Indici della Rassegna
Titolo
GETTONI PRESENZA SINDACI - CONSIGLIERI PROVINCIALI
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Piemonte, Sentenza 03 dicembre 2010 n. 4377.
Testo
Lâart. 82 del D. L. vo 267/2000 vieta espressamente al comma 5, la possibilità del cumulo delle indennità di funzioni per coloro che ricoprono più di un ruolo elettivo.
In particolare la preclusione è riferita agli amministratori a cui viene corrisposta l'indennità di funzione e per i quali, in base al comma 7 del medesimo articolo, non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quellâ organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
Lâinterpretazione sin qui dominante in giurisprudenza è nel senso che il divieto tra gettone di presenza ed indennità di funzione si applica in modo assoluto a prescindere dalla circostanza che le elargizioni provengono dallo svolgimento del proprio mandato in due differenti enti locali.
Questa interpretazione è stata disattesa dalla recente sentenza del TAR Piemonte, la quale punta proprio sullâ interpretazione letterale del settimo comma dellâart. 82 il quale fa espressamente riferimento al cumulo di cariche nel medesimo ente.
La legge finanziaria del 2008, ha sì abrogato il sesto comma dellâart. 82 d. lgs. 267/2000 il quale prevedeva il divieto di cumulo tra indennità di funzioni e gettoni di presenza per mandati elettivi esercitati in differenti enti, ma non è stata inserita nessuna disposizione che esplicitamente prevede la preclusione.
Risulta necessario, comunque, sottolineare che la questione riguarda il rapporto tra indennità di funzioni e gettoni di presenza, rimanendo fermo il divieto sullâonnicomprensività tra due indennità .
Esplicitamente il divieto di cumulo è riscontrato relativamente allâindennità di carica e gettoni di presenza qualora il sindaco eserciti le funzioni di consigliere presso il medesimo ente locale; nellâipotesi in cui vi fosse una differenza tra amministrazioni, il primo cittadino che ricopra altresì la carica di consigliere provinciale ha diritto a percepire il duplice emolumento.
La valutazione così positiva nel cumulo tra indennità di carica di sindaco e gettone di presenza quale consigliere provinciale è deducibile a contrario dal settimo comma che vieta appunto il cumulo solo in riferimento al medesimo ente.
Il divieto è basato sulla necessità di evitare un ingiustificato arricchimento legato alla possibilità di liberamente convocare le adunanze degli organi collegiali del medesimo ente nel quale il sindaco è anche consigliere o assessore comunale.
Se correttamente è questa la ratio sottintesa alla preclusione, questo pericolo non è configurabile nel caso in cui le funzioni siano esercitate per amministrazioni differenti.
La normativa attuale vieta quindi il cumulo nel caso di coincidenza tra enti locali, questa norma esprime un principio generale per il quale qualora nulla è espressamente vietato, il cumulo tra indennità di funzioni e gettoni di presenza deve ritenersi consentito.
a cura del Dott. Stefano Grasselli
Data
mercoledì 15 dicembre 2010
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