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Indici della Rassegna

Titolo
Garanzia della concorrenzialità tra le imprese ed inesistenza di collegamenti tra i partecipanti
Argomento
Appalti
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 15 aprile 2004, n. 2140)
Testo
Con sentenza esemplare ed innovativa, per la stretta interpretazione, il Consiglio di Stato ha reputato legittima l’esclusione di alcune imprese da una gara, assumendo esistere collegamento tra le stesse e fondando il convincimento dall’analisi dei fatti e dalle omissioni dichiarative.

L’esclusione delle imprese - si legge nel verbale della commissione - è scaturito dalla violazione del principio della segretezza riscontrando, nella documentazione prodotta, elementi idonei ad alterare la serietà e l’indipendenza delle offerte.
"Gli elementi rilevati sono tali da far presumere forme di collegamento sostanziale in violazione del bando e del patto di integrità sottoscritto dalle imprese, a pena di esclusione, con cui le ditte si sono, tra le altre, impegnate a non accordarsi con gli atri partecipanti per limitare in alcun modo la concorrenza".
Il Giudice - dopo aver premesso e ribadito che il bene tutelato dalle disposizioni sulla tutela della concorrenza costituisce interesse pubblico di primario rilievo e coinvolge la posizione di tutti i cittadini che partecipano, attraverso il prelievo fiscale, alla predisposizione delle risorse finanziarie che i soggetti pubblici (deputati alla realizzazione di opere) provvedono a distribuire attraverso procedure ad evidenza pubblica - reputa che “la tutela del detto interesse non può limitarsi alle mere ipotesi in cui il bene risulti leso ma deve riguardare anche casi in cui sia possibile metterlo in pericolo attraverso modalità di espletamento di gare che non garantiscano il corretto svolgimento del gioco concorrenziale”.

La tutela della concorrenza deve quindi essere attuata non limitandosi all’osservanza delle disposizioni dell’art. 10, comma 1 - bis, della legge n. 109/1994, non escludendo – così - altre ipotesi al fine di evitare anche il collegamento sostanziale oltre che il controllo tra imprese.

La lesione, anche solo potenziale, della concorrenza attraverso indici rivelatori - anche se a livello indiziario - della concorrenza (laddove si possa dimostrare il collegamento dei centri decisionali delle imprese) può essere giusto motivo di esclusione dalla gara.
Le imprese stesse, all’atto dell’obbligo assunto con la sottoscrizione del patto di integrità, avrebbero potuto dichiarare il rapporto esistente fornendo le opportune indicazioni per provare l’indipendenza e l’autonomia delle offerte proposte.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 19 aprile 2004
 
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