Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
ENTI PUBBLICI – UFFICI LEGALI – EQUIPARAZIONE DEL SETTORE AFFARI LEGALI AGLI ALTRI SETTORI DELL’ENTE – ILLEGITTIMIITA’
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Campania, Salerno, Sez. II, Sentenza 18 gennaio 2011 n. 7
Testo
L’art. 3 del R.D. n. 1578 del 27 novembre 1933, dopo aver disposto, al secondo comma, che l’esercizio della professione di avvocato è "incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle province, dei comuni", detta, al quarto comma, lettera b), un’esplicita eccezione per "gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera", prescrivendo che essi debbano essere "iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo".
Al fine dell’iscrizione negli elenchi speciali annessi all’albo degli avvocati, l’art. 3, ultimo comma, lett. b), R.D.. n. 1578/1933, richiede che presso l’ente pubblico esista un ufficio legale costituente un’unità organica autonoma e che coloro i quali ne sono addetti esercitino le loro funzioni di competenza con libertà ed autonomia, ovverosia in posizione di indipendenza da tutti gli altri settori previsti in organico.
Con sentenza 25 novembre 2008 n. 28049 – la Corte di Cassazione Sezioni Unite civile ha, infatti, ribadito che, condicio sine qua non, per l’iscrizione all’albo speciale sia la presenza di un ufficio legale regolarmente ed autonomamente istituito all’interno dell'ente e, l’inquadramento in organico come avvocato.
Per realizzare le predicate condizioni di autonomia, si è pertanto evidenziato che l’istituzione di un ufficio legale nell’ambito di un ente pubblico determina l’insorgenza di una struttura che si differenzia da ogni altro centro operativo e postula una diretta connessione unicamente con il vertice decisionale dell’ente stesso, al di fuori, quindi, di ogni altra intermediazione.
La legge professionale forense si limita a prevedere che l’attività professionale dell'avvocato di enti pubblici sia incompatibile con ogni altro impiego retribuito, poiché la sua finalità è provvedere ad una garanzia di tipo funzionale, connessa allo status ed all’attività esercitata e che si traduce nella garanzia dell’indipendenza propria dell’avvocato, connessa al riconoscimento dello stato giuridico professionale peculiare dell’iscritto all’albo speciale.
L’eventuale attribuzione di una natura apicale all’ufficio legale non comporta alcun disconoscimento delle qualità e delle prerogative professionali dell’avvocato inquadrato nel ruolo legale. Il legislatore, infatti, richiede semplicemente l’istituzione di un ufficio legale
autonomo, differenziato dagli altri uffici, e che tale istituzione garantisca a sufficienza l’autonomia dei professionisti, evitando continue ingerenze della dirigenza amministrativa nella gestione degli affari legali.

a cura del Geom. Renzo Graziotti

Autore
Data
lunedì 31 gennaio 2011
 
Valuta questa Pagina
stampa