Indici della Rassegna
Titolo
ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITAâ OGGETTIVA DEGLI ENTI
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 02/02/2011 n. 749.
Testo
Qualora lâapprensione di un fondo privato per la realizzazione di un piano di edilizia convenzionata (ossia, quella nella quale il soggetto attuatore, che costruisce ed assegna gli alloggi ai propri soci, è il beneficiario immediato dellâintervento) non venga fatta legittimamente, ovvero, si ecceda il termine che va dalla dichiarazione di pubblica utilità a quello dellâeffettiva restituzione, cosiddetto â periodo di utilizzazione senza titolo â non si potrà ricorrere allâeccezione di corresponsabilità dellâ appaltatore/Ente - committente.
Una corresponsabilità del committente può, infatti, verificarsi solo in due casi: o quando lâopera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea, ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta allâappaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive.
Ciò scaturisce dal fatto che, nelle altre ipotesi, come è nel caso della sentenza in commento, lâautore materiale dellâopera coincide con il beneficiario dellâillecito.
Nella fattispecie, la procedura espropriativa posta in essere non riguarda né lâesecuzione di un opera pubblica mediante appalto o concessione, né lâattività istituzionale direttamente imputabile al Comune per cui possa esser invocato lâart. 2049 c.c. concernente la responsabilità oggettiva dei padroni e dei committenti; ma come si è già ricordato in premessa, si versa nel campo dellâedilizia convenzionata.
La caratteristica peculiare, di questo tipo di realizzazione di âopereâ è quella volta a determinare il trasferimento anche delle responsabilità relative allo svolgimento di una procedura espropriativa, che avviene ad autonomo ministero e nellâ esclusivo interesse dellâesecutore materiale.
Viceversa, sullâamministrazione non ricade nessun potere di controllo e vigilanza, di tali poteri si può parlare solo nel caso in cui ci siano dei rapporti interni tra committente e appaltatore e i medesimi possono aumentare e/o diminuire in maniera direttamente proporzionale allâaumentare e/o al diminuire dellâautonomia decisionale dellâappaltatore.
â Pertanto qualora lâamministrazione avvalendosi dello schema di cui agli artt. 35 e 60 della L. n. 865 del 1971 affidi ad un soggetto attuatore la realizzazione dellâintervento, e nello stesso tempo gli deleghi gli oneri concernenti la procedura ablatoria, lâillecito in cui consiste lâoccupazione appropriativa, comportante la perdita della proprietà del privato, deve ritenersi ascrivibile anzitutto al soggetto che ne è lâautore materiale ed il beneficiario dellâillecito.â
Ciò posto, sotto altro profilo, si deve comunque rilevare che:â â¦..la dimostrazione della sussistenza delle circostanze che comportino la deroga al principio della responsabilità del solo esecutore dellâintervento deve infatti far carico al danneggiato. â ( Cass. civ., Sez. III, 27 maggio 2010, n. 12971)
In conclusione sul punto, la non riferibilità diretta allâente dellâillecita occupazione fa sì che, nel caso, vengano meno le ragioni logiche e giuridiche su cui è fondato lâart. 2049 c.c., vale a dire lâutilità per il committente e la mancanza di autonomia e di gestione per il delegato, per cui, di conseguenza, la responsabilità oggettiva non può applicarsi alla delegazione di funzioni amministrative in materia di edilizia convenzionata.
a cura della Dott.ssa Mercedes Petroni
Data
lunedì 31 gennaio 2011
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