sarà quindi la Corte a valutare se la normativa oggi in vigore sia compatibile con la nostra Carta Costituzionale.

SI RIPORTANO DI SEGUITO DUE PARERI DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO EMESSI SU ISTANZA DI ENTI LOCALI E CHE RIVESTONO, PER L’ARGOMENTO TRATTATO, PARTICOLARE INTERESSE.
SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI TERMICI

“Il servizio di verifica degli impianti termici alla luce delle disposizioni di legge che impongono al Comune e alla Provincia di procedere alla verifica della funzionalità degli stessi è attività riconducibile alla produzione di beni e servizi da erogare per lo svolgimento di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l’ente di riferimento e con cui lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali.
Tale attività è distinta dalla gestione dei servizi pubblici locali, che mirano invece a soddisfare direttamente ed in via immediata bisogni essenziali di una platea indifferenziata di utenti e le cui prestazioni possono essere da chiunque richieste.
Pertanto, l’Autorità ritiene che il servizio di verifica degli impianti termici di cui alla legge n. 10/1991 e al DPR n. 412/1993 non sia riconducibile alla categoria dei servizi pubblici locali a rilevanza economica disciplinati dall’art. 23 bis del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008”.

BANDO DI GARA PER LA COSTRUZIONE DI PARCHEGGI SOTTERRANEI

“Laddove una variante del progetto di realizzazione di un parcheggio sotterraneo sia di tale rilievo e tale da comportare anche la costruzione di un centro commerciale se anche successiva all’aggiudicazione della gara per la realizzazione del progetto originario, appare suscettibile di limitare artificiosamente il confronto concorrenziale.
Infatti, a fronte del progetto originario di realizzazione di un parcheggio sotterraneo hanno partecipato alla gara unicamente le società che hanno ritenuto profittevole, per il loro profilo imprenditoriale, la realizzazione di una simile opera.
La successiva modifica, che ha previsto la realizzazione di un centro commerciale oltre alla costruzione del parcheggio, avrebbe potuto rendere appetibile anche ad altre società la partecipazione alla gara d’appalto. Dette società sono state in tal modo escluse dalla partecipazione ad un appalto per cui avrebbero avuto interesse, ampliando il novero delle imprese che avrebbero potuto presentare un’offerta per l’aggiudicazione dell’appalto in questione, con eventuale vantaggio economico anche per l’Amministrazione appaltante”.

RILASCIO DEL TITOLO EDILIZIO E DIRITTI DI TERZI
Riferimenti Giurisprudenza:
- Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, Sent. 16 dicembre 2010 n. 27527.

L’amministrazione locale non è tenuta a svolgere accertamenti ed indagini sul legittimo possesso del titolo di proprietà o sull’assenza di controversie con i terzi relativamente agli immobili per i quali si è presentata istanza edificatoria.
1. Il giudicante ha preliminarmente esaminata la dedotta incompetenza del sindaco ad assumere la veste di organo deliberante pervenendo alla logica conclusione della legittimità di provvedimenti deliberati dal dirigente cui competono tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente.
Tra i detti atti vanno fatti rientrare i provvedimenti di gestione amministrativa in materia edilizia ed urbanistica, compreso il rilascio od il rigetto di concessione edilizia in sanatoria o di condono.
Solo laddove siano assenti le figure dirigenziali la funzione può essere esercitata dagli organi di governo.
2. Ai fini del rilascio del titolo edilizio l’amministrazione non è tenuta a svolgere ricognizioni giuridiche sul titolo di proprietà del richiedente, ovvero a risolvere controversie circa i diritti reali vantati da terzi sull’immobile, essendo sufficiente l’esibizione di un titolo che formalmente abiliti al rilascio dell’autorizzazione.
Legittimo l’iter procedimentale seguito dal Sindaco che ha rilasciato l’autorizzazione sulla base dell’esibizione del titolo di proprietà nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini dell’attualità dei titoli anche delle pertinenze, rimanendo impregiudicata l’azione giudiziaria davanti al competente giudice circa l’effettiva proprietà.


SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Riferimenti Giurisprudenza:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 9 dicembre 2010 n. 8688.

La comunicazione di avvio del procedimento deve avvenire non al momento dell'adozione del decreto di occupazione di urgenza, ma in relazione ai precedenti atti di approvazione del progetto e di dichiarazione della pubblica utilità dell'opera. Quando ciò non avviene, anche il decreto di occupazione di urgenza è viziato per illegittimità derivata, essendo necessario che la partecipazione degli interessati sia garantita già nell'ambito del pregresso procedimento autorizzatorio, in cui vengono assunte le determinazioni discrezionali in ordine all'approvazione del progetto dell'opera e alla localizzazione della stessa.

“SOGGETTI EQUIPARATI” ALLE PUBBLICE AMMINISTRAZIONI

Riferimenti Giurisprudenza:
- CGA, Sezione Giurisdizionale, Sentenza 10 novembre 2010 n. 1410.

Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità estende la giurisdizione del giudice amministrativo anche agli atti e ai comportamenti dei "soggetti equiparati" alle pubbliche amministrazioni, con la sola esclusione oggettiva (2); ai fini di tale norma deve considerarsi come un "soggetto equiparato", una società privata che si era impegnata con la P.A. ad assumere tutti gli oneri per la realizzazione dell’opera, ivi inclusa la progettazione esecutiva, e pure gli oneri per lo svolgimento, in nome e per conto dell’amministrazione, di tutte le procedure espropriative.

OPERE AFFIDATE A SOGGETTI DELEGATI E CONCORRENTE RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

Riferimenti Giurisprudenza:
- Tar Campania, Salerno, Sez. II, Sentenza 25 ottobre 2010 n. 11915.

Nel caso di occupazione acquisitiva verificatasi nell'ambito di un procedimento di espropriazione finalizzato alla realizzazione di alloggi popolari, la delega conferita ad una società consortile per il compimento degli atti espropriativi non esclude la configurabilità di una concorrente responsabilità del Comune, ove quest'ultimo, in qualità di beneficiario dell'espropriazione e soggetto competente a conseguire il decreto di esproprio, abbia omesso ogni controllo sulla procedura ablatoria, soprattutto in riferimento ai parametri temporali di svolgimento della stessa ed al conseguimento di atti espropriativi esenti da vizi.




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Data
sabato 15 gennaio 2011
 
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