Indici della Rassegna
Titolo
DANNO DA RITARDO DELLA P.A.
Argomento
Diritto amministrativo
Testo
Il diritto al risarcimento del danno derivante dal ritardo con il quale l'Amministrazione ha provveduto spetta solo ove i soggetti interessati abbiano reagito all'inerzia impugnando il silenzio-rifiuto; solo in caso di persistente inerzia a seguito di questa procedura può infatti configurarsi la lesione al bene della vita, risarcibile, alla stregua dei canoni di correttezza e buona fede, nello svolgimento del rapporto qualificato e differenziato tra soggetto pubblico e privato.
La sentenza in rassegna ha stabilito che, nel caso di danno da ritardo, ciò che si risarcisce non è una aspettativa all'agere legittimo dell'Amministrazione, bensì il mancato conseguimento del bene della vita cui si ambiva al momento della proposizione dell'istanza. La norma codicistica di cui allâart. 2043 c.c., infatti, subordina il risarcimento alla produzione di un danno ingiusto causalmente generato da una condotta illecita, nel caso di specie da individuarsi nellâasserito ritardo, imputabile all'Amministrazione a titolo di dolo o colpa.
Il danno da ritardo non ha unâautonomia strutturale rispetto alla fattispecie procedimentale da cui scaturisce ed è legato inscindibilmente alla positiva finalizzazione di questâultima, essendo essenziale ad integrare la fattispecie il giudizio di imputabilità soggettiva, quantomeno a titolo di colpa dellâapparato amministrativo procedente; infatti, secondo lâAd. Plen. del Consiglio di Stato (dec. n. 7/2005), non è risarcibile il danno da ritardo "puro" quando è disancorato dalla dimostrazione giudiziale della meritevolezza di tutela dellâinteresse pretensivo fatto valere (e quando lâAmministrazione abbia adottato con notevole ritardo, un provvedimento negativo rimasto inoppugnato).
Per riconoscere la fondatezza di una domanda di risarcimento del danno nei confronti della P.A., asseritamente subito dallâistante per il ritardo nel rilascio di un provvedimento amministrativo (nella specie si trattava di una concessione edilizia), è necessario che il difettoso funzionamento dellâapparato pubblico sia riconducibile ad un comportamento negligente o ad una volontà di nuocere o si ponga in contrasto con le prescrizioni di legalità , imparzialità e buon andamento di cui allâart. 97 della Cost., non essendo ex se riconducibile al superamento dei termini di conclusione del procedimento in violazione dellâart. 4 della L. n. 493 del 1993, attesa la natura acceleratoria degli stessi .
Il risarcimento del danno da ritardo, per la sua natura extracontrattuale, richiede la prova della quantificazione dello stesso con riferimento sia al danno emergente che al lucro cessante, in quanto elementi costitutivi della relativa domanda, ai sensi dellâart. 2697 cod. civ.
Eâ pertanto inammissibile una richiesta di risarcimento del danno da ritardo che sia sommaria e sia stata effettuata indicando una cifra generica del danno subito, senza fornire specifici elementi di prova, la cui indicazione grava sulla parte richiedente il risarcimento.
Rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo una controversia con cui si chiede il risarcimento del danno da ritardo della P.A. nella definizione dei procedimenti di rilascio di titoli autorizzativi che hanno carattere esclusivamente pubblicistico; in tale caso, infatti, non si è di fronte a violazioni del generico "neminem laedere" conseguenti a "comportamenti" della P.A. invasivi dei diritti soggettivi del privato (che come è noto sono stati stralciati dalla previsione dell'art. 34 d.lg. n. 80 del 1998, nella versione di cui alla l. n. 205 del 2000, per effetto della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale che ha devoluto al g.o. la cognizione delle liti relative a diritti soggettivi provocate da condotte materiali dell'amministrazione), ma in presenza della diversa ipotesi del mancato tempestivo soddisfacimento dell'obbligo della autorità amministrativa di assolvere adempimenti tipicamente procedimentali, aventi esclusivamente ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative.
a cura del dott. Andrea Perugi
Data
lunedì 31 gennaio 2011
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