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Indici della Rassegna

Titolo
RICORSO ALL’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO PER DIMOSTRARE LA SPECIFICA ESPERIENZA NEL SETTORE OGGETTO DELL’APPALTO
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Campania, Napoli, Sez. I, Sentenza 02 febbraio 2011 n. 644.
Testo
E’ illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto in favore di una a.t.i. che abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento al fine di dimostrare il possesso del requisito soggettivo - espressamente richiesto dalla lex specialis - della pregressa esperienza quinquennale e continuativa, non cumulabile con altre esperienze, nello specifico settore oggetto di gara.
Infatti, nel caso in cui una norma del bando d'indizione di una gara di appalto prescriva, tra i requisiti di ammissione, la specifica esperienza nel settore oggetto dell'appalto, ed all'appalto partecipi un'associazione di imprese, la specifica esperienza deve essere posseduta da tutte le imprese associate e non solo da quella mandataria.
Ha osservato il Collegio che, mentre il principio generale che permea l’istituto dell’avvalimento è quello secondo cui, ai fini partecipativi, il concorrente può fare riferimento alla capacità e ai mezzi di uno o più soggetti diversi, ai quali conta di ricorrere, per dimostrare le capacità tecniche, finanziarie ed economiche nonché il possesso dei mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto, il requisito della pregressa esperienza quinquennale nel medesimo settore oggetto della gara consiste in una condizione soggettiva del concorrente, del tutto disancorata dalla messa a disposizione di risorse materiali, economiche o gestionali, con l’ulteriore conseguenza che la messa a disposizione di requisiti (soggettivi e astratti) - cioè svincolata da qualsivoglia collegamento con risorse materiali o immateriali - snatura e stravolge l’istituto dell’avvalimento per piegarlo ad un logica di elusione dei requisiti stabiliti nel bando di gara.
La figura dell’avvalimento - che peraltro trova riscontri limitati nell’ordinamento, proprio per la sua peculiare funzione di estensione della base patrimoniale della responsabilità da esecuzione dell’appalto - può essere ontologicamente ammessa solo in relazione alla dimostrazione del possesso di idonei requisiti economici e finanziari, come nel caso del volume di affari o del fatturato. In questa (limitata) ipotesi l’avvalimento di garanzia dispiega una apprezzabile funzione, vale a dire assicurare alla stazione appaltante un partner commerciale che goda di una (complessiva) solidità patrimoniale proporzionata ai rischi dell’inadempimento o inesatto adempimento della prestazione dedotta nel contratto di appalto.
Al di fuori di tale ipotesi, la messa a disposizione di requisiti (soggettivi e) astratti, cioè svincolata da qualsivoglia collegamento con risorse materiali o immateriali, snatura e stravolge l’istituto dell’avvalimento per piegarlo ad un logica di elusione dei requisiti stabiliti nel bando di gara.

a cura del dott. Roberto Bongarzone


Autore
Data
martedì 15 febbraio 2011
 
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