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Indici della Rassegna

Titolo
Comunicazione dell'avvio del procedimento
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 18 novembre 2004, n. 7558) (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 14 ottobre 2004, n. 6662)
Testo
Riferimenti Normativi:
- art. 7 e ss legge n. 241/1990;

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. V, sent. 18 novembre 2004, n. 7558
- Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 14 ottobre 2004, n. 6662

L’intervento del Consiglio di Stato in analisi puntualizza il contenuto delle disposizioni relative alla partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo.

? Fatto
Ricorre in appello un cittadino soccombente nel giudizio di primo grado attivato nei confronti del Comune, contestando il mancato rispetto da parte dell’ente locale delle norme relative alla partecipazione del procedimento.

Sostiene il ricorrente che il Comune, nell’avviare la procedura relativa alla realizzazione di un depuratore, ha approvato il progetto dell’opera ed occupato un terreno di sua proprietà senza dargli comunicazione dell’avvio del procedimento espropriativo.
Anche in appello si sono costituiti l’Amm.ne Comunale e l’impresa aggiudicataria dei lavori sostenendo la correttezza della decisione del giudice di primo grado in quanto gli obblighi di cui agli artt. 7 e ss legge 241/1990 erano stati adempiuti tramite la pubblicazione in un giornale locale di un “comunicato” inerente l’intenzione dell’Ente medesimo di attuare le opere concernenti il depuratore.

Il sistema di avviso utilizzato, è per il Comune conforme a quanto disposto dall’art. 8 legge 241/90 atteso l’elevato numero di destinatari da avvisare.

? Diritto
Il Supremo collegio sottolinea che dall’analisi degli atti di causa emerge come l’avviso dato dall'Ente sia successivo all’adozione degli atti deliberativi relativi alla procedura espropriativa.

Da quanto sopra esposto ne consegue che il contegno del Comune è da considerarsi illegittimo in quanto contrastante con la ratio che sorregge la legge 241/90, la quale richiede l’osservanza sostanziale dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, in modo tale da consentire la partecipazione effettiva del privato alla formazione della volontà dell’Autorità amministrativa.
Elusiva e violatrice dei detti principi è quindi la condotta dell’Amm.ne, in quanto si risolve in un ossequio meramente formale al precetto, per essere realizzata in una fase della procedura nella quale le scelte sostanziali sono state già compiute rendendo quindi inutile e sterile l’eventuale contributo fornito dal privato.
Conferma e specificazione delle considerazioni esposte nella sentenza analizzata si rinvengono anche nella recente pronuncia numero 6662 del 14 ottobre 2004, ove la sesta sezione del Consiglio di Stato ha ribadito l’importanza dell’attuazione in senso sostanziale dell’istituto della partecipazione procedimentale.

In particolare ha sottolineato come l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 legge 241/1990 si fondi su una duplice esigenza, da un lato quella di porre i destinatari dell’azione amministrativa in grado di far valere i propri diritti di accesso e di partecipazione e, dall’altro, consentire all’Amministrazione di meglio comparare gli interessi coinvolti e di meglio perseguire l’interesse pubblico principale a fronte degli altri interessi pubblici e privati eventualmente coinvolti.

In questo senso quindi è possibile affermare e ribadire che la detta comunicazione incida sull’esaustività della motivazione del provvedimento, imponendo all’Amministrazione l’onere di valutare i contributi presentati dai partecipanti (art. 10 l. 241/90).

Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
venerdì 03 dicembre 2004
 
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