Indici della Rassegna
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Lazio, Sez. II Bis, Sentenza n. 286 del 2011.
Riferimenti Normativi:
- art. 196 c. p. c.
Testo
Lo svolgimento di un concorso pubblico si basa sul presupposto che ogni candidato deve essere posto nelle medesime condizioni, senza alcuna situazione che possa favorire una persona piuttosto che unâaltra.
Ne consegue che i componenti della commissione debbono porsi in condizioni di neutralità rispetto ai concorrenti non dovendo esservi alcun tipo di rapporto tale da poter interferire nel corretto svolgimento delle operazioni concorsuali.
Il rapporto tra un membro della commissione ed un concorrente, per essere censurabile, deve essere tale da inficiare il profilo di imparzialità che caratterizza lâoperato del giudicante andandone ad alterare la neutralità .
La circostanza che tra un componente dellâorgano collegiale ed un candidato vi fosse un rapporto dâufficio non inficia in modo giuridicamente apprezzabile sullâattività del primo.
La composizione della commissione e le esperienze maturate dai componenti implicano un controllo reciproco intrinseco idoneo a pervenire eventuali condotte di qualcuno che possano far apprezzare maggiormente lâoperato di chi possa essere stato un suo dipendente.
Questi rapporti non possono essere configurati quale occasione per spingere il giudicante ad una valutazione che non possa essere strettamente legata allâoperato.
Per dar luogo ad un dovere di astensione occorre un rapporto tale da far emergere in modo inconfutabile ed accertato una relazione differente e più salda di quella che normalmente esiste tra persone che lavorano presso la medesima struttura.
Non esistono, in sostanza, quei tipi di rapporti quali la presenza di cause pendenti, grave inimicizia, rapporti debitori o creditori, o quei gravi motivi valutati alla stregua delle gravi ragioni di convenienza nelle quali sarebbe configurabile lâastensione.
In questo ultimo caso, le gravi ragioni sarebbero da ricercare nella presenza di rapporti lunghi e frequenti i quali oltre che per ragioni di ufficio siano legati ad amicizia e/o frequentazione privata che possa minare la serenità del giudicante.
Un rapporto limitato e legato alla circostanza che un candidato abbia esercitato, per effetto di incarichi, per di più occasionali, un lavoro presso lâufficio di appartenenza di un componente della commissione non implica lâinstaurazione di un rapporto tale da comprometterne la valutazione in modo imparziale e legata esclusivamente alla valutazione tecnica dellâelaborato.
Questi tipi di rapporto non possono essere considerati tali da determinare una situazione di particolare favore o benevolenza nei riguardi di qualche candidato, non inficiando in alcun modo, o comunque non incidendo decisivamente nella formazione del giudizio dellâattività del concorrente.
a cura del dott. Stefano Grasselli
Data
lunedì 31 gennaio 2011
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