Indici della Rassegna
	
	    Titolo
	    ENTI PUBBLICI â UFFICI LEGALI â EQUIPARAZIONE DEL SETTORE AFFARI LEGALI AGLI ALTRI SETTORI DELLâENTE â ILLEGITTIMIITAâ 
	 
	
	
	    Abstract
	    Riferimenti Giurisprudenziali:	
-	Tar Campania, Salerno, Sez. II, Sentenza 18 gennaio 2011 n. 7
 
	 
	
	    Testo
	    Lâart. 3 del R.D. n. 1578 del 27 novembre 1933, dopo aver disposto, al secondo comma, che lâesercizio della professione di avvocato è "incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle province, dei comuni", detta, al quarto comma, lettera b), unâesplicita eccezione per "gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dellâente presso il quale prestano la loro opera", prescrivendo che essi debbano essere "iscritti nellâelenco speciale annesso allâalbo".
Al fine dellâiscrizione negli elenchi speciali annessi allâalbo degli avvocati, lâart. 3, ultimo comma, lett. b), R.D.. n. 1578/1933, richiede che presso lâente pubblico esista un ufficio legale costituente unâunità organica autonoma e che coloro i quali ne sono addetti esercitino le loro funzioni di competenza con libertà ed autonomia, ovverosia in posizione di indipendenza da tutti gli altri settori previsti in organico. 
Con sentenza 25 novembre 2008 n. 28049 â la Corte di Cassazione Sezioni Unite  civile ha, infatti,  ribadito  che, condicio sine qua non,  per lâiscrizione allâalbo speciale sia la presenza di un ufficio legale regolarmente ed autonomamente istituito allâinterno dell'ente e,  lâinquadramento in organico come avvocato. 
Per realizzare le predicate condizioni di autonomia, si è pertanto evidenziato che lâistituzione di un ufficio legale nellâambito di un ente pubblico determina lâinsorgenza di una struttura che si differenzia da ogni altro centro operativo e postula una diretta connessione unicamente con il vertice decisionale dellâente stesso, al di fuori, quindi, di ogni altra intermediazione.
La legge professionale forense si limita a prevedere che lâattività professionale dell'avvocato di enti pubblici sia incompatibile con ogni altro impiego retribuito, poiché la sua finalità è provvedere ad una garanzia di tipo funzionale, connessa allo status ed allâattività esercitata e che si traduce nella garanzia dellâindipendenza propria dellâavvocato, connessa al riconoscimento dello stato giuridico professionale peculiare dellâiscritto allâalbo speciale.
Lâeventuale attribuzione di una natura  apicale allâufficio legale non comporta alcun disconoscimento delle qualità e delle prerogative professionali dellâavvocato inquadrato nel ruolo legale. Il legislatore, infatti,  richiede  semplicemente  lâistituzione di un ufficio legale 
autonomo, differenziato dagli altri uffici, e che tale istituzione garantisca a sufficienza lâautonomia dei professionisti, evitando continue ingerenze della dirigenza amministrativa nella gestione degli affari legali.
a cura del Geom. Renzo Graziotti
 
	 
	
	
	    Data
	    lunedì 31 gennaio 2011 
	 
 
  Valuta questa Pagina  stampa