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Indici della Rassegna

Titolo
ASSUNZIONI NEGLI ENTI LOCALI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti normativi: - Legge n. 220 del 2010.
Testo
L’introduzione della L. 122/2010, innovativa della L. 133/2008, ha posto notevoli problemi interpretativi circa l’ estensibilità dell’ applicazione del rispetto del limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente per procedere ad opera degli enti locali ad ulteriori assunzioni.
Il problema centrale è quello di verificare se tale limite si applica a tutti gli enti indistintamente a prescindere dalla circostanza se il comune si assoggetto o meno al patto di stabilità interno.
Sul punto si è avuto modo di intervenire più volte in considerazione del differente orientamento che si è formato tra i Giudici contabili; da un lato una interpretazione tassativa e restrittiva della norma secondo la quale il rispetto di quanto previsto dalla novella del 2010 si applica a tutti gli enti; una seconda, avallata da un recentissimo intervento delle Sezioni Riunite, che si è avuto modo di analizzare in precedenti numeri, in base alla quale i comuni non soggetti al patto nell’ ipotesi in cui procedano a nuove assunzioni, sono esclusi dal rispetto dell’ulteriore limite del 20% della spesa relativa alle cessioni dell’anno precedente .
A chiarire in modo inconfutabile la questione è intervenuto il legislatore con la legge di stabilità – L. 220/2010 - il quale all’art. 1 comma 118 espressamente stabilisce come “Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
L’interpretazione che ne discende non può che essere una sola ovvero il limite percentuale indicato vale solo ed esclusivamente per gli enti tenuti al rispetto del patto, a favore dei quali è possibile una deroga per assunzioni per turn over per l’espletamento di alcune funzioni individuate come fondamentali dalla L. 42/2009 quali quelle di polizia locale .
Argomentando in questo modo non vi dovrebbe essere più alcun dubbio interpretativo sulla circostanza in base alla quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non sono assoggettati al rispetto del più volte accennato limite percentuale, essendo esclusi dalla normativa completamente dai ristretti oneri, applicabili questi ultimi esclusivamente ai restanti enti locali.
Tutti i comuni di piccole dimensioni, dal primo gennaio 2011, qualora decidano di procedere a nuove assunzioni, hanno l’obbligo di rispettare gli obblighi loro imposti ovvero quello del tetto di spesa del personale riferito all’anno 2004 e l’incidenza del costo del personale su quello complessivo che non può essere superiore al 40%.

a cura del dott. Stefano Grasselli
Autore
Data
sabato 15 gennaio 2011
 
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