Indici della Rassegna
Titolo
Comunicazione dell'avvio del procedimento
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 18 novembre 2004, n. 7558)
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 14 ottobre 2004, n. 6662)
Testo
Riferimenti Normativi:
- art. 7 e ss legge n. 241/1990;
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. V, sent. 18 novembre 2004, n. 7558
- Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 14 ottobre 2004, n. 6662
Lâintervento del Consiglio di Stato in analisi puntualizza il contenuto delle disposizioni relative alla partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo.
? Fatto
Ricorre in appello un cittadino soccombente nel giudizio di primo grado attivato nei confronti del Comune, contestando il mancato rispetto da parte dellâente locale delle norme relative alla partecipazione del procedimento.
Sostiene il ricorrente che il Comune, nellâavviare la procedura relativa alla realizzazione di un depuratore, ha approvato il progetto dellâopera ed occupato un terreno di sua proprietà senza dargli comunicazione dellâavvio del procedimento espropriativo.
Anche in appello si sono costituiti lâAmm.ne Comunale e lâimpresa aggiudicataria dei lavori sostenendo la correttezza della decisione del giudice di primo grado in quanto gli obblighi di cui agli artt. 7 e ss legge 241/1990 erano stati adempiuti tramite la pubblicazione in un giornale locale di un âcomunicatoâ inerente lâintenzione dellâEnte medesimo di attuare le opere concernenti il depuratore.
Il sistema di avviso utilizzato, è per il Comune conforme a quanto disposto dallâart. 8 legge 241/90 atteso lâelevato numero di destinatari da avvisare.
? Diritto
Il Supremo collegio sottolinea che dallâanalisi degli atti di causa emerge come lâavviso dato dall'Ente sia successivo allâadozione degli atti deliberativi relativi alla procedura espropriativa.
Da quanto sopra esposto ne consegue che il contegno del Comune è da considerarsi illegittimo in quanto contrastante con la ratio che sorregge la legge 241/90, la quale richiede lâosservanza sostanziale dellâobbligo di comunicazione dellâavvio del procedimento, in modo tale da consentire la partecipazione effettiva del privato alla formazione della volontà dellâAutorità amministrativa.
Elusiva e violatrice dei detti principi è quindi la condotta dellâAmm.ne, in quanto si risolve in un ossequio meramente formale al precetto, per essere realizzata in una fase della procedura nella quale le scelte sostanziali sono state già compiute rendendo quindi inutile e sterile lâeventuale contributo fornito dal privato.
Conferma e specificazione delle considerazioni esposte nella sentenza analizzata si rinvengono anche nella recente pronuncia numero 6662 del 14 ottobre 2004, ove la sesta sezione del Consiglio di Stato ha ribadito lâimportanza dellâattuazione in senso sostanziale dellâistituto della partecipazione procedimentale.
In particolare ha sottolineato come lâobbligo di comunicazione dellâavvio del procedimento ex art. 7 legge 241/1990 si fondi su una duplice esigenza, da un lato quella di porre i destinatari dellâazione amministrativa in grado di far valere i propri diritti di accesso e di partecipazione e, dallâaltro, consentire allâAmministrazione di meglio comparare gli interessi coinvolti e di meglio perseguire lâinteresse pubblico principale a fronte degli altri interessi pubblici e privati eventualmente coinvolti.
In questo senso quindi è possibile affermare e ribadire che la detta comunicazione incida sullâesaustività della motivazione del provvedimento, imponendo allâAmministrazione lâonere di valutare i contributi presentati dai partecipanti (art. 10 l. 241/90).
Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
venerdì 03 dicembre 2004
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