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Titolo
ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA DEGLI ENTI
Argomento
Espropri
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 02/02/2011 n. 749.
Testo
Qualora l’apprensione di un fondo privato per la realizzazione di un piano di edilizia convenzionata (ossia, quella nella quale il soggetto attuatore, che costruisce ed assegna gli alloggi ai propri soci, è il beneficiario immediato dell’intervento) non venga fatta legittimamente, ovvero, si ecceda il termine che va dalla dichiarazione di pubblica utilità a quello dell’effettiva restituzione, cosiddetto – periodo di utilizzazione senza titolo – non si potrà ricorrere all’eccezione di corresponsabilità dell’ appaltatore/Ente - committente.
Una corresponsabilità del committente può, infatti, verificarsi solo in due casi: o quando l’opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea, ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all’appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive.
Ciò scaturisce dal fatto che, nelle altre ipotesi, come è nel caso della sentenza in commento, l’autore materiale dell’opera coincide con il beneficiario dell’illecito.
Nella fattispecie, la procedura espropriativa posta in essere non riguarda né l’esecuzione di un opera pubblica mediante appalto o concessione, né l’attività istituzionale direttamente imputabile al Comune per cui possa esser invocato l’art. 2049 c.c. concernente la responsabilità oggettiva dei padroni e dei committenti; ma come si è già ricordato in premessa, si versa nel campo dell’edilizia convenzionata.
La caratteristica peculiare, di questo tipo di realizzazione di “opere” è quella volta a determinare il trasferimento anche delle responsabilità relative allo svolgimento di una procedura espropriativa, che avviene ad autonomo ministero e nell’ esclusivo interesse dell’esecutore materiale.
Viceversa, sull’amministrazione non ricade nessun potere di controllo e vigilanza, di tali poteri si può parlare solo nel caso in cui ci siano dei rapporti interni tra committente e appaltatore e i medesimi possono aumentare e/o diminuire in maniera direttamente proporzionale all’aumentare e/o al diminuire dell’autonomia decisionale dell’appaltatore.
“ Pertanto qualora l’amministrazione avvalendosi dello schema di cui agli artt. 35 e 60 della L. n. 865 del 1971 affidi ad un soggetto attuatore la realizzazione dell’intervento, e nello stesso tempo gli deleghi gli oneri concernenti la procedura ablatoria, l’illecito in cui consiste l’occupazione appropriativa, comportante la perdita della proprietà del privato, deve ritenersi ascrivibile anzitutto al soggetto che ne è l’autore materiale ed il beneficiario dell’illecito.”
Ciò posto, sotto altro profilo, si deve comunque rilevare che:” …..la dimostrazione della sussistenza delle circostanze che comportino la deroga al principio della responsabilità del solo esecutore dell’intervento deve infatti far carico al danneggiato. “ ( Cass. civ., Sez. III, 27 maggio 2010, n. 12971)
In conclusione sul punto, la non riferibilità diretta all’ente dell’illecita occupazione fa sì che, nel caso, vengano meno le ragioni logiche e giuridiche su cui è fondato l’art. 2049 c.c., vale a dire l’utilità per il committente e la mancanza di autonomia e di gestione per il delegato, per cui, di conseguenza, la responsabilità oggettiva non può applicarsi alla delegazione di funzioni amministrative in materia di edilizia convenzionata.
a cura della Dott.ssa Mercedes Petroni


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Data
lunedì 31 gennaio 2011
 
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