Indici della Rassegna
Titolo
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Sardegna, Sez. I, Sentenza 25 gennaio 2011 n. 51.
Riferimenti Normativi:
- Art. 2 della Costituzione;
- Artt. 1173, 1175 e 1375 del c.c..
Testo
Il provvedimento con il quale la Pubblica Amministrazione ha revocato lâaggiudicazione definitiva di una gara di appalto, motivandolo con riferimento alla comprovata violazione, da parte della ditta aggiudicataria, del principio di buona fede, è legittimo.
Lâaggiudicataria, infatti, dapprima aveva partecipato alla gara pubblica dichiarando "⦠di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente allâofferta presentataâ¦", dopodiché, proprio al momento di iniziare i lavori, consegnati con procedura di urgenza ed in pendenza di stipula contrattuale, pretendeva, contraddittoriamente a quanto dichiarato, una perizia di variante per asserita impossibilità di dare inizio agli stessi lavori, a causa di presupposte gravi carenze progettuali.
Nel caso di specie, infatti, il contraddittorio comportamento della ditta interessata si configura come contrario al principio di buona fede (in quanto tale idoneo a giustificare la revoca dellâaggiudicazione) secondo il quale ciascuna parte è obbligata a comportarsi in modo tale da non pregiudicare, ed anzi da salvaguardare il ragionevole interesse dell'altra, quando ciò non comporti a suo carico alcun apprezzabile ed ingiusto sacrificio.
Va sottolineato che le controversie insorte tra lâaggiudicatario di una gara di appalto di lavori e la stazione appaltante, nella fase intercorrente tra lâaggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, determinate dal fatto che, nonostante la P.A. abbia effettuato la consegna anticipata dei lavori in pendenza della stipula contrattuale, il medesimo aggiudicatario sia rimasto inadempiente rispetto allâobbligo di dare inizio agli stessi per pretestuosa relativa irrealizzabilità , attengono alla fase esecutiva del rapporto tra le parti.
Anche questa fase, quindi, essendo del tutto estranea alla tematica dellâaggiudicazione (in tal senso v. Cassazione civile , sez. un., 03 maggio 2005 , n. 9100) come sarebbe in seguito alla stipula contrattuale, è presieduta dal principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta.
Va aggiunto che la buona fede contrattuale, sotto il profilo comportamentale, impone che l'atteggiamento tenuto dalle parti nei rispettivi confronti sia improntato a lealtà e collaborazione, valori che discendono, principalmente, nei "doveri inderogabili di solidarietà " di cui all'art. 2 cost., nonché dagli art. 1173, 1175 e 1375 c.c. .
Il Collegio rileva, pertanto, che il comportamento tenuto dallâoriginaria aggiudicataria è chiaramente in contrasto con il principio di buona fede affermando in tal modo la legittimità dellâoperato della Pubblica Amministrazione appaltante.
a cura del dott. Roberto Bongarzone
Data
lunedì 31 gennaio 2011
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