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Titolo
LA SOTTOSCRIZIONE DELLâOFFERTA Ã CONDIZIONE PER LâAMMISSIBILITÃ DELLA PARTECIPAZIONE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 25 gennaio 2011 n. 528.
Testo
Con la sottoscrizione dellâofferta da presentarsi in sede di gara, la società partecipante esprime il chiaro interesse a concorrere alla selezione, assumendo la paternità della dichiarazione che sta per rendere e della proposta che vuole formulare. Assume le correlate responsabilità circa le dichiarazioni contenute nel documento, vincolandosi a mantenere ferma la manifestazione di volontà in essa contenuta.
L'offerta (dichiarazione di volontà del privato) è volta alla costituzione di un rapporto giuridico e la sua sottoscrizione certifica la provenienza, la serietà , lâaffidabilità e insostituibilità della proposta di talchè il detto adempimento va inteso come elemento indefettibile e condizione essenziale per la sua ammissibilità , sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico.
La carenza della sottoscrizione inficia, pertanto, la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nellâofferta, né ai fini dellâesclusione può essere reputata necessaria una espressa previsione normativa o regolamentare interna.
Né a tal fine può essere intesa come sostitutiva (e quindi ammissibile lâofferta) lâapposizione della controfirma sui lembi sigillati della busta che la contiene. Detto adempimento ha solo lâeffetto di certificazione della chiusura della busta che ha come fine unico quello di dare garanzia della segretezza dellâofferta e della integrità del plico, elementi richiesti per la regolarità della procedura.
Né può essere richiamato - al fine della sostenibilità della non necessarietà della sottoscrizione o dellâirrilevanza dellâadempimento della formalità - il principio (di valenza anche comunitaria) del favor alla massima partecipazione degli aspiranti ad una selezione pubblica.
Detto principio ha valenza solo e limitatamente alle clausole di esclusione che siano risultate di difficile intelligibilità per la incertezza ed ambiguità della formulazione letterale e tale da imporre sempre una interpretazione estensiva a garanzia della più ampia partecipazione possibile.
Ma laddove ci si imbatta in ipotesi di carenza di elementi essenziali dellâofferta non può richiamarsi la necessità di ammettere alla gara soggetti che si sono resi omissivi e carenti anche nella formulazione della proposta e nella sua presentazione.
Del tutto irrilevante è, quindi, lâaccertamento circa la corrispondenza della controfirma apposta sulla busta rispetto a quella dellâofferente, data la non sostituibilità , in ogni caso, della sottoscrizione dellâofferta con la controfirma apposta sullâinvolucro.
Poiché la stazione appaltante deve poter accertare sin dal momento dell'esame delle offerte la serietà e la validità dell'impegno di ciascuna di esse, nel bilanciamento fra il dovere di consentire la eventuale regolarizzazione ed il principio della par condicio deve reputarsi non ammissibile la integrazione della sottoscrizione.
a cura dellâAvv. Maria Teresa Stringola
Data
lunedì 31 gennaio 2011
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